Un contribuente siciliano ha perso in Cassazione la causa contro l’Agenzia delle Entrate perché il suo prospetto difensivo, limitato alle spese per un’automobile e un motociclo, non copriva gli incrementi patrimoniali contestati dal Fisco. L’ordinanza n. 16798 del 28 maggio 2026 della sezione tributaria della Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribaltando la decisione della Commissione tributaria regionale siciliana.
L’accertamento sintetico e gli incrementi patrimoniali contestati
La vicenda riguarda l’anno d’imposta 2007. Nel ricalcolo, l’Ufficio era giunto a un reddito complessivo netto di 53.636,25 euro, attribuendo al contribuente incrementi patrimoniali per complessivi 114.500 euro, ripartiti su cinque anni, di cui 22.900 euro nel solo 2007. I giudici di merito avevano invece accolto un prospetto limitato alle spese di un’automobile e di un motociclo, senza considerare gli altri incrementi. La Cassazione ha ritenuto quella difesa insufficiente, perché non affrontava la totalità delle contestazioni.
La norma applicabile è l’articolo 38 delle disposizioni sulle accertamenti delle imposte sui redditi, nella formulazione precedente alla riforma del 2010, che fissava allo scostamento di un quarto la soglia minima per l’accertamento. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, scorporato il costo della collaboratrice domestica già escluso in appello, il divario tra reddito accertato e dichiarato resti comunque sopra quella soglia.
Come spiegato in una guida sul redditometro e le difese del contribuente, la partita si gioca sull’onere della prova. Nel redditometro è la legge stessa ad attribuire un valore presuntivo alla disponibilità di determinati beni. Individuati gli indici di spesa, il giudice deve riconoscerne l’efficacia presuntiva e valutare solo la prova contraria del contribuente. È una presunzione legale relativa, non semplice. Nella prima, l’onere passa interamente al contribuente; nella seconda invece spetterebbe all’Ufficio sorreggere l’accertamento con indizi gravi, precisi e concordanti.
Cosa serve per neutralizzare la presunzione del redditometro
In pratica, non serve una ricostruzione analitica di ogni pagamento, ma è sufficiente che i documenti rendano plausibile la copertura finanziaria della spesa. L’ordinanza n. 2384 del 2025 ha chiarito che non occorre dimostrare l’utilizzo effettivo delle somme, purché quei documenti ne rendano credibile l’uso per quella spesa.
Il comma 6 dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, nella versione aggiornata nel 2024, individua tre strade, ognuna con prove diverse. La prima riguarda le spese coperte con redditi che non concorrono all’accertamento sintetico, come redditi esenti, redditi già tassati alla fonte, entrate di anni diversi o somme di terzi. In questi casi, rilevano gli atti di donazione o le dichiarazioni di successione, le certificazioni del sostituto d’imposta, i contratti di finanziamento e, se il denaro viene dai familiari, la prova dei loro redditi. La seconda riguarda gli importi che si discostano da quelli indicati dall’Ufficio. A sostegno di queste spese bastano fatture, contratti di locazione o leasing e quietanze datate. La terza copre il risparmio accumulato in precedenza e poi speso, con estratti conto e rendiconti che mostrino quanto era disponibile e per quanto tempo.
Anche le risorse familiari entrano nella prova contraria. Al riguardo, l’ordinanza n. 31568/2023 ha stabilito che la verifica riguarda il reddito dell’intero nucleo, comprese le entrate del coniuge convivente e dei figli, purché i trasferimenti tra familiari risultino da documenti bancari o atti con data certa.
Prove ammesse e prove respinte dalla giurisprudenza
Nell’ordinanza n. 4123 del 24 febbraio 2026 la Cassazione ha ammesso la prova per l’acquisto di un peschereccio, pagato con un contributo incassato anni prima e nel frattempo investito. L’importo, infatti, era sufficiente e già disponibile, senza bisogno di tracciare il singolo pagamento. L’ha invece respinta nell’ordinanza n. 7042/2026, in cui l’acquisto di un immobile era attribuito a fondi esteri segnalati soltanto da una comunicazione del coniuge. Secondo la Cassazione, le affermazioni di un terzo valgono come semplice indizio e la disponibilità documentata era ben inferiore al prezzo. Stessa sorte per il prospetto limitato ad auto e moto dell’ordinanza n. 16798, mentre l’ordinanza n. 22968/2026 ha cassato un accertamento relativo al 2011, confermato in appello con motivazione generica.
Le soglie del redditometro e il nodo dell’assegno sociale
Perché l’accertamento sintetico sia legittimo devono ricorrere insieme due condizioni. Da un lato, lo scarto tra reddito accertabile e reddito dichiarato deve raggiungere almeno un quinto di quest’ultimo. Dall’altro, il reddito accertabile non può comunque restare sotto una soglia fissa, pari a dieci volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale, così come previsto dal comma 6 dell’articolo 38 nel testo modificato dal d.lgs. n. 108/2024. Per il 2026 la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 ha fissato l’assegno sociale a 7.101,12 euro, per un limite assoluto di 71.011,20 euro. Su questo limite gli interpreti si dividono. Per una parte della dottrina il limite assoluto deve essere superato dall’intero reddito accertabile. Per un’altra, invece, deve essere superato dalla sola differenza fra reddito accertabile e reddito dichiarato.
Applichiamo le due letture a un caso concreto, con un dichiarato di 40.000 euro e un accertabile di 95.000 euro. Se il limite si riferisce al reddito accertabile, l’accertamento è ammesso, perché 95.000 euro superano sia il limite assoluto di 71.011,20 euro sia la soglia del quinto, che qui equivale a 48.000 euro (i 40.000 dichiarati aumentati di un quinto). Se invece il limite si riferisce alla differenza fra accertabile e dichiarato, l’accertamento va escluso, perché quella differenza è di 55.000 euro, sotto la soglia di 71.011,20 euro.
Il contraddittorio preventivo e le regole per gli anni recenti
L’Ufficio che procede in via sintetica deve invitare il contribuente a presentarsi, di persona o tramite un rappresentante, e avviare l’accertamento con adesione, come stabilito dall’articolo 38, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973. Per le annualità precedenti al 2009, come quella del caso di maggio, l’invito non era richiesto. Per i periodi più recenti si applicano anche le regole generali sul contraddittorio preventivo dell’articolo 6 bis della legge n. 212/2000, con comunicazione dello schema d’atto e almeno 60 giorni per le controdeduzioni.
La sentenza conferma un principio consolidato. Chi riceve un accertamento sintetico non può limitarsi a dichiarare di aver pagato con risorse proprie, ma deve documentare in modo credibile la copertura finanziaria delle spese contestate. Il prospetto parziale, come quello esaminato dalla Cassazione, non è sufficiente a vincere la presunzione legale. La difesa deve essere completa e riferirsi a tutti gli incrementi patrimoniali contestati, non solo ad alcuni beni.
Per i contribuenti coinvolti in verifiche del redditometro, la strada maestra resta la predisposizione di un fascicolo documentale organico, capace di dimostrare la disponibilità delle somme nel periodo di riferimento. Come ricordato in un approfondimento sul redditometro, l’obiettivo non è tracciare ogni singolo pagamento, ma rendere plausibile che le spese siano state coperte con risorse legittime e già disponibili.
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