Con la sentenza n. 30045/2026 (testo in calce) la Cassazione ribadisce che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio subìto dal dipendente qualora abbia consentito l’utilizzo di una macchina, per quanto conforme alla normativa CE, con modalità tali da esporre il lavoratore ai rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi.
Fatto
Un autotrasportatore autonomo dopo essere giunto nel piazzale di una ditta per consegnare della merce, costituita da diciassette balle di tubolari in ferro, al fine di consentirne lo scarico, aveva abbassato le sponde laterali del mezzo e sciolto le cinghie di fissaggio, rimanendo nei pressi dell’autoarticolato per collocare i predetti supporti all’interno della cabina del veicolo.
Per lo scarico, effettuato da un dipendente della società committente, veniva utilizzato un muletto provvisto di forche lunghe 140 cm. Dopo il caricamento di una balla di ferro lunga 9,5 m con un peso di 1635 kg, una di queste, posizionata sul semirimorchio, per una spinta inavvertitamente impressa dal predetto mezzo, scivolava verso il lato opposto del cassone, andando a travolgere mortalmente l’autotrasportatore.
La Corte di Appello confermava la sentenza di prime cure che aveva visto la condanna del titolare della impresa consegnataria, nella sua qualità di amministratore unico e direttore di stabilimento, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.
L’addebito penale muoveva dalla inosservanza degli obblighi contemplati dagli artt. 70 (Requisiti di sicurezza) e 71 (Obblighi del datore di lavoro) del d.lgs. n. 81/2008 avendo messo a disposizione del proprio dipendente un carrello elevatore non idoneo ed adeguato ai lavori da svolgere in quanto dotato di forche sottodimensionate rispetto alle dimensioni del carico, tali da non consentire una presa stabile e sicura dello stesso.
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La decisione della Corte
La Corte, nel rigettare il ricorso, a fronte dei vari rilievi di legittimità mossi dal ricorrente – tra cui il vizio di motivazione in ordine al nesso causale tra le omissioni contestate e l’infortunio mortale – individua nell’utilizzo in concreto del muletto, strutturalmente inidoneo per la tipologia dei lavori da eseguire, l’elemento fondante della tesi accusatoria, negando efficacia esimente alla conformità del mezzo alla normativa di sicurezza.
In altri termini ciò che rileva ai fini dell’addebito è l’uso improprio del mezzo aziendale, ancorché astrattamente conforme alla normativa CE.
In applicazione dei principi espressi dalle varie pronunce intervenute in subiecta materia (Cass. n. 22819/2015; Cass. n. 49670/2014) la Corte ribadisce che la responsabilità del datore di lavoro viene a configurarsi allorquando lo stesso abbia consentito l’utilizzo di una attrezzatura di lavoro che, a prescindere dalla conformità ai requisiti di legge, venga utilizzata con modalità tali – sintomatiche di una prassi aziendale contra legem – da esporre il lavoratore a rischi quale quello in concreto realizzatosi.
La condotta datoriale, colpevolmente omissiva circa gli obblighi di formazione ed informazione del lavoratore e carente sotto il profilo della sorveglianza in ordine alla prassi come sopra censurata, ponendosi quale antecedente causale dell’evento in parola, ha pertanto integrato il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Cass. n. 10123/2020; Cass. 26294/2018).
La corte territoriale ha correttamente evidenziato – proseguono i giudici di legittimità – come fosse precipuo compito del datore formare adeguatamente il proprio dipendente, predisporre e monitorare le modalità esecutive della sua attività di scarico.
Tale modus operandi avrebbe così portato, secondo un giudizio controfattuale, alla individuazione dello strumento più adeguato e sicuro per lo svolgimento di detta attività, ovvero un carroponte, peraltro presente in azienda, che avrebbe consentito l’imbracatura dall’alto del materiale, evitando qualsiasi impatto con l’autoarticolato.
La Corte ha, infine, escluso che il comportamento del conducente del muletto (la cui posizione processuale è stata definita con sentenza ex art. 444 c.p.p., in ordine allo stesso delitto di omicidio colposo) e della vittima potessero assumere rilievo ai fini della interruzione del nesso causale.
La condotta del lavoratore, per quanto imperita, rientrava comunque nell’ambito delle sue mansioni, risultando solo concausale rispetto all’evento lesivo.
Il comportamento tenuto dal dipendente era facilmente prevedibile ed evitabile da parte del datore; una adeguata formazione e la presenza di preposti durante le attività di scarico, come previsto nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), avrebbe portato lo stesso ad utilizzare un altro mezzo, idoneo alla mansione da eseguire.
Analoghe considerazioni valgono per la vittima dell’infortunio, rimasta vicino al camion, così esponendosi al rischio caduta.
Infatti, le suddette condotte, non potendosi ritenere abnormi, non hanno attivato alcun rischio eccentrico, il solo idoneo ad interrompere il nesso causale tra il comportamento datoriale e l’evento.
Perché il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del datore, è necessario che questi abbia posto in essere le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente (in questi termini Cass. n. 27871/2019).
In conclusione, secondo la Corte, nel precedente giudizio di merito è stato correttamente evidenziato che l’infortunio si era verificato proprio a causa della inosservanza da parte del ricorrente delle regole dettate per la prevenzione dell’evento.
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