Sommario: 1. Una casa, una macchina e un gatto: quando volersi separare non basta – 2. La cosiddetta separazione senza giudice – 3. L’art. 12 riceve il consenso, ma non lo produce – 4. Una procedura sostanzialmente “autogestita” – 5. Qual è l’autonomia esercitabile? – 6. Il limite patrimoniale dell’art. 12 non rende inutile la mediazione: la “negoziazione globale” – 7. Un istituto destinato a una platea tutt’altro che marginale: una famiglia su cinque – 8. Dal conflitto alla possibilità di utilizzare l’art. 12 – 9. Una separazione semplice può essere il risultato di un lavoro complesso – 10. Dalla mediazione alla separazione e, successivamente, al divorzio
1. Una casa, una macchina e un gatto: quando volersi separare non basta
Una coppia sposata decide di separarsi.
Non ci sono figli. E questo sembra fare pensare a una minore difficoltà nella chiusura.
Vero.
Tuttavia, vi sono una casa acquistata insieme, un’automobile e un gatto al quale entrambi sono profondamente affezionati.
Si tratta di una storia come tante, di quelle che si sentono tutti i giorni e che portano a prima vista a pensare che i due debbano rivolgersi agli avvocati e recarsi in tribunale per iniziare una causa lunga e dispendiosa.
C’è un primo aspetto, però, che occorre tenere in considerazione nella coppia: sulla decisione fondamentale di separarsi non esiste un vero conflitto: perché entrambi riconoscono che il matrimonio è terminato ed entrambi vogliono separarsi.
Il problema, dunque, non è se, ma come farlo, quando dalla decisione astratta si passa alla vita concreta.
Chi rimarrà, almeno temporaneamente, nella casa?
Che cosa accadrà all’immobile cointestato?
Chi utilizzerà l’automobile?
E il gatto? Con chi continuerà a vivere? Chi sosterrà le spese veterinarie? L’altro coniuge potrà continuare a occuparsene? E quel che pareva essere uscito dalla porta – ovverosia l’assenza dei figli –, sembra rientrare dalla finestra – la gestione dell’animale domestico –.
Ed è proprio questa fattispecie, tutt’altro che eccezionale, a consentire di interrogarsi su una funzione della mediazione familiare ancora poco esplorata: la mediazione come strumento attraverso il quale rendere concretamente esercitabile l’autonomia che l’ordinamento riconosce ai coniugi nella gestione della crisi matrimoniale.
Il problema, infatti, non è chiedersi se il mediatore possa sostituire l’avvocato, il notaio o il giudice, perché è lapalissiano che non possa farlo e non è questa, del resto, la sua funzione.
La domanda è differente: può la mediazione consentire ai coniugi di costruire quel consenso che costituisce il presupposto stesso per poter utilizzare gli strumenti di degiurisdizionalizzazione previsti dall’ordinamento?
L’art. 12 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 offre un terreno particolarmente interessante sul quale cercare una risposta.
Un articolo che, quando si parla di separazione e divorzio, ad eccezione degli operatori di sistema, nessuno pare conoscere.
2. La cosiddetta separazione senza giudice
Il d.l. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento due importanti strumenti di degiurisdizionalizzazione della crisi matrimoniale.
Accanto alla negoziazione assistita da avvocati prevista dall’art. 6, l’art. 12 consente, in presenza di determinati presupposti, di concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative condizioni direttamente davanti al sindaco, quale Ufficiale dello stato civile.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa e il giudice non interviene.
La semplificazione è notevole, ma non è indiscriminata.
La procedura non è – occorre chiarirlo fin dal principio – utilizzabile in presenza di figli comuni minori, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992 o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
L’accordo, inoltre, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Ed è questo, forse, il vero punctum dolens.
Si precisa, ancora, che l’Ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione dei coniugi che intendono separarsi secondo condizioni tra loro concordate, ovverosia: l’accordo deve esistere prima che i coniugi arrivino davanti all’Ufficiale dello stato civile.
L’Ufficiale non è chiamato a costruirlo.
3. L’art. 12 riceve il consenso, ma non lo produce
L’Ufficiale dello stato civile non è un mediatore familiare, non deve ascoltare le pretese contrapposte dei coniugi e trovare un punto di equilibrio, né decidere chi abbia ragione sulla casa o stabilire a chi debba rimanere l’automobile. Tantomeno deve risolvere il conflitto sul gatto.
La procedura semplificata funziona proprio perché presuppone che non vi sia più una controversia da decidere.
Che tutto sia già sistemato.
Del resto, il legislatore consente ai coniugi di fare a meno del giudice proprio perché attribuisce valore alla loro capacità di determinare consensualmente il proprio nuovo assetto.
La degiurisdizionalizzazione, quindi, non elimina il conflitto, ma presuppone che sia già stato composto.
Ed è per questo che la mediazione familiare, dialogando con questo istituto, può permetterne il ricorso.
Agendo prima.
Se l’art. 12 rappresenta il luogo nel quale il consenso viene formalizzato, la mediazione familiare può rappresentare uno dei luoghi nei quali quel consenso viene costruito.
4. Una procedura sostanzialmente “autogestita”
La chiave di lettura dell’art. 12 non è soltanto la semplificazione procedimentale, bensì la valorizzazione dell’autonomia dei coniugi.
Lo ha colto con particolare chiarezza la giurisprudenza: la Corte di cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2016, n. 3110, nel ricostruire l’evoluzione normativa della crisi matrimoniale, ha osservato come le disposizioni degli artt. 6 e 12 del d.l. 132/2014 abbiano drasticamente ridotto l’intervento dell’organo giurisdizionale e attribuito al consenso tra i coniugi un valore assai più significativo rispetto al passato.
La Corte arriva a collocare questi strumenti all’interno di un sistema nel quale l’elemento consensuale assume un ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale.
Si badi, non è un’affermazione secondaria.
La separazione non viene più necessariamente concepita come un evento che deve essere definito da un’autorità esterna alla coppia, poiché in determinate situazioni l’ordinamento riconosce ai coniugi la capacità di costruire autonomamente la regolamentazione della propria crisi.
È la coppia a decidere.
Il diritto stabilisce semplicemente i limiti entro i quali può farlo.
Ancora più significativa, ai nostri fini, è la posizione assunta dal Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478.
Nell’esaminare proprio la disciplina dell’art. 12, il Consiglio di Stato ricostruisce il procedimento davanti all’Ufficiale dello stato civile come espressione della scelta legislativa di introdurre una modalità semplificata di gestione della crisi coniugale, caratterizzata da una marcata autonomia delle parti.
Il dato sistematico è evidente.
Il legislatore arretra.
Il giudice non interviene.
L’avvocato non è obbligatorio.
Ma questo arretramento dell’intervento pubblico è possibile perché, parallelamente, avanza l’autonomia dei coniugi.
L’art. 12 può quindi essere letto non soltanto come una norma destinata ad alleggerire il carico degli uffici giudiziari, ma come una disposizione che riconosce alle parti una maggiore capacità di autodeterminazione nella gestione della crisi matrimoniale.
5. Qual è l’autonomia esercitabile?
Qui emerge il problema.
Il diritto può riconoscere alle persone il potere di autoregolamentarsi. Tuttavia, riconoscere un potere non significa necessariamente che le persone siano concretamente in grado di esercitarlo.
Spieghiamo meglio.
Torniamo alla nostra coppia: si è visto che entrambi vogliono separarsi e sono decisi a raggiungere un accordo.
Eppure, litigano sulla casa, sull’automobile e sul gatto.
Quindi, l’autonomia esiste sul piano giuridico, ma incontra un ostacolo sul piano relazionale.
Ed è proprio nella distanza tra autonomia riconosciuta e autonomia concretamente esercitata che può trovare spazio la mediazione familiare, che non attribuisce ai coniugi un potere che non hanno, bensì li aiuta a esercitare quello che l’ordinamento ha già loro riconosciuto.
Si riparta, dunque, dalla triade casa-macchina-gatto.
I coniugi iniziano un percorso di mediazione, nel quale riescono a discutere del gatto. La questione ha certamente un valore economico modesto, ma un enorme significato affettivo[1].
E, dopo il confronto, arrivano a una soluzione: l’animale continuerà a vivere nell’abitazione nella quale è cresciuto, insieme a uno dei due, mentre l’altro continuerà a occuparsene secondo modalità condivise. Anche le spese veterinarie vengono organizzate consensualmente.
Si passa poi all’automobile, che era utilizzata prevalentemente da uno dei coniugi. Le parti individuano una soluzione condivisa, ferma restando la necessità di compiere separatamente gli eventuali adempimenti giuridici necessari qualora debba mutarne la titolarità.
Rimane la casa, il problema maggiore.
L’immobile appartiene a entrambi. Uno vorrebbe venderlo; l’altro vorrebbe continuare ad abitarvi e, in prospettiva, acquistare la quota del coniuge.
Il mediatore familiare non ha il potere di trasferire la proprietà, ma può aiutare i coniugi a stabilire che cosa vogliano fare della proprietà.
Quindi, se al termine del percorso i coniugi concorderanno che uno acquisterà la quota dell’altro, occorrerà utilizzare lo strumento giuridico appropriato.
Se occorre intervenire sul mutuo, dovrà essere coinvolto l’istituto di credito.
Se occorre trasferire formalmente un bene, dovranno essere compiuti gli adempimenti necessari.
La mediazione, però, opera prima: permette, insomma, di arrivare a quella decisione. Saranno poi i professionisti competenti e l’ordinamento a stabilire come quella volontà possa essere giuridicamente attuata.
Per questo la mediazione familiare non entra in concorrenza con l’avvocato o con il notaio.
6. Il limite patrimoniale dell’art. 12 non rende inutile la mediazione: la “negoziazione globale”
L’art. 12 stabilisce che l’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Il limite è senza dubbio importante, ma non significa che una coppia proprietaria di beni non possa utilizzare la procedura e separarsi, così, in Comune.
Il Consiglio di Stato n. 4478/2016 ha avuto modo di affrontare proprio la portata del divieto dei patti di trasferimento patrimoniale, contribuendo a delimitare l’ambito della procedura semplificata e la conseguenza è particolarmente interessante ai fini della mediazione familiare.
Non tutto ciò su cui i coniugi devono trovare un accordo deve necessariamente essere contenuto nell’accordo di separazione.
Si tratta di una conclusione che dialoga bene con un altro importante principio elaborato dalla Cassazione: la già ricordata Cass. civ., sez. V, 17 febbraio 2016, n. 3110 riconosce agli accordi il carattere di “negoziazione globale”.
La sentenza riguardava specificamente il regime tributario degli atti della crisi coniugale e non la mediazione familiare.
Non deve, quindi, essere utilizzata per farle dire più di quanto effettivamente affermi.
Il principio sistematico, tuttavia, è estremamente significativo: la crisi matrimoniale viene considerata nella sua dimensione complessiva e il consenso dei coniugi assume un ruolo centrale nella sua definizione.
Casa, automobile, rapporti economici e organizzazione della vita successiva alla convivenza non costituiscono necessariamente problemi isolati, essendo parti della complessiva operazione attraverso la quale due persone trasformano una vita comune in due vite autonome.
Tuttavia, su questo punto occorre essere rigorosi.
Non risulta un orientamento giurisprudenziale consolidato che abbia espressamente teorizzato la sequenza: mediazione familiare → costruzione del consenso → separazione ex art. 12 d.l. 132/2014.
Il collegamento deve quindi essere presentato come ricostruzione sistematica, non come principio già enunciato dalla Cassazione.
La giurisprudenza offre, tuttavia, due pilastri particolarmente solidi:
-
il Consiglio di Stato n. 4478/2016, che consente di leggere l’art. 12 nella prospettiva dell’autonomia e dell’autogestione della crisi;
-
la Cass. n. 3110/2016, che riconosce la crescente centralità del consenso e della negoziazione complessiva degli interessi coinvolti nella crisi matrimoniale.
È precisamente tra queste due coordinate che può essere collocata la mediazione familiare.
Se l’ordinamento valorizza l’autonomia dei coniugi, acquistano inevitabilmente importanza gli strumenti capaci di rendere concretamente esercitabile quell’autonomia.
7. Un istituto destinato a una platea tutt’altro che marginale: una famiglia su cinque
Si potrebbe pensare che la questione riguardi un numero limitato di coppie, ma i dati demografici suggeriscono il contrario.
Secondo ISTAT, nel biennio 2024-2025 le coppie senza figli rappresentano il 20,2% di tutte le famiglie italiane.
Significa che circa una famiglia italiana su cinque è costituita da una coppia senza figli.
Il dato deve essere utilizzato con precisione: non significa che il 20,2% delle coppie sposate italiane sia senza figli, perché il denominatore è costituito dalla totalità delle famiglie e la categoria comprende anche coppie non coniugate.
Ma anche sotto questo profilo il dato ISTAT è interessante.
Nel 2024-2025, tra le coppie senza figli, quelle non coniugate rappresentano il 14,1%: la convivenza non matrimoniale è cresciuta fortemente rispetto al passato, ma il vincolo coniugale conserva, dunque, un peso largamente prevalente all’interno di questa tipologia familiare.
La dimensione del fenomeno è quindi tutt’altro che trascurabile.
E questo dato porta con sé anche una riflessione sulla funzione della mediazione familiare, che nella percezione comune è spesso associata alla genitorialità.
Certo, la gestione dei figli è un aspetto importante, ma non è il solo, poiché esiste anche una quota consistente di coppie nelle quali il conflitto familiare non è un conflitto genitoriale, ma “più semplicemente” patrimoniale, organizzativo e, chiaramente, affettivo: le spese sostenute insieme, le aspettative economiche costruite durante il matrimonio e così discorrendo.
In queste situazioni la domanda non è con chi vivranno i figli, ma: come si trasforma una vita patrimoniale e quotidiana costruita insieme in due vite separate?
Proprio per questo la mediazione familiare può trovare un campo di applicazione particolarmente interessante.
8. Dal conflitto alla possibilità di utilizzare l’art. 12
La funzione può essere rappresentata attraverso due situazioni.
La prima è “ante mediazione” e consiste nella volontà comune di separarsi e nel conflitto patrimoniale che rende non possibile presentarsi immediatamente davanti all’Ufficiale dello stato civile.
La seconda si presenta a mediazione riuscita con un accordo sulle questioni controverse e la conseguente possibilità, ricorrendone sempre tutti gli altri requisiti di legge, di utilizzare l’art. 12.
È questo passaggio a mostrare l’utilità specifica della mediazione: rendere possibile quella consensualità che costituisce il presupposto stesso per poter fare a meno, nei casi consentiti dalla legge, della decisione del giudice.
9. Una separazione semplice può essere il risultato di un lavoro complesso
Occorre a questo punto affrontare un altro passaggio di rilievo.
Al termine della mediazione familiare, la casa potrebbe essere ancora formalmente cointestata, l’automobile potrebbe richiedere ulteriori adempimenti e il gatto continuerà semplicemente la propria vita secondo l’organizzazione scelta dai due coniugi.
Ma qualcosa di essenziale è cambiato, poiché i coniugi non stanno più litigando su ciò che vogliono fare, avendo separato il problema della decisione da quello della sua attuazione giuridica.
Gli eventuali trasferimenti patrimoniali seguiranno gli strumenti previsti dall’ordinamento.
La separazione seguirà, se ne ricorrono le condizioni, la procedura dell’art. 12.
Ed emerge così un paradosso soltanto apparente: una separazione formalmente semplicissima può essere il risultato di un complesso lavoro di costruzione del consenso.
Quanto più efficacemente il conflitto viene affrontato prima, tanto meno rimane da decidere dopo.
Ed ecco perché la mediazione familiare rappresenta uno strumento di effettività dell’autonomia privata nella crisi coniugale.
L’art. 12 riconosce l’autonomia, ma è la mediazione che spesso la rende esercitabile.
Si badi: la distinzione non è puramente teorica, perché una coppia che litiga sulla casa possiede giuridicamente autonomia negoziale, ma fino a quando ciascuno rimane fermo sulla propria posizione, quell’autonomia non produce un accordo.
Dunque, il mediatore familiare interviene precisamente in questo spazio: non decide al posto dei coniugi, ma cerca di restituire ai coniugi la possibilità di decidere.
Da questo punto di vista, la mediazione non contraddice affatto il modello di degiurisdizionalizzazione.
Del resto, autonomia dei coniugi non significa assenza di regole o privatizzazione della crisi matrimoniale.
Significa consentire alla volontà dei coniugi di operare nello spazio che le regole deliberatamente le riconoscono.
Ed è proprio questa delimitazione a rendere il modello particolarmente interessante.
10. Dalla mediazione alla separazione e, successivamente, al divorzio
La prospettiva diventa ancora più significativa considerando che l’art. 12 non disciplina soltanto la separazione.
Al ricorrere dei relativi presupposti, i coniugi possono utilizzare la procedura davanti all’Ufficiale dello stato civile anche per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per una coppia senza figli nelle condizioni ostative previste dalla legge, che abbia già regolato separatamente gli aspetti patrimoniali incompatibili con l’art. 12, diventa quindi astrattamente possibile immaginare un percorso nel quale il giudice può non intervenire mai.
Non perché il diritto abbia abbandonato la crisi familiare, ma perché il diritto ha scelto, in determinate situazioni, di valorizzare l’autonomia dei coniugi.
Si inizia in mediazione familiare addivenendo ad un accordo, si procede con la separazione davanti all’Ufficiale dello stato civile e decorso il termine previsto dalla legge si passa al divorzio sempre davanti all’Ufficiale dello stato civile.
Ma, allora, perché non andare direttamente in Comune?
Innanzitutto, perché – come esposto in precedenza – il Comune si limita a ricevere un accordo, non contribuisce al suo raggiungimento.
Secondariamente, perché accade di rado che la coppia non abbia nulla su cui discutere e il rischio è che un conflitto sulle conseguenze della separazione trasformi una volontà consensuale di porre fine al matrimonio in una controversia giudiziaria.
La mediazione, pertanto, interviene prima che questo accada.
Ed è proprio qui che mediazione familiare e art. 12 d.l. 132/2014 sembrano incontrarsi: nello spazio nel quale l’autonomia riconosciuta dal diritto diventa autonomia concretamente esercitata.
Il legislatore ha reso possibile, in determinate condizioni, separarsi senza giudice; ma per potersi separare senza qualcuno che decida per loro, i coniugi devono essere riusciti prima a decidere insieme.
È forse questa la funzione più interessante della mediazione nella prospettiva della degiurisdizionalizzazione: non sostituire chi applica il diritto, ma restituire alle parti la capacità di scegliere autonomamente come utilizzare gli strumenti che il diritto mette loro a disposizione.
Perché, in definitiva, non si media per sottrarre la crisi familiare al diritto. Si media affinché, quando la legge lo consente, siano i coniugi — e non un terzo — a governarne consensualmente gli effetti.
[1] Per un ulteriore approfondimento vedasi: Mediazione familiare: una separazione o un divorzio “senza figli” ma non senza legami – di Elisa Cofano, in Salvis Juribus – 08.12.2025
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