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ENEA ha aggiornato i Vademecum Ecobonus il 23 settembre 2026. Le schede distinguono i requisiti applicabili agli interventi iniziati prima e dal 4 febbraio 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026.
I cambiamenti riguardano soprattutto prestazioni stagionali delle pompe di calore, sistemi ibridi e condizioni di sostituzione dei generatori a biomassa. Per valutare la detrazione occorre verificare separatamente requisiti tecnici, aliquota fiscale e adempimenti documentali.
Ecobonus: cosa chiariscono i 13 Vademecum ENEA aggiornati
Per accedere all’Ecobonus, scegliere un’apparecchiatura efficiente è soltanto una parte della verifica. Contano anche la configurazione dell’intervento, le condizioni dell’edificio e dell’impianto esistente, la data di avvio dei lavori e la documentazione delle prestazioni.
ENEA ha pubblicato una raccolta di 13 Vademecum aggiornati a settembre 2026, con ultima modifica della pagina il 23 settembre. Le schede riguardano riqualificazione globale, involucro edilizio, serramenti, schermature, impianti e building automation.
L’aggiornamento interessa chi sta programmando lavori, ma anche progettisti, installatori e asseveratori: consente di individuare le condizioni da controllare prima di confermare il prodotto e predisporre la pratica.
La pubblicazione dei documenti non introduce un nuovo bonus a settembre: rende esplicito, nelle schede operative, il regime tecnico collegato al D.Lgs. 5/2026.
E’ POSSIBILE SCARICARE I 13 VADEMECUM IN FONDO ALL’ARTICOLO
Perché i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 richiedono verifiche diverse
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva europea RED III sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, è entrato in vigore il 4 febbraio 2026.
L’articolo 30 modifica l’Allegato IV del D.Lgs. 199/2021, intervenendo sui requisiti degli impianti che accedono agli incentivi. Queste condizioni devono essere coordinate con quelle specifiche dell’Ecobonus.
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Ecobonus 2026, le regole sulle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica
Nei Vademecum aggiornati la decorrenza viene richiamata per pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa, collettori solari e microcogeneratori. Per la riqualificazione globale, ENEA precisa che i lavori iniziati dal 4 febbraio devono soddisfare anche i requisiti del decreto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, rinviando alle schede pertinenti.
Inizio lavori, pagamento e fine lavori: le date hanno funzioni diverse
Per valutare correttamente l’agevolazione occorre distinguere tre momenti.
| Data da verificare | A cosa serve |
|---|---|
| Inizio dei lavori | Individua il regime tecnico richiamato dal Vademecum pertinente. |
| Sostenimento della spesa | Individua il periodo fiscale cui riferire l’aliquota, secondo le regole applicabili al contribuente. |
| Fine lavori o collaudo | Costituisce il riferimento per il termine ordinario di invio della scheda descrittiva a ENEA. |
Un pagamento effettuato nel 2026 non dimostra, da solo, che l’intervento ricada nei requisiti tecnici previsti per lavori iniziati dal 4 febbraio. Analogamente, l’inizio dei lavori non basta a determinare l’aliquota fiscale: occorre verificare anche il periodo della spesa e le condizioni del beneficiario.
Pompe di calore: ai requisiti tradizionali si aggiungono quelli stagionali
Il Vademecum distingue espressamente i due regimi:
- prima del 4 febbraio 2026: rispetto dei valori minimi di COP/GUE e, se l’apparecchio fornisce anche climatizzazione estiva, EER, previsti dall’Allegato F del D.M. 6 agosto 2020;
- dal 4 febbraio 2026: oltre ai precedenti valori, rispetto delle condizioni relative a SCOP, SEER e SPER e dell’efficienza stagionale ηs, secondo i requisiti pertinenti alla tecnologia.
Resta la condizione che l’intervento si configuri come sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, anziché come nuova installazione.
Per le pompe di calore elettriche, il decreto collega le prestazioni stagionali ai requisiti di ecoprogettazione, in funzione del prodotto e dell’applicazione, con riferimento alla zona climatica “average”. Richiede inoltre prestazioni dichiarate e garantite dal costruttore sulla base delle prove previste.
Il controllo operativo riguarda quindi i dati del modello effettivamente installato, nelle condizioni pertinenti: una generica indicazione commerciale di alta efficienza non sostituisce la documentazione tecnica.
Scaldacqua a pompa di calore: dal 4 febbraio almeno classe A
Per la sostituzione degli scaldacqua tradizionali, ENEA indica COP superiore a 2,6, misurato secondo UNI EN 16147. Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 richiede anche classe energetica A o superiore.
Il requisito sul COP era già presente nella scheda precedente; la classe A va evidenziata come condizione aggiuntiva legata alla nuova decorrenza.
Sistemi ibridi: controllare le prestazioni di entrambe le componenti
Il sistema ibrido deve comprendere una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, concepite per funzionare in abbinamento, e sostituire integralmente o parzialmente il vecchio impianto.
Dal 4 febbraio 2026, ENEA richiama:
- per la pompa di calore, requisiti di SCOP e SPER aggiuntivi rispetto ai valori minimi di COP/GUE;
- per la caldaia a condensazione fino a 400 kW, efficienza stagionale ηs superiore al 90%;
- per la caldaia oltre 400 kW, rendimento η100 superiore al 98%.
Resta il rapporto tra potenza termica utile nominale della pompa di calore e della caldaia, minore o uguale a 0,5.
Prima dell’acquisto occorre dunque verificare la documentazione del sistema completo e la sua coerenza con il progetto.
Biomasse: cambia anche quali interventi possono accedere all’Ecobonus
Per i generatori a biomassa il cambiamento riguarda l’ammissibilità dell’intervento, oltre alle caratteristiche del nuovo apparecchio.
Il Vademecum consente integrazioni o nuove installazioni in edifici esistenti soltanto per lavori iniziati prima del 4 febbraio 2026. Per quelli avviati da tale data, l’edificio deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale.
Il documento richiede inoltre:
- generatore a biomassa di classe ambientale 5 stelle o superiore;
- sostituzione di generatori a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio;
- per la sostituzione di generatori a GPL o gas naturale, emissioni di particolato primario PP10 non superiori a 1 mg/Nm³ per il nuovo generatore a biomassa.
La certificazione del nuovo prodotto non esaurisce quindi il controllo: servono anche informazioni sul generatore sostituito e sul suo combustibile.
Il decreto prevede inoltre disposizioni specifiche e una deroga per determinate sostituzioni a GPL effettuate da aziende agricole e imprese forestali in aree non metanizzate, oltre alla possibilità di limitazioni regionali. Queste fattispecie richiedono una verifica dedicata e non devono essere generalizzate agli interventi domestici.
Solare termico: verificare il quadro aggiornato senza confondere i requisiti già esistenti
Per i collettori solari, il Vademecum richiama l’Allegato IV del D.Lgs. 199/2021, modificato dal D.Lgs. 5/2026 per i lavori iniziati dal 4 febbraio, insieme al D.M. 6 agosto 2020.
Restano centrali producibilità specifica, certificazione Solar Keymark e garanzie dei componenti, con le alternative previste per particolari tipologie di impianto.
Questi elementi non sono tutti nuovi: certificazione, garanzie e valori di producibilità erano già presenti nel Vademecum ENEA del 2021. L’aggiornamento va quindi letto come riferimento per verificare l’intervento nel quadro normativo applicabile, evitando di attribuire al 2026 ogni prescrizione elencata.
Microcogeneratori: dal 4 febbraio alimentazione da fonti rinnovabili
Per i microcogeneratori, ENEA indica che gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 devono riguardare impianti alimentati da fonti rinnovabili, in accordo con il D.Lgs. 5/2026.
Restano richiesti un risparmio di energia primaria PES almeno pari al 20% e l’utilizzo di tutta l’energia termica prodotta per climatizzazione e acqua calda sanitaria.
Ecobonus: i controlli da fare prima di confermare il preventivo
La tabella orienta la verifica e non sostituisce l’esame completo dei requisiti del singolo intervento.
| Intervento | Punto da verificare | Documentazione da controllare |
|---|---|---|
| Pompe di calore | Prestazioni stagionali pertinenti, oltre ai requisiti tradizionali | Schede tecniche e dichiarazioni del costruttore |
| Scaldacqua a pompa di calore | COP richiesto e classe A o superiore per la nuova decorrenza | Dati tecnici ed etichetta energetica |
| Sistemi ibridi | Prestazioni delle componenti e rapporto tra potenze | Documentazione del sistema completo |
| Biomasse | Sostituzione ammessa, classe ambientale ed emissioni pertinenti | Dati del generatore preesistente e certificazioni del nuovo |
| Solare termico | Producibilità e certificazioni nel regime applicabile | Certificati, dati prestazionali e garanzie |
| Microcogeneratori | Alimentazione rinnovabile, PES e utilizzo del calore | Documentazione tecnica del progetto e del generatore |
| Riqualificazione globale con FER | Requisiti degli impianti rinnovabili compresi nei lavori | Documentazione dell’intervento e delle singole tecnologie |
La verifica completa comprende anche le condizioni pertinenti di dimensionamento, regolazione, installazione e conformità: la tabella non costituisce una lista esaustiva per l’asseverazione.
Ecobonus 2026 al 50% o al 36%: le condizioni fiscali restano separate
La legge di bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 22, ha confermato per le spese del 2026:
- 36% come aliquota ordinaria;
- 50% per le spese sostenute dai proprietari o titolari di un diritto reale di godimento, per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, alle condizioni previste.
Il quadro deriva dall’articolo 14, comma 3-quinquies, del D.L. 63/2013 e dalle successive modifiche.
Non basta che i lavori riguardino una casa per applicare il 50%: vanno verificati il soggetto che sostiene la spesa, il suo titolo sull’immobile e la destinazione ad abitazione principale.
La raccolta ENEA non riapre Bonus Facciate e incentivi alle caldaie fossili
La presenza di una scheda aggiornata non equivale alla disponibilità dell’agevolazione per nuove spese.
Il Vademecum Bonus Facciate indica come non agevolabili le spese dal 1° gennaio 2023. Quello sulle caldaie a condensazione e sui generatori ad aria a condensazione indica come non agevolabili le spese dal 1° gennaio 2025 per gli interventi trattati.
Comunicazione ENEA: termine ordinario di 90 giorni e fascicolo documentale
La scheda descrittiva va trasmessa ordinariamente entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo, attraverso il portale ENEA, nella sezione Ecobonus relativa all’anno di conclusione dell’intervento. Le schede richiamano anche la possibilità di invio oltre il termine alle condizioni indicate nella FAQ ENEA 6E.
La documentazione da conservare varia secondo l’intervento. Comprende, quando pertinenti, scheda trasmessa con codice CPID, asseverazione, computo metrico, certificazioni e schede dei prodotti, dichiarazione di conformità, libretto d’impianto, fatture e documentazione dei pagamenti. Asseverazione e computo non devono essere presentati come obbligatori indistintamente in ogni caso: occorre verificare le condizioni della singola scheda.
Prima di confermare il preventivo, chiedere una verifica coordinata di progetto, apparecchiature e documentazione: è il passaggio operativo per valutare l’accesso all’Ecobonus insieme alla soluzione tecnica.
FAQ: i dubbi di chi sta programmando i lavori
Le nuove condizioni si applicano soltanto ai lavori avviati dopo settembre 2026?
No. I Vademecum aggiornati richiamano il 4 febbraio 2026 per i requisiti descritti.
Per gli scaldacqua a pompa di calore basta il COP?
Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio occorre verificare anche la classe energetica A o superiore.
Una stufa a biomassa a 5 stelle è automaticamente agevolabile?
No. Vanno verificate anche la configurazione dell’intervento, la sostituzione ammessa e le altre condizioni pertinenti.
Il rapporto tra le potenze del sistema ibrido è una novità del 2026?
No. Era già previsto nella scheda ENEA archiviata; resta un requisito da controllare.
Pagare nel 2026 dà automaticamente diritto al 50%?
No. La maggiorazione richiede anche le condizioni relative al beneficiario e all’abitazione principale.
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