Una recente sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 2 settembre riaccende i riflettori sulla natura dell’indennità sostitutiva della mensa, quale forma di somministrazione del vitto da parte dell’azienda.
L’istituto si concretizza in una somma di denaro erogata direttamente in busta paga dal datore di lavoro e diretta a compensare il disagio sofferto dai dipendenti che, per le particolari caratteristiche dell’attività svolta (distanza dalla sede aziendale o assenza di mense – ristoranti) non possono sfruttare i normali canali di consumazione del pasto. Analizziamo la questione in dettaglio.
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Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti
Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti.
MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.
Massimiliano Matteucci, Simona Ricci | Maggioli Editore 2024
Esenzione fiscale e contributiva
La normativa (articolo 51, comma 2, lettera c, Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917) riconosce un’esenzione dal calcolo dei contributi e delle imposte per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto erogate in busta paga.
L’agevolazione contributivo-fiscale non è tuttavia riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti bensì alle seguenti categorie:
- Addetti ai cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- Addetti ad unità produttive diverse dalle precedenti qualora tali unità produttive siano ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Esenzione soggetta a un limite di importo
L’agevolazione prevista dal TUIR per gli addetti ai cantieri edili non è assoluta ma soggetta ad un limite di importo.
Nello specifico sono esenti le indennità di mensa liquidate in busta paga sino alla soglia di 5,29 euro per ogni giornata di lavoro.
L’eventuale eccedenza rispetto alla soglia descritta è da assoggettare a:
- Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;
- Ritenute fiscali a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Attenzione alla presenza di altre forme di somministrazione del vitto
L’agevolazione sopravvive se non accompagnata da altri interventi di somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro.
Se quest’ultimo, oltre a corrispondere l’indennità sostitutiva, fornisse anche il pasto tramite un servizio in proprio o gestito da terzi o una convenzione con un ristorante, la somma indennitaria sarebbe da assoggettare per l’intero suo valore al calcolo di contributi e imposte.
È utile riepilogare in tabella le altre forme di somministrazione del vitto a disposizione delle aziende:
- A) Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, come i pasti consumati da cuochi e camerieri nei ristoranti;
- B) Somministrazioni di pasti in mense organizzate direttamente dall’azienda o gestite da terzi;
- C) Prestazioni sostitutive della mensa, come la concessione ai dipendenti di ticket restaurant cartacei o elettronici.
Mentre le ipotesi A) e B) sono esenti da contributi e imposte, per le prestazioni sostitutive della mensa l’esclusione opera fino all’importo complessivo giornaliero, al netto dei contributi e delle somme poste a carico dei lavoratori, di:
- 4,00 euro se trattasi di buono pasto cartaceo;
- 10,00 euro se il buono pasto è elettronico.
L’eventuale eccedenza concorre a formare il reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Indennità di mensa e indennità di turno notturno
Con la recente Ordinanza numero 24919 del 2 settembre 2026 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura e il diritto dei lavoratori all’indennità sostitutiva di mensa.
Secondo l’orientamento della Suprema Corte l’attribuzione del buono pasto (e, per analogia, dell’indennità sostitutiva di mensa) è “un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa”.
Il diritto al servizio mensa o alla relativa indennità sostitutiva spetta al lavoratore che presta attività per almeno 6 ore consecutive, anche se impiegato in regime di turnazione e durante i turni notturni.
Sempre gli Ermellini respingono la tesi per cui l’indennità specifica di cui godono i dipendenti in turno notturno “sia funzionale a compensare non soltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anche la normale assenza, nel periodo notturno, della disponibilità di servizi ordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pasti”.
Indennità di mensa, quale importo?
Al di là degli effetti contributivi e fiscali legati all’indennità di mensa (soglia di euro 5,29 giornalieri) l’ammontare spettante al dipendente a tale titolo è definito direttamente dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, se la somma spettante al lavoratore addetto al cantiere è superiore alla soglia di legge:
- 5,29 euro giornalieri saranno oggetto di detassazione e decontribuzione;
- L’eccedenza tra 5,29 euro e la somma imposta dalla contrattazione collettiva concorrerà al calcolo di contributi e imposte.
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