Negoziazione assistita disposta dal giudice: l’invito va notificato all’avvocato?


Chi si trova coinvolto in una causa già avviata, e riceve dal giudice l’ordine di tentare la negoziazione assistita, potrebbe pensare che l’invito a partecipare debba arrivare direttamente a lui come parte del processo, ma il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiarito che le cose non stanno così.

Molti si chiedono se l’invito alla negoziazione assistita disposta dal giudice durante il processo debba essere notificato all’avvocato o alla parte. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2642 del 1° luglio 2026, afferma il principio secondo cui l’invito va notificato all’avvocato e non alla parte personalmente. La negoziazione assistita disposta dal giudice durante un processo già pendente non apre un nuovo procedimento autonomo, ma rappresenta una parentesi interna al giudizio in corso.

Perché la negoziazione assistita in corso di causa non costituisce un procedimento autonomo?

Quando il giudice ordina la negoziazione in corso di causa, questa si inserisce come una parentesi all’interno di un processo già pendente, con la conseguenza che si applica la regola generale stabilita dall’art. 170, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”. In altre parole, quando la negoziazione, quale istituto volto alla definizione stragiudiziale della controversia, viene esperita in pendenza di lite e in esecuzione di un ordine del giudice, l’unico soggetto tecnico deputato a ricevere l’atto e a interloquire con il proprio assistito è il difensore.

Cosa succede se l’invito viene notificato direttamente alla parte?

L’invito notificato direttamente alla parte, già munita di difesa tecnica, deve essere considerato effettuato invalidamente, in violazione del disposto codicistico. Questa conseguenza discende direttamente dal principio secondo cui, una volta costituito il giudizio con l’assistenza di un difensore, ogni comunicazione relativa a quel giudizio, comprese le parentesi procedimentali come la negoziazione assistita ordinata dal giudice, deve transitare attraverso il procuratore costituito.

Se un giudice, nel corso di una causa civile, ordina alle parti di tentare la negoziazione assistita e l’invito viene notificato direttamente all’attore presso il proprio domicilio personale, anziché al suo avvocato, quella notificazione risulta invalida, con la conseguenza che i termini eventualmente collegati a quell’invito non decorrono correttamente.

La legge sulla negoziazione assistita chiarisce espressamente chi debba ricevere l’invito?

No, e proprio da questa lacuna nasce la necessità di un’interpretazione. L’art. 3, comma 1, del d.l. n. 132/2014 non chiarisce se l’invito debba essere inoltrato al procuratore costituito della parte, oppure alla medesima personalmente, limitandosi a stabilire che il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita non è stata svolta, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Di fronte a questo silenzio normativo, il Tribunale ha dovuto ricostruire la soluzione attraverso i normali criteri interpretativi.

Quale interpretazione ha seguito il Tribunale per colmare questa lacuna?

L’invito deve essere comunicato al procuratore costituito, anziché alla parte personalmente, e questa conclusione è conforme a un’interpretazione più aderente al dato letterale, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi. A questa lettura si affianca anche un’interpretazione teleologica del dato normativo: muovendo dall’assunto che l’invito in corso di causa, rivolto alla parte personalmente, non le consente, se non tramite il proprio difensore costituito, di sollevare eventuali eccezioni in merito all’invito stesso, non si comprende, accedendo alla tesi opposta, la ragione per cui, essendo la parte già domiciliata presso il proprio difensore, debba ricevere una comunicazione presso il proprio domicilio personale per poi doverla successivamente inoltrare al difensore stesso.

Quali argomenti ulteriori sostengono questa conclusione?

Sostenere l’inidoneità della comunicazione al difensore presso il domicilio eletto significa sconfessare uno specifico mezzo prescelto dal legislatore per la notifica e la comunicazione di tutti gli atti endoprocessuali alla parte. A questo si aggiunge un ulteriore elemento di garanzia: il difensore ha altrettanto specifici obblighi deontologici di comunicazione al cliente degli atti che riceve per suo conto presso il domicilio eletto, un’evenienza che concorre a integrare la ratio della disposizione codicistica prevista dall’art. 170 cod. proc. civ. In altre parole, la notifica al difensore non pregiudica affatto il diritto della parte a essere informata: quest’ultima riceverà comunque notizia dell’invito tramite il proprio avvocato, che è tenuto professionalmente a trasmettergliela.

Un avvocato che riceva, presso il proprio domicilio professionale, l’invito alla negoziazione assistita ordinata dal giudice per conto del proprio cliente, ha l’obbligo deontologico di informarlo tempestivamente di quella comunicazione, garantendo così che la parte sia messa a conoscenza dell’invito nonostante la notificazione sia stata effettuata al difensore e non direttamente a lei.

Dove deve essere notificato l’invito quando il difensore ha un domicilio digitale?

Su questo punto interviene un principio generale ulteriore, collegato all’introduzione del domicilio digitale. A seguito dell’introduzione di questo istituto, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituitorisultante dal ReGIndE, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia. Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, corrisponde infatti proprio a quell’indirizzo PEC che, per il tramite del Consiglio dell’Ordine, è inserito nel ReGIndE.

Cosa succede se la notifica viene effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE?

Solo l’indirizzo PEC risultante dal ReGIndE è qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario a un indirizzo PEC riferibile, a seconda dei casi, alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che quell’indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC, il cosiddetto INI-PEC. Questo principio conferma, sul piano pratico, che non basta reperire un indirizzo PEC formalmente riconducibile al difensore o alla parte attraverso un registro generico come l’INI-PEC: occorre che la notifica venga effettuata proprio all’indirizzo ufficialmente comunicato dall’avvocato al proprio Ordine e registrato nel ReGIndE, unico canale considerato pienamente affidabile ai fini della validità della notificazione processuale.

Un avvocato che notifichi un atto di negoziazione assistita a un indirizzo PEC reperito consultando l’INI-PEC, anziché all’indirizzo specifico risultante dal ReGIndE per quel determinato difensore, effettua una notificazione nulla, anche se quell’indirizzo PEC risulta comunque riconducibile, in astratto, al medesimo professionista.




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