Con la Risoluzione numero 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 33 nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24. Questa novità si inserisce nel contesto della riforma fiscale sulle successioni e donazioni, avviata con il decreto legislativo numero 139 del 2024 che ha introdotto l’autoliquidazione dell’imposta.
Prima dell’istituzione dei nuovi codici tributo, molti pagamenti legati a sanzioni derivanti da controllo o da revoca dei benefici prevedevano il pagamento con modelli diversi o attraverso canali dedicati. Con l’introduzione dei nuovi codici tributo, invece, si standardizza l’utilizzo del modello F24 permettendo anche l’eventuale compensazione di crediti fiscali esistenti.
La risoluzione introduce nuove causali per i versamenti e completa un quadro normativo già delineato. Vediamo i nuovi codici tributo e quando si utilizzano.
Decadenza benefici prima casa
Il primo gruppo di nuovi codici tributo è dedicato a chi perde i requisiti per le agevolazioni prima casa ereditata o donata. Con le nuove causali si può versare l’imposta complementare e altre somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.
I nuovi codici sono:
- “A252” denominato “Successioni – Imposta di successione e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
- “A253” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
- “A254” denominato “Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
- “A255” denominato “Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
- “A256” denominato “Successioni – Sanzione imposta di successione – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
- “A257” denominato “Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
- “A258” denominato “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
- “A259” denominato “Successioni – Tributi speciali e compensi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”.
I nuovi codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a debito versati”. I dati indicati nell’atto emesso dall’ufficio vanno inseriti nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”.
Donazioni e servizi immobiliari
Sono stati istituiti nuovi codici tributo per la regolarizzazione spontanea con ravvedimento operoso o modifiche relative alle tasse per i servizi ipotecari e catastali legati agli atti di donazione.
I nuovi codici tributo sono:
- “A260” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
- “A261” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
- “A262” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
- “A263” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.
Attività di controllo, adesione e conciliazione
La seconda metà della risoluzione riguarda i codici tributo da impiegare a seguito di avvisi di liquidazione o controlli dell’ufficio fiscale laddove il contribuente decida di non impugnare l’atto e regolarizzare la propria posizione.
I codici tributo, in questo caso, sono differenziati in base a cosa si utilizza per definire la posizione:
- “A264” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
- “A265” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Omessa impugnazione”;
- “A266” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”;
- “A267” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”;
- “A283” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”;
- “A284” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”;
- “A268” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Definizione delle sole sanzioni”;
- “A269” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni”;
- “A270” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni”;
- “A271” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
- “A272” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Accertamento con adesione”;
- “A273” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”;
- “A274” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”;
- “A275” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”;
- “A276” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”;
- “A277” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Conciliazione”;
- “A278” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Conciliazione”;
- “A279” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”;
- “A280” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”;
- “A281” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”;
- “A282” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”.
Come si utilizzano i nuovi codici tributo nel modello F24
L’Agenzia delle Entrate, per consentire il corretto utilizzo dei nuovi codici tributo, specifica che i dati devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24.
Il modello nello specifico va compilato nel seguente modo:
- il codice tributo va inserito in base alla natura del versamento;
- l’anno di riferimento che si deve inserire è quello relativo all’anno di presentazione della dichiarazione di donazione/successione o quello riportato sull’atto di liquidazione dell’ufficio;
- se il versamento si deve fare a seguito di avviso di accertamento o di liquidazione, i campi relativi ai codici identificativi dell’atto devono essere compilati obbligatoriamente;
- per i codici tributo che riguardano somme collegate a successione (A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284) è necessario compilare anche i dati dell’erede indicando il codice fiscale del defunto nell’apposito campo (apponendo l’identificativo “08”).
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