Per un vino italiano che fatica sui mercati, in Italia come all’export, l’esperienza diretta nei territori e nelle cantine diventa sempre più importante. E ora a supportare ancora di più quel fenomeno sempre più strutturato che è l’enoturismo, è arrivato, nei giorni scorsi, il Decreto del Ministero dell’Agricoltura mirato proprio al sostegno alla promozione del turismo del vino. Una misura importante (e che vede un ruolo determinate assegnato alle Regioni, ndr), approfondita, a WineNews dall’avvocato Marco Giuri, alla guida dello studio Giuri di Firenze, tra i massimi esperti in tema di diritto vitivinicolo. In estrema sintesi, spiega Giuri, “il nuovo Decreto rappresenta un passaggio significativo perché inserisce per la prima volta in maniera strutturata il turismo enologico tra gli interventi settoriali di sostegno al comparto vitivinicolo. Le opportunità sono concrete: promozione dei territori viticoli, visite alle cantine e ai vigneti, eventi, fiere, esposizioni e altre iniziative potranno ottenere un contributo che può arrivare al 50% dei costi ammissibili. Occorre tuttavia prestare attenzione a tre elementi: non tutte le imprese o associazioni sono beneficiarie dirette; le Regioni potranno restringere beneficiari e attività finanziabili; le spese devono essere avviate soltanto dopo la presentazione della domanda”.
In ogni caso, andando più nel dettaglio, il Decreto “introduce un sostegno specificamente rivolto alle attività che collegano vino, vigneto, territorio e turismo. L’obiettivo non è, quindi, finanziare genericamente l’attività turistica delle singole aziende, ma sostenere progetti organizzati che utilizzino l’enoturismo come strumento per aumentare la conoscenza e la reputazione del patrimonio vitivinicolo italiano”. In pratica, a poter essere finanziate, saranno “le azioni promozionali e pubblicitarie che valorizzano la qualità dei prodotti vitivinicoli, le tradizioni, la sicurezza alimentare e l’ambiente”. Per sempio, spiega lo studio Giuri, “sono espressamente richiamate attività quali pubblicità promozionale, escursioni ricreative nei vigneti, visite alle cantine, presentazione dei vigneti, degli impianti, delle attrezzature e dei metodi di produzione. Potranno inoltre essere finanziati eventi, fiere ed esposizioni destinati alla promozione e alla pubblicità del turismo enologico nelle regioni di produzione”. In un elenco di misure che, inoltre, potrà essere ulteriormente integrato da Agea, d’intesa con le Regioni.
“Si apre quindi uno spazio interessante per progetti territoriali che mettano insieme cantine, vigneti, denominazioni, visite, eventi ed esperienze enoturistiche, purché l’iniziativa rispetti le condizioni che saranno concretamente definite dai provvedimenti attuativi”, commenta Giuri. Che sottolinea, però, come i finanziamenti non siano accessibili indistintamente per qualsiasi singola impresa vitivinicola. “L’articolo 3 individua infatti precise categorie di beneficiari: organizzazioni professionali rappresentative della produzione vitivinicola; organizzazioni di produttori e loro associazioni; organizzazioni interprofessionali; gruppi di produttori che gestiscono Dop e Igp, compresi i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge n. 238/2016; organizzazioni di produttori costituite in consorzi, società consortili o cooperative con comprovata esperienza nel settore del vino; determinate organizzazioni interprofessionali configurabili come organismi di diritto pubblico; nonché associazioni, temporanee o permanenti, di organizzazioni di produttori vitivinicoli”, spiega Giuri. Che aggiunge come sia dunque “essenziale distinguere tra soggetti che possono essere beneficiari diretti del finanziamento e imprese vitivinicole che possono invece essere coinvolte nel progetto promosso dal beneficiario. Non tutte le associazioni operanti nel mondo del vino o dell’enoturismo risultano, per il solo fatto di essere associazioni del settore, automaticamente comprese tra i beneficiari. Occorrerà verificare caso per caso la natura del soggetto, la sua composizione, lo statuto e la sua riconducibilità a una delle categorie indicate dall’articolo 3”.
Ma ancora, spiega Giuri, il Decreto nazionale è soltanto il “primi livello” della disciplina, perchè un ruolo determinante è giocato dalle Regioni, che “potranno stabilire gli importi minimi e massimi dei progetti, ridurre la percentuale del contributo (al massimo, comunque, al 50%), individuare tra le categorie previste dal Decreto quelle effettivamente ammesse, determinare la durata annuale o biennale dei progetti, introdurre criteri di priorità e, soprattutto, individuare le azioni e le tipologie di vigneto che intendono finanziare. Per le imprese e le organizzazioni interessate sarà quindi indispensabile seguire non soltanto la disciplina nazionale, ma anche i successivi provvedimenti regionali e le disposizioni Agea”.
Sul fronte dei finanziamenti, inoltre, spiega ancora Giuri, “un aspetto particolarmente importante riguarda la decorrenza delle spese: sono finanziabili le operazioni e le spese avviate dopo la presentazione della domanda di aiuto. In caso di mancato accoglimento della domanda, le spese eventualmente sostenute restano integralmente a carico del richiedente e non possono essere trasferite su un eventuale progetto finanziato nell’annualità successiva. È quindi opportuno evitare di avviare anticipatamente attività o sostenere costi confidando nella successiva ammissione al contributo”. E un altro aspetto importantissimo è il fatto che le medesime attività non potranno essere finanziate contemporaneamente attraverso differenti fondi europei. “Il Decreto richiama espressamente il divieto di doppio finanziamento – spiega ancora Giuri – e prevede l’utilizzo del Cup (Codice unico di progetto) quale strumento per evitare sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi. Questo aspetto dovrà essere attentamente verificato soprattutto per progetti territoriali che beneficiano già di altre misure Pac, regionali o europee”. Più in generale, sottolinea ancora Giuri, il Decreto “sembra privilegiare una logica di progetto organizzato e territoriale, nel quale siano chiaramente identificabili i soggetti e il patrimonio vitivinicolo coinvolti”.
A regime, le domande per i finanziamenti, e quindi i progetti, andranno presentati entro il 30 ottobre di ogni anno, anche se per questa prima applicazione, relativa alla campagna 2026/2027, è prevista invece una scadenza speciale fissata 15 dicembre 2026. Per questa prima annualità, la graduatoria di finanziabilità dovrà essere definita entro il 15 marzo 2027 e le operazioni dovranno concludersi in tempo utile affinché il contributo possa essere liquidato dall’Organismo pagatore entro il 15 ottobre 2027. E dunque, “nonostante siano ancora necessari i provvedimenti Agea e soprattutto le determinazioni delle singole Regioni, le organizzazioni interessate – conclude Giuri – possono iniziare fin da ora a verificare la propria ammissibilità soggettiva, individuare le imprese e le cantine potenzialmente coinvolte e predisporre idee progettuali coerenti con le finalità della misura. È inoltre opportuno effettuare preventivamente una verifica dello statuto e della struttura del soggetto proponente, perché la semplice appartenenza al mondo del vino o dell’enoturismo non determina automaticamente il diritto di accedere al contributo”.
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