Comunicazioni oggettive UIF: FAQ aggiornate







Le comunicazioni oggettive devono rappresentare solo le effettive movimentazioni di contante e indicare correttamente il luogo in cui l’operazione è stata materialmente eseguita. È uno dei principali richiami che emergono dalle verifiche effettuate dalla UIF sui flussi trasmessi dagli operatori.

L’aggiornamento delle FAQ UIF sulle Comunicazioni oggettive (OGG) del 29 settembre 2026 interviene infatti su diversi aspetti operativi, dalla localizzazione geografica delle operazioni al trattamento del cosiddetto “contante virtuale”, fino alla gestione di importi anomali e rilievi.

Comunicazioni oggettive: le anomalie riscontrate

Le verifiche svolte dalla UIF hanno evidenziato alcune informazioni non conformi alle istruzioni.

In particolare, le criticità riguardano:

  • la localizzazione geografica dell’operazione, quando viene indicato un luogo diverso da quello di effettiva esecuzione o l’informazione viene omessa;
  • la segnalazione del contante virtuale, che non comporta una reale movimentazione fisica di banconote;
  • la presenza di importi particolarmente elevati, riconducibili a errori di classificazione o di estrazione dei dati.

Le indicazioni aggiornate diventano quindi un riferimento per la revisione delle procedure segnaletiche interne.

Contante virtuale escluso dal calcolo

Uno dei chiarimenti centrali riguarda il calcolo delle soglie.

Ai fini delle comunicazioni oggettive devono essere considerati esclusivamente gli importi corrispondenti a un’effettiva movimentazione di denaro contante. Restano fuori quelli riferibili al cosiddetto contante virtuale.

Le FAQ UIF del 29 settembre 2026, alla risposta n. 4, richiamano il caso di versamenti e prelevamenti dello stesso importo effettuati contestualmente o in successione ravvicinata, che si compensano contabilmente senza movimentazione fisica di banconote.

Se, ad esempio, a fronte di un prelevamento complessivo di 1.500 euro, 1.000 euro vengono contestualmente versati su un altro rapporto senza movimentazione reale e solo 500 euro sono materialmente prelevati, ai fini della soglia rilevano solo 500 euro.

Per gli intermediari diventa quindi essenziale distinguere nei sistemi informativi il dato contabile dalla componente effettivamente movimentata in contanti.

Soglia mensile senza compensazioni

Quando uno stesso soggetto effettua più operazioni nel mese, gli importi devono essere sommati indipendentemente dal segno monetario.

Non è quindi ammessa la compensazione tra versamenti e prelievi.

Se un cliente effettua, nello stesso mese:

  • un prelevamento di 6.000 euro da un conto;
  • un versamento di 6.000 euro su un altro conto,

il totale rilevante è pari a 12.000 euro.

Il criterio vale anche quando la stessa persona fisica opera con ruoli diversi, ad esempio come cliente e come esecutore. La singola operazione, però, deve essere conteggiata una sola volta, anche se contribuisce al superamento della soglia per più soggetti.

Localizzazione: conta il luogo effettivo

Particolare attenzione deve essere riservata alla localizzazione dell’operazione.

Secondo la UIF deve essere indicato il luogo in cui il contante viene materialmente versato o prelevato, non quello in cui l’operazione viene contabilizzata o quello della filiale presso cui è incardinato il rapporto.

Il principio vale anche per operazioni effettuate tramite:

  • ATM;
  • casseforti intelligenti o cash-in machine;
  • gestori del contante;
  • altri canali operativi esternalizzati.

Nel caso di una cassaforte intelligente installata presso il cliente, quindi, rileva il luogo in cui il denaro viene fisicamente inserito nella macchina.

L’ABICAB della filiale di incardinamento del rapporto deve invece essere indicato nell’apposito campo separato.

Importi decimali: prima si tronca

Le FAQ precisano anche il trattamento degli importi con decimali.

Prima del calcolo dell’ammontare complessivo, gli importi devono essere troncati all’unità di euro.

Due versamenti pari a 7.000,50 e 2.999,70 euro diventano quindi, ai fini del calcolo, 7.000 e 2.999 euro, per un totale di 9.999 euro.

La soglia di 10.000 euro, in questo caso, non viene raggiunta.

Operazioni escluse

Non tutte le movimentazioni in contanti devono essere segnalate.

Restano escluse, tra l’altro:

  • i prelievi ATM con carte emesse da banche estere;
  • le movimentazioni tecniche di contante tra banche non riconducibili alla clientela;
  • alcune movimentazioni connesse all’approvvigionamento o allo scambio di banconote;
  • determinate movimentazioni tecniche infragruppo o con Banca d’Italia.

Devono invece essere incluse le operazioni relative a mandati e reversali in contanti tra Pubbliche Amministrazioni e clienti.

Dati e soggetti da valorizzare

Le FAQ Comunicazioni Oggettive UIF, aggiornate al 29 settembre 2026, ribadiscono che tutti i campi del tracciato devono essere compilati quando il dato è conosciuto dal segnalante, anche se qualificati come “condizionati”.

Ogni operazione deve inoltre essere collegata ad almeno un soggetto.

Per i bonifici in contanti devono essere indicati:

  • il soggetto che dispone il bonifico come esecutore;
  • il beneficiario come controparte.

Se esecutore e controparte coincidono, deve essere utilizzato il codice previsto per la doppia qualifica.

ATECO 2025

Per le comunicazioni relative ai periodi fino a dicembre 2025 continua a essere utilizzata la classificazione ATECO 2007.

A partire dalla comunicazione relativa a gennaio 2026 deve invece essere valorizzato il campo ATECO_2025, con riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

Il codice va normalmente indicato su quattro cifre; quello a tre cifre è ammesso solo quando non sia disponibile un maggiore dettaglio.

Invio e gestione dei rilievi

Le comunicazioni oggettive devono essere predisposte in formato XML e possono essere trasmesse tramite upload sul portale Infostat-UIF oppure in modalità A2A.

Dopo l’invio, il sistema può restituire:

  • esito positivo dei controlli;
  • scarto;
  • rilievo.

Solo l’esito positivo consente di considerare acquisita la comunicazione.

NOTA BENE: In presenza di errori è possibile procedere con un nuovo invio completo, che sostituisce il precedente, oppure con una rettifica contenente soltanto le osservazioni modificate.

I rilievi, sia formali sia confermabili, devono essere risolti entro la scadenza prevista per la comunicazione, vale a dire entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Adeguamenti dalle operazioni del 2027

Le modifiche alle procedure segnaletiche necessarie per adeguarsi alle FAQ aggiornate saranno applicate alle operazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2027.

Le prime comunicazioni interessate, relative a gennaio 2027, dovranno quindi essere trasmesse alla UIF entro il 15 marzo 2027.


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