La proroga del termine previsto dall’art. 44 CCII, funzionale alla predisposizione di una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, presuppone non soltanto la concreta prospettiva di pervenire a una soluzione della crisi, ma anche la verifica che la prosecuzione dell’attività nel periodo interinale non determini un sacrificio ingiustificato per il ceto creditorio. Qualora la continuità aziendale produca perdite operative e assorbimento di cassa, il debitore deve dimostrare la disponibilità di risorse certe e tempestive o l’esistenza di altre misure idonee a sostenere la gestione e ad evitare che il costo della proroga ricada sui creditori.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, decreto 11 giugno 2026 – Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Sergio Rossetti.
La richiesta di proroga nell’ambito del concordato in continuità
Il Tribunale di Milano si è pronunciato su una richiesta di proroga del termine previsto dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, formulata da una società intenzionata a predisporre una domanda definitiva di concordato preventivo in continuità aziendale.
La società aveva avviato interlocuzioni con potenziali investitori, raccogliendo dodici manifestazioni di interesse non vincolanti, e chiedeva pertanto un ulteriore periodo per consentire la prosecuzione delle trattative e la definizione della soluzione di regolazione della crisi.
La presenza di trattative apparentemente avviate, tuttavia, non è stata considerata di per sé sufficiente a giustificare automaticamente l’estensione del termine. Il punto centrale della valutazione del Tribunale è stato, infatti, rappresentato dagli effetti che la prosecuzione dell’attività avrebbe potuto produrre sulla posizione dei creditori.
Continuità aziendale e assorbimento di cassa
Dalle valutazioni dei commissari giudiziali emergeva che il mantenimento dell’operatività aziendale durante il periodo aggiuntivo avrebbe comportato un costo stimato in almeno 2,7 milioni di euro.
La prosecuzione dell’attività, in altri termini, continuava a generare perdite operative e ad assorbire liquidità. Proprio per questa ragione i commissari avevano subordinato il proprio assenso alla proroga alla disponibilità di nuovi apporti finanziari da parte dei soci.
Il provvedimento pone così in evidenza un profilo particolarmente rilevante nell’ambito del concordato in continuità: la prosecuzione dell’impresa nel periodo interinale deve essere sostenibile dal punto di vista finanziario e non può tradursi in un ulteriore deterioramento delle prospettive di soddisfacimento dei creditori.
Il semplice obiettivo di preservare la continuità aziendale non è dunque sufficiente quando la gestione corrente produce un significativo consumo di cassa. Occorre, invece, dimostrare l’esistenza di risorse concretamente disponibili e idonee a neutralizzare, o comunque a sostenere, il costo della prosecuzione dell’attività.
La tutela del ceto creditorio come limite alla proroga
Secondo il Tribunale, la proroga richiesta ai sensi dell’art. 44 CCII deve essere valutata anche alla luce del rischio che il periodo aggiuntivo produca un sacrificio ingiustificato per il ceto creditorio.
La circostanza che siano in corso trattative con possibili investitori non elimina tale esigenza, soprattutto quando le manifestazioni di interesse non si siano ancora tradotte in offerte vincolanti e permanga quindi l’incertezza circa l’effettivo perfezionamento dell’operazione prospettata.
In questo scenario, la prosecuzione della gestione può essere giustificata soltanto se accompagnata da iniziative di supporto economico capaci di coprire le possibili perdite e impedire che il rischio derivante dal protrarsi delle trattative venga sostanzialmente trasferito sui creditori.
Le integrazioni richieste dal Tribunale
Alla luce delle criticità emerse, il Tribunale non ha assunto immediatamente una decisione definitiva sulla proroga, ma ha assegnato alla società un termine di quindici giorni per integrare l’istanza.
In particolare, è stato richiesto di fornire indicazioni puntuali sulle risorse disponibili per fronteggiare le perdite, sugli eventuali impegni finanziari assunti dai soci e sulle iniziative destinate a sostenere economicamente la continuità aziendale.
Nel procedimento assumeva rilievo anche un ulteriore profilo segnalato dai commissari, relativo alla restituzione di 150.000 euro precedentemente rimborsati al socio di riferimento in violazione dell’art. 2467 c.c. Anche rispetto a tale importo il Tribunale ha richiesto chiarimenti circa le iniziative intraprese per il suo recupero.
La proroga non è un effetto automatico delle trattative con gli investitori
Dal decreto emerge dunque che la possibilità di concedere ulteriore tempo per la predisposizione di un concordato in continuità deve essere verificata in concreto, tenendo conto non soltanto delle prospettive di conclusione delle trattative, ma anche dell’impatto economico della prosecuzione della gestione.
Il periodo interinale non può diventare uno spazio temporale nel quale l’impresa continui ad accumulare perdite facendo gravare sui creditori il costo dell’attesa. La continuità aziendale deve invece essere accompagnata da strumenti finanziari sufficienti a sostenerla e da misure capaci di preservare il valore dell’impresa senza compromettere ulteriormente le aspettative del ceto creditorio.
In questa prospettiva, il controllo richiesto al Tribunale sulla proroga del termine assume una funzione di equilibrio tra l’interesse alla conservazione della continuità aziendale e quello dei creditori a non subire un aggravamento della situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo necessario alla definizione del piano.
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