Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione (decreto 17 settembre 2026, R.G. 1732/2025, Pres. rel. Limitone), cambia prospettiva e porta la nullità dell’operazione dentro la verifica dello stato passivo della liquidazione coatta. La conseguenza pratica è immediata: una domanda esclusa dai Commissari per mancanza di prova e/o prescrizione viene accolta per 6,25 milioni di euro, più interessi.
Il caso
Alla fine del 2011 due clienti, su proposta di due dirigenti della banca, acquistano 100.000 azioni a 62,62 euro l’una. L’acquisto è interamente sostenuto da un affidamento a revoca di 6,5 milioni di euro, concesso dalla stessa banca su un conto corrente aperto appositamente. La sequenza documentata è serrata: richiesta di fido il 1° dicembre, ordine di acquisto il 16, apertura del conto dedicato il 20, delibera del fido il 23, acquisto dei titoli il 30 dicembre 2011, con carico su un dossier titoli anch’esso aperto per l’occasione e cointestato.
In sede di verifica i Commissari ammettono in chirografo circa 3,7 milioni di euro per le sottoscrizioni degli aumenti di capitale 2013 e 2014. Per quelle operazioni il misselling è ritenuto provato senza ulteriori oneri, in forza degli accertamenti delle Autorità di vigilanza sul periodo 1° gennaio 2013–31 marzo 2015. Escludono invece l’operazione del 2011: fuori da quella finestra temporale, il cliente deve provare la violazione della disciplina MiFID, e un profilo di rischio “D”, non contestato, viene ritenuto compatibile con l’acquisto di azioni.
Dal misselling alla nullità
Il Tribunale supera questa impostazione alla radice. La domanda principale non è risarcitoria ma di nullità del “contratto complesso”, comprensivo del finanziamento, per violazione dell’art. 2358 c.c. Su questo terreno la prova del collegamento negoziale emerge dagli stessi documenti e i criteri MiFID diventano irrilevanti. Di qui tre passaggi.
- Il primo riguarda la prescrizione.
L’eccezione è respinta perché l’azione di nullità, invocata in via principale, è imprescrittibile. In questo modo cade anche la ragione dell’esclusione indicata in alternativa dai Commissari. - Il secondo riguarda la legittimazione.
Nel libro soci le azioni risultavano intestate a uno solo dei clienti, ma l’acquisto era stato contabilizzato sul conto titoli cointestato. Secondo il Tribunale, la nullità ha causato la perdita della provvista a entrambi i contitolari, «a prescindere dalla loro concreta successiva intestazione». Ne deriva che entrambi hanno diritto alle restituzioni. - Il terzo riguarda il quantum.
Il credito è ammesso per 6,25 milioni di euro, pari al valore delle azioni «oggi azzerate», con gli interessi dalla data dell’operazione (30 dicembre 2011) fino all’apertura della Lca (25 giugno 2017), calcolati allo stesso tasso applicato dalla banca al finanziamento. Il decreto qualifica questi interessi come risarcimento del danno.
Il perimetro del giudizio: concorso sì, compensazione no
Il decreto è netto anche su ciò che non decide. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo si accerta solo il diritto al concorso. Non trovano quindi spazio le domande di compensazione, né quelle di accertamento negativo del debito da finanziamento. L’unica eccezione riguarda il caso inverso, cioè l’uso della compensazione per neutralizzare una pretesa della procedura.
Sul punto il Tribunale richiama la Corte d’appello di Venezia (sentenze n. 1922 del 3 ottobre 2023 e n. 58 del 10 gennaio 2024, citate nel decreto). Per la Corte veneta, nullo l’acquisto dei titoli, il finanziamento «deve considerarsi mai utilizzato». Non sorge quindi un obbligo restitutorio in capo ai clienti e le azioni restano della banca. Di compensazione si può parlare solo «in senso atecnico», per indicare che le reciproche obbligazioni dell’operazione unitaria sono «contabilmente elise».
È una soluzione coerente con l’art. 83, comma 3-bis, Tub, che nella Lca bancaria limita la compensazione ai casi in cui i relativi effetti siano stati fatti valere prima dell’avvio della procedura. È anche la soluzione che i Commissari avevano prospettato, definendo la domanda “ultronea” rispetto all’accertamento del passivo.
Il quadro giurisprudenziale
Il decreto si inserisce in un orientamento che, negli ultimi tre anni, si è consolidato anche in sede di legittimità.
• La natura della norma. Con l’ordinanza n. 28148 del 6 ottobre 2023, la Cassazione, Sezione I, ha definito l’art. 2358 c.c. norma imperativa «di grado elevato». La sua violazione produce la nullità ex art. 1418 c.c. «dell’operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso», perché la norma tutela terzi e creditori sociali contro il depauperamento del patrimonio della società.
• Le banche popolari cooperative. Il nodo era reale. Con l’ordinanza interlocutoria n. 1400 del 15 gennaio 2024, la Suprema Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza, dando atto che la «preponderante e più recente giurisprudenza di merito» si era espressa in senso negativo. La risposta è arrivata con la sentenza n. 372 dell’8 gennaio 2025, resa proprio su un ricorso proposto per conto della Banca in Lca: il divieto di assistenza finanziaria è compatibile, e quindi applicabile, alle cooperative per azioni e, «a maggior ragione», alle banche popolari che ne rivestono la forma.
• Gli effetti verso il cessionario. Il 6 agosto 2025 la Sezione I ha pronunciato due decisioni sulle banche venete. Con la n. 22719 ha affermato che l’acquirente dei titoli può proporre contro il cessionario dell’azienda bancaria l’azione di accertamento negativo del credito derivante dal mutuo «baciato». Con l’ordinanza n. 22722 ha confermato la nullità di un mutuo fondiario e della relativa ipoteca, limitando le restituzioni alla quota impiegata per l’acquisto delle azioni.
• Il limite della prova. La nullità non è automatica. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2494 del 15 luglio 2025, ha escluso il collegamento negoziale per il «totale disallineamento» di date e importi tra acquisti e finanziamenti. Sul versante opposto, il Tribunale di Padova (decreto 16 luglio 2020) ha ritenuto sufficiente un collegamento di fatto, provabile anche per presunzioni, e ha posto a carico della banca la prova delle condizioni legittimanti.
I profili aperti
Il decreto è lineare negli esiti, ma lascia alcune questioni su cui è prevedibile un confronto.
• Imprescrittibilità e ripetizione. L’art. 1422 c.c. rende imprescrittibile l’azione di nullità, ma fa salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione. Il credito ammesso ha natura restitutoria: la sua esigibilità dipende quindi, a rigore, dal termine decennale dell’indebito. Nel caso concreto il tema resta sullo sfondo, perché i clienti avevano agito già nel 2016 e si erano insinuati nell’ottobre 2017. In altre posizioni, però, la distinzione può diventare decisiva.
• Credito restitutorio ed “elisione”. Se il finanziamento si considera «mai utilizzato» e le azioni restano alla banca, il credito del cliente al prezzo e il debito da fido si neutralizzano. Il decreto ammette al passivo il primo, ma non si pronuncia sul secondo, che i ricorrenti indicavano ancora in essere. La coerenza del sistema andrà verificata in sede di riparto o davanti a un’eventuale pretesa di recupero del finanziamento. In quella sede la nullità potrà essere opposta in via di eccezione, come del resto consente la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
• Interessi al tasso del fido. Commisurare il danno al tasso convenzionale del finanziamento nullo garantisce simmetria: il cliente recupera ciò che la banca gli ha fatto pagare. Rispetto alla sola ripetizione ex art. 2033 c.c., che fa decorrere gli interessi dal pagamento solo in caso di mala fede dell’accipiens, il decreto sceglie la via risarcitoria. È una scelta che merita attenzione, anche perché il Tribunale di Padova, nel precedente del 2020, ha escluso che, a fronte della nullità, possano chiedersi interessi calcolati «secondo le disposizioni contrattuali nulle».
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