Il caso
Nel luglio 2016, una signora, affetta da grave obesità, veniva ricoverata presso una struttura sanitaria per l’esecuzione di un intervento di mini-bypass gastrico per via laparoscopica, che effettivamente veniva eseguito un paio di giorni dopo il ricovero. Subito dopo l’esecuzione dell’intervento, però, si creavano delle tasche che portavano alla riapertura delle ferite operatorie e costringevano la paziente a sottoporsi a ben tre interventi chirurgici nelle successive settimane (durante uno dei quali i medici effettuavano anche l’asportazione di parte dello stomaco). La paziente veniva dimessa dalla struttura sanitaria soltanto dopo circa 9 mesi e anche negli anni successivi era costretta a sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri per risolvere le problematiche conseguenti all’intervento di inserimento del bypass gastrico.
In considerazione del fatto che riteneva sussistente una responsabilità del medico e della struttura sanitaria per le lesioni subite dopo l’intervento chirurgico, la paziente si rivolgeva al Tribunale di Nola, prima, mediante l’introduzione di una procedura per ATP e, poi, con un giudizio di merito volto ad ottenere la condanna del medico e della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti.
Tuttavia, poiché nel tempo intercorrente tra l’introduzione del procedimento per ATP e del giudizio di merito, la struttura sanitaria aveva, a propria volta, introdotto dinanzi al Tribunale di Isernia un giudizio di accertamento negativo della propria responsabilità e di quella del medico per le lesioni lamentate dalla paziente, il Tribunale di Nola dichiarava la continenza del giudizio di merito e fissava alle parti il termine per riassumerlo dinanzi al Tribunale di Isernia.
La causa proseguiva così dinanzi al Tribunale di Isernia, dove la paziente formulava a propria volta una domanda riconvenzionale per far accertare la responsabilità del medico e della struttura sanitaria, mentre detta ultima parte chiedeva in via subordinata di essere manlevata dal medico per quanto eventualmente fosse stata condannata a risarcire alla paziente. Inoltre, nel predetto giudizio, veniva chiamata in causa la compagnia assicurativa del medico (per tenere indenne quest’ultimo), la quale eccepiva la mancanza di operatività della copertura assicurativa, in quanto il medico avrebbe omesso di informare la compagnia del sinistro di cui sarebbe stato a conoscenza prima di sottoscrivere la polizza.
Il giudizio si è svolto mediante l’espletamento di una CTU e l’escussione di alcuni testi e all’esito dell’istruttoria il Tribunale di Isernia ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla paziente (rigettando quindi la domanda di accertamento negativo della struttura sanitaria) ed ha condannato, in solido, il medico e la struttura stessa a risarcire i danni subiti dalla paziente, quantificati in circa 900.000 € (tra invalidità permanente accertata al 70%, danno biologico temporaneo di 440 giorni e personalizzazione). Inoltre, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del medico ed ha invece accolto la domanda di manleva formulata da quest’ultimo nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Impatti pratico-operativi
Il Tribunale di Isernia, sent. 17 agosto 2026, n. 449, ha preliminarmente ricordato che – prima della entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (che non si applica alla fattispecie in esame in quanto i fatti si sono verificati in precedenza) – la responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, per i danni subiti dai pazienti in conseguenza di una prestazione fornita da un medico, ha carattere contrattuale per entrambi, con conseguente onere probatorio a carico del paziente di provare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno lamentato e contro onere a carico di struttura e medico di provare l’esatto adempimento o l’impossibilità di eseguire la prestazione per causa ai medesimi non imputabile.
In particolare, la struttura sanitaria risponde contrattualmente in considerazione del proprio inadempimento al contratto di spedalità, che si instaura con il paziente al momento in cui quest’ultimo è accettato all’interno della struttura per l’esecuzione di una prestazione sanitaria. Invece, il medico risponde contrattualmente in considerazione del proprio inadempimento ad un obbligo di comportamento nei confronti del paziente, che deriva dalla buona fede e che serve a tutelare l’affidamento formatosi nel paziente al momento in cui è entrato in contatto con il medico (c.d. contatto sociale).
Sulla base di tale premessa, il giudice ha analizzato gli elementi istruttori acquisiti nel giudizio al fine di verificare la sussistenza del predetto nesso di causalità.
A tal proposito, il giudice ha dato un rilievo decisivo alla consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, dalla quale è emerso che l’intervento eseguito dal medico era stato correttamente individuato per risolvere il problema dell’obesità della paziente e che subito dopo la sua corretta esecuzione si è verificata una delle possibili complicanze post-operatorie. Tuttavia, secondo i periti d’ufficio, il medico convenuto ha diagnosticato con ritardo detta complicanza, determinando così l’invalidità della paziente e la sua necessità di sottoporsi ai successivi interventi chirurgici con asportazione di ampia parte dello stomaco. Se, invece, il medico avesse colto subito i sintomi lamentati dalla paziente dopo l’intervento, secondo le linee guida, avrebbe dovuto disporre immediatamente un’indagine strumentale e quindi avrebbe dovuto diagnosticare subito la complicanza, evitando così alla paziente il danno alla salute accertato.
Sull’utilizzabilità della CTU come unico elemento per ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità, il giudice ha evidenziato come, seppure la consulenza tecnica non costituisca un mezzo di prova (in quanto volta a dare un parere tecnico che serve per valutare le prove che sono già state fornite dalle parti), la stessa può fondare da sola il convincimento del giudice.
In particolare, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 3086/2022), il consulente tecnico non è tenuto a limitarsi a valutare i fatti indicati dalle parti e che sono già provati, ma può anche accertare i fatti rilevanti per la causa, qualora detti fatti siano stati almeno dedotti da una delle parti e possano essere accertati soltanto da un tecnico attraverso le conoscenze e gli strumenti di cui egli dispone. In altri termini, il CTU può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite che sono necessari per rispondere ai quesiti che il giudice gli ha posto, anche se gli stessi non risultano dai documenti prodotti dalle parti.
Le condizioni che devono sussistere affinché il CTU possa compiere detto accertamento sono:
1) che si tratti di accertamenti che rientrano nei limiti dell’indagine tecnica che gli è stata affidata dal giudice;
2) che venga rispettato il principio del contraddittorio tra le parti;
3) che i fatti accertati non siano i fatti principali del giudizio (in quanto l’onere di prova su tali fatti grava sulle parti e il CTU non può supplire ad eventuali carenze probatorie sui medesimi).
A supporto della valutazione di sussistenza del nesso di causalità, il giudice molisano ha evidenziato come anche la consulenza tecnica d’ufficio depositata nel procedimento per ATP, che era stato svolto dinanzi al Tribunale di Nola, avesse accertato la responsabilità del medico. A tal proposito, secondo il giudice, la relazione conclusiva di un ATP, una volta che venga acquisita nel giudizio di merito, è liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il suo convincimento nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite. Inoltre, anche qualora detta relazione del procedimento per ATP fosse nulla e viziata (come sostenevano il medico e la struttura sanitaria), secondo il Tribunale di Isernia, la stessa configurerebbe comunque una prova atipica che può essere legittimamente posta a base del convincimento del giudice.
Per quanto riguarda i danni liquidati a favore della paziente, il Tribunale di Isernia, nella valutazione del danno biologico, ha recepito i valori indicati dai CTU nella consulenza depositata in giudizio e, su tali valori, ha applicato la tabella unica nazionale prevista dall’art. 1, DPR 12/2025, in quanto – seppure detta disposizione normativa non è applicabile al caso di specie per ragioni temporali – la tabella è comunque un criterio equitativo utilizzabile per determinare la misura del danno. Invece, il giudice ha escluso il riconoscimento di un danno patrimoniale per perdita di chance (precisamente per la perdita degli stipendi lavorativi che la paziente avrebbe percepito come operaia), in quanto dall’istruttoria svolta in giudizio è emerso che, dal giugno 2017, la paziente percepiva mensilmente una pensione di invalidità civile e una indennità di accompagnamento, i cui importi compensano il reddito percepito dalla paziente in virtù del lavoro di operaia svolto precedentemente all’evento di malpractice medica.
In conclusione, per quanto riguarda la domanda di manleva della struttura sanitaria nei confronti del medico, in ragione della asserita esclusiva responsabilità di quest’ultimo nella causazione del danno alla paziente, il Tribunale di Isernia ha ritenuto che, nelle fattispecie di responsabilità medica (dove la struttura risponde dei fatti causati dalle condotte del personale sanitario di cui si avvale per l’esecuzione della propria prestazione), sussiste un criterio presuntivo di responsabilitàparitaria tra struttura e sanitario, che può essere superato solo dalla prova di un eccezionale, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario rispetto al programma condiviso di tutela della salute del paziente che è oggetto dell’obbligazione assunta dalla struttura. Tuttavia, nel caso di specie, la struttura sanitaria non ha fornito detta prova e pertanto il giudice ha confermato la responsabilità paritaria tra la medesima e il medico.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di manleva del medico nei confronti della propria compagnia assicurativa, il Tribunale di Isernia ha evidenziato come fosse onere della compagnia fornire la prova che il medico non la avesse informata del sinistro già noto in sede di conclusione del contratto assicurativo. Tuttavia, dagli elementi probatori acquisiti in giudizio, è emerso che il medico non aveva ricevuto la prima lettera di richiesta danni che era stata inviata dal legale della paziente (in quanto inviata ad indirizzo diverso dalla residenza del medico); mentre la compagnia non ha provato in alcun modo la propria eccezione. Conseguentemente, il giudice ha accolto la domanda di manleva del medico nei confronti della compagnia assicurativa.
Esito giudizio:
Accoglimento domanda riconvenzionale
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. civ., sez. un., sentenza n. 3086/2022
Cass. civ., sentenza n. 8496/2023
Cass. civ., ordinanza n. 25162/2020
Cass. civ., ordinanza n. 9507/2023
Cass. civ., sentenza n. 28985/2019
Cass. civ., sentenza n. 4734/2019
Cass. civ., sentenza n. 24688/2020
Cass. civ., sentenza n. 28987/2019
Riferimenti normativi:
Art. 2697 c.c.
Art. 1228 c.c.
Art. 1298 c.c.
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