Il D.lgs. 5.8.2026, n. 141, oltre al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e di accertamento, contiene anche modifiche ai testi unici in materia di imposte sui redditi, di IVA, di imposta di registro e altri tributi indiretti, di tributi erariali minori, di versamenti, di riscossione, di giustizia tributaria di sanzioni amministrative e penali.
Tuttavia, tra gli aggiustamenti fatti sono passate in secondo piano le nuove fattispecie delle sanzioni applicabili dal 1.1.2027 che integrano il testo unico di cui al d.lgs. 5.11.2024, n. 173.
1) Le nuove sanzioni
Le nuove sanzioni (art. 8 del D.lgs. 5.8.2026, n. 141)
A) Imposte sui redditi
Art. 34, violazioni relative alla contabilità
Comma 1-bis: si applica la sanzione da € 1.000 a € 8.000 nei confronti delle imprese minori se viene omessa l’annotazione del valore delle rimanenze esistenti al giorno 1.1 nel registro degli acquisti nel caso di passaggio alla contabilità ordinaria.
Comma 1-ter: si applica la sanzione da € 1.000 a € 8.000 nel caso di omessa redazione del prospetto riferito al giorno 1.1 dell’anno in cui si applica l’impresa inizia a tenere la contabilità ordinaria.
Comma 5-bis: si applica la sanzione da € 10.000 a € 50.000 per l’omessa presentazione da parte dell’impresa multinazionale della rendicontazione “Paese per Paese (art. 200, che richiama l’art. 1, commi 145, primo e secondo periodo, e 146 della l. 28,12,2015, n. 208) in cui si riportati l’ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con gli altri indicatori di cui un’attività economica effettiva secondo quanto è previsto dal d.m. apposito.
Art. 35-bis: si applica la sanzione da € 1.500 a € 15.000, ridotta alla metà se l‘adempimento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni, nei confronti dei prestatori di servizi per le cripto -attività per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali o degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. da 232 a 236.
B) Accertamenti
Art, 36, comma 4-bis: si applica la sanzione da € 258 a € 2.065 per la mancata restituzione dei questionari inviai dalla Guardia di finanza ai sensi dell’art. 2. comma 4, del d.lgs. 19.3.2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l’inottemperanza all’invito a comparire fatto in base ai poteri conferiti.
C) Riscossione
Art. 38-bis: nel caso di accollo del debito d’imposta altrui utilizzando crediti dell’accollante in violazione dell’art. 251, comma 2, si applicano:
- all’accollante le sanzioni del 25% del credito utilizzato in compensazione o quello del 70% se il credito è inesistente;
- all’accollato la sanzione del 25%.
Art. 38-ter: l’inosservanza del divieto di compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (art. 6 del d.lgs. 24.3.2025, n. 33) si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento.
D) Imposta di registro e altri tributi indiretti
Art. 41-bis: si applica la sanzione del 25% nel caso di mancato pagamento dell’imposta dovuta entro i termine di 5 giorni dal ricevimento dell’avviso di liquidazione.
Nel caso in cui è dovuta la maggiore imposta il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione unitamente alla sanzione ridotta di un terzo.
Art. 41-ter: per il mancato pagamento dell’imposta di registro relativa alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili si applica la sanzione del 25%, ridotta al 12,5% se il pagamento è fatto con ritardo non superiore a 90 giorni.
Art. 43, comma 1-bis: l’occultamento di corrispettivo nelle cessioni di beni immobili soggetti ad imposta sostitutiva è punito con la sanzione del 50% della differenza tra l’imposta dovuta e quella che è già stata applicata sul corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione che eventualmente è stata irrogata ai sensi dell’art. 42. La stessa regola si applica per l’imposta sostitutiva.
Art. 43-bis: si applica la sanzione da € 500 a € 1.000 nel caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi all’immobile richiesti dall’art. 299, comma 11.
Art. 44-bis: nel caso di dichiarazione mendace o di decadenza dai benefici “prima casa” si applica la sanzione del 30% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Art. 44-ter: per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento a favore dei soggetti che svolgono l’attività di impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalla società veicolo d’appoggio in relazione alle operazioni di cartolarizzazione di cui all’art. 71, comma 4-quater, della l. 30.4.1999, n. 130, si applica la sanzione del 30% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale se non si realizza la condizione prevista,
Art. 48-bis: si applica la sanzione del 25% per le irregolarità dell’auto liquidazione e del versamento delle imposte di successione, ridotta a un terzo se il pagamento è effettuato entro il termine indicato nell’avviso di liquidazione.
Art. 48-ter: nel caso di omissione, incompletezza o inesattezza dell’indicazione degli estremi delle donazioni anteriori si applica la sanzione da una a due volte la maggiore imposta dovuta nei confronti dei donanti e dei donatori che sono solidamente responsabili.
Art. 50-bis: nel caso di decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti del coniuge di aziende, quote sociali e azioni, di cui all’art. 89, comma 6, periodi dal primo al quarto, si applica la sanzione del 25%.
E) Imposta di bollo
Art. 52-bis: Si applica la sanzione del 35% nel caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. La sanzione è ridotta a un terzo all’8,33% se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto.
Art. 54-bis: si applica la sanzione in misura pari all’importo non versato dell’imposta di bollo per le attività finanziarie che sono oggetto di emersione.
F) Radioaudizioni
Art. 61: per le audizioni in locali pubblici e aperti al pubblico senza aver concordato il canone di abbonamento si applica la sanzione da € 103 a € 526, anche se è stato corrisposto il, canone stabilito per l’uso privato. In aggiunta è applicata la sanzione da € 500 a € 2.000 per ciascuna annualità nel casi di abuso della fruizione per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni e con reddito proprio e del coniuge complessivamente a € 8.000.
G) Obblighi delle aziende di vendita di energia
Art. 62-bis: nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui all’art. 61, comma 1, del d.lgs. 5.11.2024, n. 174, si applicano le sanzioni indicate agli artt. 30, comma 1, e 38, comma 1.
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