novità per le PA e nuove regole sugli esperti catastrofali


Il Decreto PA 2026 ha concluso il proprio iter
parlamentare. Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di
legge di conversione del D.L. n.
144/2026
, (Disposizioni urgenti per la funzionalità
della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in
materia di protezione civile) nel testo già licenziato dalla
Camera, e si attende adesso la pubblicazione della legge di
conversione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto PA 2026: novità per le PA e focus sugli esperti
catastrofali

Il provvedimento contiene un pacchetto molto articolato di
disposizioni sulla funzionalità delle pubbliche amministrazioni e
degli enti territoriali, al quale durante l’esame parlamentare si
sono aggiunte numerose misure in materia di
personale, capacità amministrativa, investimenti,
protezione civile, ricostruzione e riscossione locale.

Tra le disposizioni già presenti nel decreto originario merita
particolare attenzione l’art. 23, dedicato alla
prima applicazione del nuovo Ruolo degli esperti
catastrofali
e alle condizioni che, fino al 1° aprile
2028, consentono l’iscrizione dei professionisti e degli altri
soggetti interessati.

Ferie non godute nella PA: quando spetta l’indennità
sostitutiva

Una delle misure di maggiore interesse generale riguarda le
ferie non godute nel pubblico impiego. L’art. 1
modifica l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, superando il
precedente divieto assoluto di monetizzazione delle ferie anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La nuova disciplina consente, alla cessazione del rapporto, la
corresponsione di una indennità sostitutiva per le
ferie non fruite, salvo che il lavoratore abbia consapevolmente
scelto di non utilizzarle nonostante sia stato formalmente invitato
a farlo e sia stato effettivamente posto nelle condizioni di
fruirne.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle ferie maturate dopo
l’entrata in vigore della legge di
conversione
.

Personale PA: mobilità, assunzioni e riserva per i lavoratori
flessibili

Il decreto interviene anche su mobilità e reclutamento. Viene
estesa al 2026 la disciplina transitoria che
consente, in presenza dei requisiti previsti e nei limiti delle
facoltà assunzionali disponibili, l’inquadramento nei ruoli
dell’amministrazione del personale proveniente da altre PA e già
impiegato in posizione di comando.

Durante l’esame parlamentare è stata inoltre introdotta una
misura specifica per la valorizzazione del personale
flessibile
. Le PA, insieme agli enti e alle aziende
speciali operanti in ambito locale, potranno riservare nelle
procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale indette
entro il 31 dicembre 2027 una quota non superiore
al 20% dei posti a chi abbia maturato, negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, mediante rapporti di lavoro flessibile nel medesimo
profilo professionale presso l’amministrazione che bandisce il
concorso.

La disposizione consente inoltre di valorizzare
l’esperienza professionale maturata dai lavoratori
interessati.

Investimenti pubblici: supporto CDP anche per interventi finanziati
con risorse nazionali

Tra le novità inserite durante la conversione rientra anche
l’ampliamento della possibilità per le amministrazioni di avvalersi
del supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
delle società controllate.

La facoltà, già prevista per progetti finanziati dal PNRR e da
altri programmi europei, viene estesa agli interventi
finanziati con risorse pubbliche nazionali
, quando
l’assistenza sia necessaria per rafforzare la capacità
amministrativa, accelerare la spesa per investimenti oppure
ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

Il rapporto dovrà essere disciplinato mediante apposite
convenzioni e gli eventuali costi potranno gravare
sulle risorse disponibili per gli interventi o sugli stanziamenti
delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Enti locali: novità su segretari comunali, personale e polizia
locale

Diverse disposizioni interessano direttamente gli enti
territoriali
. Sul fronte dei segretari comunali e
provinciali, il Ministero dell’interno viene autorizzato a
organizzare nel biennio 2026-2027 una sessione straordinaria del
corso-concorso finalizzata all’iscrizione di 340
segretari
nella fascia iniziale dell’Albo nazionale.

Sono inoltre previste misure per facilitare l’utilizzo dei
segretari della fascia iniziale nei Comuni con popolazione compresa
tra 3.001 e 5.000 abitanti, quando la procedura di
pubblicizzazione della sede sia rimasta senza esito.

Per la polizia locale, fino al 31 dicembre 2028
viene invece estesa da tre a quattro anni la
validità delle graduatorie concorsuali.

Il decreto interviene anche sulla spesa di personale
degli enti territoriali
, sui contributi per gli
investimenti comunali e sulle situazioni degli enti locali
deficitari o dissestati.

Campi Flegrei: contributi per gli edifici, vulnerabilità sismica e
protezione civile

Una parte rilevante del provvedimento è dedicata alla gestione
degli effetti del bradisismo nell’area dei Campi
Flegrei
, con un pacchetto di misure contenuto negli artt.
12-17.

Gli interventi riguardano innanzitutto gli effetti degli
eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026,
per i quali vengono disciplinati i contributi per l’autonoma
sistemazione e le misure destinate alla riparazione e
riqualificazione sismica
degli edifici residenziali
dichiarati inagibili.

Il decreto interviene anche sugli eventi sismici verificatisi
fino al maggio 2026, prevedendo contributi per il
ripristino e la riduzione della vulnerabilità
sismica
del patrimonio edilizio e ulteriori misure di
sostegno per l’autonoma sistemazione.

Il quadro è completato dagli interventi destinati al
potenziamento della protezione civile e dell’azione
commissariale
, insieme alle misure necessarie per
ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di rete strategiche.

Esperti catastrofali: come cambia l’accesso al Ruolo con l’art.
23

Resta confermata, senza modifiche, la disciplina contenuta
nell’art. 23 del D.L. n. 144/2026, dedicata alle
“Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti
catastrofali”.

La disposizione modifica l’art. 19, comma 9, del D.L. n.
25/2026, convertito dalla Legge n. 59/2026
, che ha
istituito presso CONSAP il Ruolo degli esperti chiamati a svolgere
l’attività di accertamento e stima economica dei
danni
prodotti da eventi calamitosi sui beni immobili
assicurati.

Si tratta del sistema introdotto in relazione ai danni causati
da eventi quali alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti,
frane, attività vulcaniche, maremoti, mareggiate, tornado o trombe
d’aria, fenomeni climatici estremi, sprofondamenti, voragini e
doline di crollo.

L’intervento del Decreto PA riguarda in particolare il
regime transitorio fino al 1° aprile 2028.

Professionisti iscritti agli Albi: accesso senza esperienza
triennale

Prima dell’intervento del D.L. n. 144/2026, l’art. 19, comma 9,
consentiva l’iscrizione transitoria al Ruolo ai soggetti in
possesso dei requisiti generali e del titolo di studio richiesto,
purché documentassero anche una comprovata esperienza
almeno triennale
nell’attività di accertamento e
valutazione dei danni catastrofali.

L’art. 23 modifica questo meccanismo distinguendo due
percorsi.

Il primo riguarda i professionisti iscritti negli Albi
degli Ordini e Collegi
delle professioni cui sono
attribuite competenze tecniche nell’attività di accertamento e
stima dei danni ai beni immobili.

Fino al 1° aprile 2028, per questi
professionisti l’iscrizione al Ruolo è subordinata al possesso dei
requisiti previsti dall’art. 19, comma 1, lettere da a) a d),
mentre non è richiesta l’esperienza professionale
triennale
nell’attività di accertamento e valutazione dei
danni ai beni immobili assicurati. La disposizione non richiama,
per questa categoria, neppure il titolo di studio previsto
dalla lettera e)
.

La formulazione adottata dal legislatore non individua
espressamente le singole professioni ammesse, rinviando alle
competenze attribuite dai rispettivi ordinamenti
professionali
.

Accesso al Ruolo: per gli altri soggetti basta il titolo di studio
o l’esperienza

Un secondo percorso riguarda invece gli altri soggetti
interessati all’iscrizione durante la fase transitoria.

Anche per loro devono essere rispettati i requisiti generali e
di onorabilità previsti dalle lettere da a) a d) dell’art. 19,
comma 1, ma l’art. 23 introduce un’alternativa tra titolo
di studio ed esperienza professionale
.

Ai fini dell’iscrizione fino al 1° aprile 2028 sarà infatti
sufficiente possedere il titolo di studio previsto dalla lettera e)
oppure dimostrare adeguata capacità professionale e una
comprovata esperienza almeno triennale
nell’attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni
immobili assicurati.

Spetterà al regolamento CONSAP stabilire le
modalità di accertamento della capacità professionale e
dell’esperienza.

Esperti catastrofali: dal 1° aprile 2028 tornano i requisiti
ordinari

La distinzione tra regime transitorio e disciplina ordinaria è
il punto centrale per comprendere la portata dell’art. 23. La norma
interviene infatti esclusivamente sulla prima applicazione
del Ruolo
e non modifica in via permanente i requisiti
stabiliti dall’art. 19 del D.L. n. 25/2026.

Il regime previsto per i professionisti iscritti agli Ordini e
Collegi opera quindi fino al 1° aprile 2028. Dopo
tale data troverà applicazione la disciplina ordinaria, fondata sui
requisiti formativi e professionali previsti dall’art. 19 e, nei
casi stabiliti dalla norma, sul tirocinio e sul
superamento della prova di idoneità disciplinata
da CONSAP.

L’art. 23 risponde quindi all’esigenza di consentire l’avvio del
nuovo Ruolo valorizzando, nella fase transitoria, le competenze già
riconosciute dagli ordinamenti professionali. Resta però una
differenza significativa tra questo regime e quello destinato ad
applicarsi a regime, profilo che dovrà essere considerato anche
alla luce della disciplina attuativa di
CONSAP
.

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