Le misure protettive tutelano anche i beni affidati all’affittuario d’azienda?


Un creditore che si trovi bloccato dalle misure protettive concesse al proprio debitore potrebbe pensare di aggirare l’ostacolo aggredendo i beni nelle mani di un soggetto formalmente diverso, come l’affittuario dell’azienda in crisi. Il Tribunale di Lecce ha chiuso questa via d’uscita.

Molti operatori della crisi d’impresa si chiedono se le misure protettive si estendano anche ai beni dell’affittuario d’azienda. Il Tribunale di Lecce, con il decreto del 29 maggio 2026, ha risposto affermativamente: la tutela offerta dalle misure protettive può estendersi ai beni necessari a garantire la continuità aziendale, indipendentemente da chi ne abbia la disponibilità materiale, e non è sufficiente indirizzare l’esecuzione contro un soggetto formalmente diverso dal debitore per sottrarsi alla loro sfera di protezione.

Da dove nasce la vicenda esaminata dal Tribunale di Lecce?

Il Tribunale ha affrontato il tema dell’estensione del perimetro applicativo delle misure protettive quando, per attuare il piano concordatario, l’esercizio dell’impresa sia temporaneamente trasferito nella disponibilità di un terzo. Nel caso di specie, dopo aver depositato una domanda con riserva secondo quanto prevede l’art. 44 del Codice della crisi, la debitrice aveva impostato il piano di risanamento sulla prosecuzione delle attività con affitto dell’azienda e successiva cessione. Nonostante la conferma delle misure di protezione richieste, il creditore della concedente aveva promosso l’esecuzione direttamente contro l’affittuaria, ritenuta solidalmente responsabile, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, del Codice della crisi, insieme alla debitrice, avviando il pignoramento del saldo di conto corrente utilizzato per la gestione dell’impresa.

Perché il Tribunale ha ritenuto improcedibile l’esecuzione contro l’affittuaria?

Per i giudici leccesi, l’azione esecutiva contro l’affittuaria va considerata improcedibile, dato che è stata indirizzata contro beni impiegati per l’esercizio, seppur in via indiretta, dell’attività d’impresa della debitrice, e protetti dalle misure previste dall’art. 18 del Codice della crisi. Pur essendo nella disponibilità giuridica di un soggetto terzo diverso dal debitore concedente, le somme giacenti sul conto corrente dell’affittuaria sono frutto della gestione dell’azienda affittata, non potendo per questo che rappresentare uno strumento indispensabile per proseguire l’attività.

Se un’impresa in crisi affida in affitto la propria azienda a un terzo, e quest’ultimo utilizza un conto corrente per incassare i ricavi derivanti dalla gestione ordinaria dell’attività, quelle somme, pur formalmente appartenendo all’affittuario, restano funzionalmente collegate alla prosecuzione dell’impresa della debitrice, e un creditore non può aggredirle semplicemente perché si trovano nella titolarità formale di un soggetto diverso.

Cosa prevede l’art. 18, comma 3, del Codice della crisi sulle azioni esecutive?

L’art. 18, comma 3, del Codice della crisi vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive “sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”. Secondo il giudice, questa formulazione non può essere letta in senso strettamente formale, dovendo invece estenderne l’ambito applicativo anche ai beni del debitore temporaneamente, e giuridicamente, nella disponibilità di terzi. Il criterio decisivo non è quindi la titolarità formale del bene, ma la sua funzione economica rispetto alla continuità dell’impresa in crisi.

A quali condizioni la protezione si estende ai beni nella disponibilità di terzi?

Il Tribunale precisa che l’estensione della tutela ai beni nella disponibilità di terzi è subordinata a due condizioni cumulative. In primo luogo, i beni non devono essere stati definitivamente acquisiti dal terzo che li detiene: deve trattarsi quindi di una disponibilità temporanea, non di un trasferimento definitivo di proprietà che sottragga stabilmente il bene al patrimonio del debitore. In secondo luogo, la disponibilità dei beni presso il terzo deve risultare funzionale alla realizzazione del piano di risanamento: non basta quindi che il bene sia semplicemente collegato all’attività d’impresa in senso generico, occorre che serva concretamente a realizzare la strategia di risanamento su cui si fonda la domanda di concordato.

Se un’azienda in crisi vende definitivamente un macchinario a un terzo, incassando il relativo corrispettivo, quel bene esce stabilmente dal patrimonio del debitore e non gode più della protezione prevista dall’art. 18, comma 3, del Codice della crisi; se invece lo stesso macchinario viene affidato in affitto a un terzo proprio per consentire la prosecuzione dell’attività secondo il piano di risanamento, la protezione permane, perché la disponibilità del terzo resta temporanea e funzionale al piano.

Perché queste due condizioni sono considerate essenziali dal Tribunale?

Se queste due condizioni non ricorressero, il collegamento tra tutela dell’impresa in crisi e misure protettive, che rappresenta la ratio stessa della disciplina, verrebbe meno. L’intero impianto normativo delle misure protettive si giustifica proprio in funzione della continuità aziendale e della realizzazione del piano di risanamento: se un bene fosse ormai definitivamente uscito dal patrimonio del debitore, oppure se la sua disponibilità presso il terzo non servisse più a realizzare il piano, la protezione non avrebbe più alcuna ragion d’essere, e il creditore potrebbe legittimamente procedere all’esecuzione.

Come si è concluso il caso concreto deciso dal Tribunale di Lecce?

Poiché nel caso di specie entrambe le condizioni sono state ritenute soddisfatte, dato che le somme sul conto corrente dell’affittuaria non erano state definitivamente acquisite da quest’ultima e la loro disponibilità risultava funzionale alla realizzazione del piano di risanamento fondato sull’affitto e sulla successiva cessione dell’azienda, il Tribunale ha dichiarato l’invalidità del pignoramento e ha ordinato la liberazione immediata delle somme vincolate. Il creditore, in altre parole, non ha potuto ottenere la soddisfazione del proprio credito attraverso l’aggressione delle somme presenti sul conto corrente dell’affittuaria, proprio perché quelle somme restavano protette dalle misure previste dall’art. 18 del Codice della crisi.

Qual è il criterio decisivo individuato dalla decisione per l’applicazione delle misure protettive?

La decisione valorizza la funzione economica dei beni rispetto alla loro titolarità formale, individuando il nesso funzionale con la continuità aziendale come criterio decisivo per applicare le misure protettive. Questo approccio impedisce che il perimetro di tutela previsto dalla legge possa essere aggirato attraverso operazioni negoziali, come l’affitto d’azienda, che spostano formalmente la disponibilità dei beni verso un soggetto terzo, senza tuttavia recidere il collegamento sostanziale tra quei beni e la prosecuzione dell’attività d’impresa in crisi. In questo modo, il Tribunale di Lecce afferma un principio destinato ad assumere rilevanza in tutti i casi in cui il piano di risanamento si fondi sulla temporanea cessione della gestione aziendale a terzi, come avviene tipicamente nelle operazioni di affitto d’azienda finalizzate a una successiva cessione a un soggetto interessato alla continuità dell’impresa.




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