A cura di Claudia Roggero e Donato Di Pelino – DANDI.media Studio Legale (Roma–Genova)
Con la legge 23 settembre 2025, n. 132, l’intelligenza artificiale è diventata materia di redazione contrattuale. La legge – prima disciplina organica nazionale complementare all’AI Act – ha riscritto l’art. 1 della legge sul diritto d’autore, ha ricondotto l’addestramento dei modelli alle eccezioni di text and data mining e ha introdotto il reato di deepfake.[1]
Ma per avvocati, produttori, editori e management di artisti la vera novità è operativa: oggi una clausola mancante può costare la tutelabilità dell’opera, l’iscrizione in SIAE o l’intero tax credit. Questo contributo propone una mappa pratica dei quattro fronti su cui la nuova disciplina incide sulla contrattualistica: titolarità e garanzie, depositi, incentivi fiscali, tutela di immagine e voce – con uno sguardo finale a ciò che conviene documentare per provare l’apporto creativo umano. Per approfondire su questi temi abbiamo pubblicato il volume Influencer e intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Il quadro normativo in sintesi
Tre le disposizioni da tenere sulla scrivania. La prima è il nuovo art. 1 l.d.a.: sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.[2] L’uso dello strumento non esclude la tutela; l’assenza di apporto umano sì. L’opera generata esclusivamente dall’IA non è tutelabile: nessuno ne è autore, nessuno può cederne i diritti.
La seconda è l’art. 70-septies l.d.a.: riproduzioni ed estrazioni di testi e dati tramite sistemi di IA sono consentite solo entro le eccezioni di TDM degli artt. 70-ter e 70-quater, con la riserva (opt-out) a favore dei titolari.[3] La terza è l’art. 612-quater c.p.: reclusione da uno a cinque anni per chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con l’IA, cagionando un danno ingiusto; punibilità a querela, con aggravante generale per i reati commessi mediante IA.[4]
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2. Titolarità e garanzie: la catena dei diritti alla prova dell’IA
La conseguenza contrattuale del nuovo art. 1 è immediata: chi acquista diritti – il produttore dallo sceneggiatore, l’editore dall’autore, l’etichetta dal compositore – deve oggi accertarsi che ci sia qualcosa da acquistare. Se l’opera consegnata fosse frutto esclusivo della macchina, la cessione avrebbe a oggetto diritti inesistenti, con effetti a cascata sull’intera catena dei diritti (chain of title) e sulla sua opponibilità a finanziatori, distributori e assicuratori.
Di qui una prassi che si sta rapidamente consolidando e che conviene adottare in ogni cessione o licenza: una dichiarazione dell’autore sull’eventuale impiego di strumenti di IA e sulle modalità del proprio apporto creativo; una garanzia che l’opera costituisce risultato del lavoro intellettuale dell’autore ai sensi dell’art. 1 l.d.a. e non incorpora, per effetto della generazione automatica, materiali protetti di terzi; una manleva per le pretese di terzi derivanti dalla violazione di tali garanzie. Specularmente, l’autore avveduto negozierà il perimetro della dichiarazione, distinguendo l’IA come strumento di lavorazione (ricerca, bozze, editing) dall’IA come generatore del risultato finale.
3. Il deposito delle opere e la dichiarazione di paternità umana
Sul fronte dei depositi, la SIAE richiede la dichiarazione di paternità umana delle opere: la musica creata unicamente dall’IA non può essere iscritta al repertorio, e lo stesso principio vale per le altre tipologie di opere. Per editori musicali e sub-editori ciò significa che la due diligence sui cataloghi deve ora includere la verifica dell’origine delle opere acquisite, specie per i cataloghi di library music e production music, dove la generazione automatica è già diffusa.
Attenzione anche al contrario: l’opera solo-IA non iscrivibile non genera diritti d’autore da ripartire, ma nemmeno esclusive opponibili – chiunque potrà utilizzarla. Nei contratti di commissione (colonne sonore, jingle, musiche di scena) conviene quindi precisare se e in che misura è ammesso l’impiego di strumenti generativi, perché dall’equilibrio fra apporto umano e automatico dipende l’esistenza stessa dei diritti commissionati.
4. Tax credit: le clausole a pena di inammissibilità e decadenza
Il fronte più delicato è quello degli incentivi. Il nuovo decreto sul credito d’imposta per le imprese di produzione, D.M. 10 luglio 2024, n. 225, come precisato dalle linee guida DGCA dell’aprile 2025, subordina l’accesso al beneficio a tre presidi sull’uso dell’IA.[5]
Primo: i contratti fra l’impresa richiedente e gli autori, gli interpreti e gli esecutori devono contenere, a pena di inammissibilità della domanda, specifiche clausole che consentano a costoro di non assentire allo sfruttamento della propria opera, immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di IA. La clausola va inserita in tutta la catena contrattuale: cessioni degli sceneggiatori, contratti di regia, scritture degli interpreti.
Secondo: il beneficiario deve, a pena di decadenza dal credito, dichiarare nei titoli di testa o di coda le parti dell’opera o le fasi di produzione realizzate con l’IA, e comunicarle all’amministrazione. È un obbligo di trasparenza che va presidiato già in fase di lavorazione, censendo gli apporti IA di reparti e fornitori (post-produzione inclusa).
Terzo: i costi dell’IA per le prestazioni creative e artistiche “sopra la linea” non sono eleggibili, con la sola eccezione degli effetti speciali riferiti agli attori principali; obblighi analoghi valgono, nel tax credit internazionale, per le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione italiane. In sede di budget, dunque, le voci IA vanno mappate anche ai fini del calcolo del beneficio.
La sintesi operativa è netta: la clausola IA non è più una raffinatezza negoziale, ma una condizione di finanziabilità dell’opera. Un modello contrattuale non aggiornato può compromettere il beneficio fiscale che regge l’economia di gran parte delle produzioni italiane.
5. Immagine e voce dei talent: consensi, liberatorie e deterrente penale
Il secondo pilastro contrattuale riguarda la persona dell’artista. L’ordinamento tutelava l’immagine ben prima dei deepfake – art. 10 c.c., artt. 96 e 97 l.d.a., art. 2 Cost. – e la disciplina dei dati personali ha ormai equiparato la tutela dell’immagine a quella dei dati, come confermano i ripetuti interventi del Garante verso le piattaforme di contenuti sintetici.[6] Il nuovo art. 612-quater aggiunge il deterrente penale.
Per la contrattualistica dei talent questo si traduce in un doppio binario. Da un lato, le liberatorie tradizionali non bastano più: lo sfruttamento dell’immagine, della voce o della prestazione mediante sistemi di IA – digital double, ringiovanimento, doppiaggio sintetico, voice cloning – richiede un consenso specifico, distinto da quello generale, con indicazione di finalità, durata, territori e compensi. Dall’altro, la clausola di non assenso richiesta dal tax credit impone di costruire i consensi come facoltà dell’artista, non come cessione automatica.
Resta il vuoto normativo sul diritto alla voce, che non gode di una disposizione espressa e vive di applicazione analogica dell’art. 10 c.c. È in questo vuoto che va letta la mossa di Giusy Ferreri: nel maggio 2026 la cantante ha depositato presso l’EUIPO il proprio timbro vocale come marchio sonoro, prima artista europea a farlo.[7] Per gli artisti vocali è una strada complementare che il consulente può valutare: il marchio aggiunge un apparato rimediale rapido contro le clonazioni non autorizzate, in attesa di un intervento del legislatore.
6. Cataloghi e addestramento: opt-out e licenze
Per i titolari di cataloghi – editori, produttori discografici, archivi – il tema è l’addestramento. L’art. 70-septies chiarisce che il mining tramite IA è lecito solo entro le eccezioni TDM: fuori da esse serve il consenso, e la riserva può essere esercitata. Conviene quindi: formalizzare l’opt-out in modo espresso e leggibile dalle macchine (termini d’uso dei siti, metadati, protocolli di esclusione); e disciplinare espressamente, nelle licenze di contenuti a piattaforme e aggregatori, se l’uso per addestramento è incluso, escluso o soggetto a corrispettivo separato.
Che la posta in gioco sia concreta lo dimostra il caso GEMA c. OpenAI: l’11 novembre 2025 il Tribunale di Monaco di Baviera ha accertato che l’addestramento di ChatGPT sui testi di nove canzoni del repertorio GEMA – l’omologa tedesca della SIAE – e la loro riproduzione negli output violano il diritto d’autore.[8] L’eccezione TDM può in astratto coprire l’addestramento, ha detto il giudice, ma non la memorizzazione delle opere nei parametri del modello né la loro restituzione all’utente; e responsabile degli output è il fornitore del modello, non chi scrive il prompt. Per i titolari italiani è un precedente da tenere presente nelle negoziazioni con gli operatori dell’IA – e un argomento in più per esercitare la riserva.
7. Documentare l’apporto umano: la lezione del caso Sanremo
Ultimo fronte, spesso trascurato: la prova. Il precedente di riferimento è l’ordinanza della Cassazione 16 gennaio 2023, n. 1107, sulla scenografia del Festival di Sanremo 2016: l’immagine floreale “The Scent of the Night”, realizzata con l’ausilio di un software dall’architetta Chiara Biancheri e utilizzata dalla RAI senza autorizzazione, è opera tutelata, perché l’uso di un software non esclude di per sé la creatività: occorre verificare in fatto se l’opera rifletta le scelte libere e creative dell’autore.[9]
Tradotto nella prassi: chi crea con strumenti generativi ha l’onere, di fatto, di poter dimostrare il proprio apporto. Conviene conservare la documentazione del processo creativo – versioni intermedie, file di lavorazione, cronologia di prompt e interventi, selezioni e rielaborazioni – perché è su quel materiale che si giocherà, in un eventuale contenzioso, la qualificazione dell’opera come “risultato del lavoro intellettuale dell’autore”. Gli obblighi di marcatura dei contenuti sintetici previsti dall’AI Act renderanno peraltro sempre più riconoscibile l’output automatico: distinguersene, documenti alla mano, sarà l’interesse primario di ogni autore.
8. Conclusioni operative
La legge 132/2025 ha scelto un impianto dichiaratamente antropocentrico: la tutela autorale spetta solo alle opere frutto di creatività umana, e l’intero sistema – depositi, incentivi, diritto penale – si è allineato a questo asse. Per la pratica professionale, cinque regole riassumono il nuovo scenario.
Uno: in ogni acquisizione di diritti, dichiarazioni e garanzie sull’impiego dell’IA e manleva. Due: nei contratti destinati al tax credit, clausola di non assenso allo sfruttamento tramite IA, a pena di inammissibilità, e presidio degli obblighi di dichiarazione nei titoli. Tre: per immagine e voce dei talent, consensi specifici e distinti per gli usi generativi, con perimetri e corrispettivi. Quattro: per i cataloghi, opt-out formalizzato e clausole espresse sull’addestramento nelle licenze. Cinque: documentare sempre il processo creativo, perché l’apporto umano – oggi requisito di tutela – è anche un fatto da provare.
L’IA è uno strumento, e come ogni strumento va conosciuto e utilizzato per quello che serve: dal contratto, prima ancora che dal giudice. Il pennello, per quanto sofisticato, non firma il quadro – ma spetta a chi redige i contratti fare in modo che la firma, quella vera, conservi il suo valore.
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Note
[1]Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (GU n. 223, 25 settembre 2025), in vigore dal 10 ottobre 2025.
[2]Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 1, come modificato dall’art. 25 della legge 132/2025.
[3]Art. 70-septies della legge 633/1941, introdotto dall’art. 25 della legge 132/2025; artt. 70-ter e 70-quater, attuativi degli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/790.
[4]Codice penale, art. 612-quater, introdotto dall’art. 26 della legge 132/2025.
[5]D.M. 10 luglio 2024, n. 225, art. 7, e linee guida di cui al decreto direttoriale DGCA 24 aprile 2025, n. 1601; analoghe previsioni nel decreto sul tax credit internazionale per le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione.
[6]Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), come modificato dal d.lgs. 101/2018. Fra gli interventi del Garante: ordinanza ingiunzione nei confronti di Clearview AI Inc., 10 febbraio 2022, n. 50 [doc. web n. 9751362]; istruttoria del 2023 sulle app di c.d. nudificazione; provvedimento del maggio 2026 su una piattaforma di generazione di deepfake.
[7]“Giusy Ferreri come Taylor Swift: registra la sua voce come marchio contro i deepfake creati con l’Intelligenza Artificiale”, Il Fatto Quotidiano, 13 maggio 2026.
[8]Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco di Baviera), 42a sez. civ., 11 novembre 2025, GEMA c. OpenAI (non definitiva).
[9]Cass. civ., sez. I, ord. 16 gennaio 2023, n. 1107; nei gradi di merito, Trib. Genova, 6 giugno 2018, e App. Genova, n. 1066/2020.
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