Aumentare l’assegno di assistenza sociale standard a 540.000 VND al mese.


Molti gruppi hanno diritto all’assistenza sociale.

Il presente decreto disciplina le politiche relative all’assistenza sociale ordinaria nella comunità; all’assistenza e al sostegno ricevuti nella comunità; all’assistenza di emergenza; e all’assistenza e al sostegno erogati presso le strutture di assistenza sociale.

Il nuovo standard per l’assistenza sociale, in vigore dal 1° luglio 2026, è di 540.000 VND al mese (la precedente normativa prevedeva 500.000 VND).

Nei casi in cui le condizioni socio -economiche locali lo consentano, il Comitato popolare provinciale sottopone al Consiglio popolare provinciale, per delibera, i seguenti elementi: il livello standard di assistenza sociale, il livello di assistenza sociale applicato a livello locale superiore al livello standard e il livello di assistenza sociale previsto dal presente decreto; e gli altri gruppi svantaggiati non specificati nel presente decreto che hanno diritto alle politiche di assistenza sociale.

Il decreto stabilisce chiaramente che il livello standard di assistenza sociale funge da base per determinare il livello degli assegni sociali, il livello di sostegno finanziario per l’assistenza e la cura; il livello di assistenza e cura presso le strutture di assistenza sociale, le strutture per anziani, le strutture per disabili, gli asili nido e altre strutture di assistenza e cura (collettivamente denominate strutture di assistenza sociale) e altri livelli di assistenza sociale.

Beneficiari regolari di assistenza sociale nella comunità

L’articolo 5 del Decreto stabilisce che i beneficiari dell’assistenza sociale ordinaria nella comunità includono:

1. I minori di 16 anni che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) Abbandonato e non ancora adottato;

b) Bambini i cui genitori biologici sono entrambi deceduti, oppure in cui un genitore è deceduto e l’identità dell’altro genitore è sconosciuta;

c) Figli il cui padre o la cui madre sono deceduti o il cui genitore è sconosciuto, e l’altro genitore è dichiarato scomparso secondo la legge ;

d) Bambini il cui padre o la cui madre sono deceduti o il cui genitore è sconosciuto, e il cui genitore superstite riceve assistenza e sostegno presso una struttura di assistenza sociale;

d) Bambini il cui padre o la cui madre sono deceduti o il cui genitore è sconosciuto, e il cui genitore superstite sta scontando una pena detentiva o sta scontando una pena per violazione amministrativa presso un riformatorio, un istituto di istruzione obbligatoria o un centro obbligatorio di riabilitazione dalla tossicodipendenza;

e) Entrambi i genitori sono dichiarati dispersi secondo le disposizioni di legge;

g) Entrambi i genitori ricevono assistenza e sostegno presso una struttura di assistenza sociale;

h) Entrambi i genitori stanno scontando pene detentive in istituti penitenziari o stanno scontando sanzioni amministrative presso riformatori, istituti di istruzione obbligatoria o centri obbligatori di riabilitazione dalla tossicodipendenza;

i) Un genitore è stato dichiarato irreperibile secondo la legge, e l’altro genitore riceve assistenza e sostegno presso una struttura di assistenza sociale;

k) Un genitore è dichiarato irreperibile secondo la legge, e l’altro genitore sta scontando una pena detentiva in un istituto penitenziario oppure sta scontando una pena per violazione amministrativa in un riformatorio, in un istituto di istruzione obbligatoria o in un istituto obbligatorio di riabilitazione dalla tossicodipendenza;

l) Un genitore riceve assistenza e sostegno presso una struttura di assistenza sociale, mentre l’altro genitore sta scontando una pena detentiva in un istituto penitenziario oppure sta scontando una pena per violazione amministrativa presso un riformatorio, un istituto di istruzione obbligatoria o un centro obbligatorio di riabilitazione dalla tossicodipendenza.

2. Gli individui che rientrano nelle disposizioni del punto 1 di cui sopra, che ricevono un sussidio sociale mensile e hanno 16 anni ma sono ancora iscritti a corsi di istruzione generale, formazione continua, formazione professionale o a un corso di laurea, purché i loro studi siano continuativi e ininterrotti (tranne nei casi in cui sia loro consentito sospendere temporaneamente gli studi o conservare i risultati accademici secondo la legge sull’istruzione), continueranno a ricevere il sussidio sociale fino al completamento degli studi.

3. Bambini infetti da HIV/AIDS provenienti da famiglie povere.

4. Individui classificati come nuclei familiari poveri o quasi poveri che non sono sposati; oppure che erano sposati ma il cui coniuge è deceduto o risulta irreperibile secondo la legge, e che allevano figli di età inferiore a 16 anni (collettivamente denominati genitori single poveri che allevano figli).

Nel caso di un genitore single indigente che alleva un figlio che riceve un sussidio sociale mensile come previsto dalla presente clausola, ma il figlio raggiunge i 16 anni di età e continua gli studi nell’ambito dell’istruzione generale, della formazione continua, della formazione professionale o di un corso di laurea universitario, a condizione che il processo di apprendimento continuo non subisca interruzioni (salvo in caso di sospensione temporanea o di conservazione dei risultati accademici come previsto dalla legge sull’istruzione), il genitore single indigente che alleva il figlio continuerà a ricevere il sussidio sociale mensile fino al completamento degli studi del figlio.

5. Persone anziane che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) Persone anziane appartenenti a famiglie povere che non hanno nessuno obbligato e autorizzato a prestare assistenza, oppure che hanno qualcuno obbligato e autorizzato a prestare assistenza ma tale persona riceve già un sussidio sociale mensile;

b) Persone anziane provenienti da famiglie povere, senza nessuno obbligato o autorizzato a fornire assistenza e sostegno, prive delle condizioni per vivere nella comunità e ammissibili all’ammissione in una struttura di assistenza sociale, ma con qualcuno che si prenda cura di loro nella comunità.

6. Persone gravemente disabili e persone con disabilità eccezionalmente gravi, come definite dalla legge sulle persone con disabilità.

7. Bambini di età inferiore a 3 anni provenienti da famiglie povere o quasi povere non contemplate dai punti 1, 3 e 6 di cui sopra, residenti in comuni e villaggi di minoranze etniche e in zone montuose particolarmente disagiate.

8. Persone affette da HIV/AIDS che appartengono a famiglie povere e non percepiscono salari mensili, stipendi, pensioni o prestazioni di previdenza sociale.

Assegno mensile di assistenza sociale

1. I soggetti specificati nell’articolo 5 di cui sopra hanno diritto a un assegno sociale mensile pari al livello standard di assistenza sociale di 540.000 VND/mese moltiplicato per il coefficiente corrispondente come segue:

a) Per i soggetti specificati al comma 1, articolo 5 di cui sopra: si applica un coefficiente di 2,5 ai bambini di età inferiore a 4 anni; si applica un coefficiente di 1,5 ai bambini di età pari o superiore a 4 anni.

b) Ai soggetti indicati al comma 2 dell’articolo 5 di cui sopra si applica un coefficiente di 1,5.

c) Per i soggetti specificati al punto 3, articolo 5 di cui sopra: un coefficiente di 2,5 si applica ai soggetti di età inferiore a 4 anni; un coefficiente di 2,0 si applica ai soggetti di età compresa tra 4 e meno di 16 anni.

d) Per i soggetti specificati al punto 4 dell’articolo 5 di cui sopra: a ciascun animale allevato viene applicato un coefficiente di 1,0.

d) Per i soggetti specificati al punto 5 dell’articolo 5 di cui sopra: un coefficiente di 1,5 si applica ai soggetti specificati al punto a del punto 5 di età compresa tra 60 e meno di 75 anni; un coefficiente di 2,0 si applica ai soggetti specificati al punto a del punto 5 di età pari o superiore a 75 anni; e un coefficiente di 3,0 si applica ai soggetti specificati al punto b del punto 5.

e) Per i soggetti specificati al punto 6, articolo 5 di cui sopra: un coefficiente di 2,0 per le persone con disabilità estremamente gravi; un coefficiente di 2,5 per i bambini con disabilità estremamente gravi o gli anziani con disabilità estremamente gravi; un coefficiente di 1,5 per le persone con disabilità gravi; un coefficiente di 2,0 per i bambini con disabilità gravi o gli anziani con disabilità gravi.

g) Ai soggetti indicati ai punti 7 e 8 dell’articolo 5 di cui sopra si applica un coefficiente di 1,5.

2. Nei casi in cui un individuo abbia diritto a diversi livelli di prestazione in base a diversi coefficienti, come stabilito al comma 1 del presente articolo o in altri documenti che regolano l’assistenza sociale, riceverà solo il livello più elevato. Tuttavia, i genitori single indigenti con figli a carico, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 5, 6 e 8 dell’articolo 5 del presente decreto, avranno diritto alle prestazioni previste dal comma 4 dell’articolo 5 e alle prestazioni previste dai commi 5, 6 e 8 dell’articolo 5 del presente decreto.

Assistenza didattica e formativa

I soggetti di cui all’articolo 5 del presente decreto che studiano nell’ambito dell’istruzione prescolare, dell’istruzione generale, della formazione continua, della formazione professionale o dell’istruzione superiore hanno diritto alle politiche e ai regimi di sostegno all’istruzione e alla formazione previsti dalla legge.

Il decreto entrerà in vigore a partire dal 5 ottobre 2026.

Le persone che attualmente percepiscono prestazioni ai sensi del Decreto del Governo n. 20/2021/ND-CP del 15 marzo 2021, che disciplina le politiche di assistenza sociale per i beneficiari della protezione sociale, e del Decreto del Governo n. 176/2025/ND-CP del 30 giugno 2025, che specifica e disciplina l’attuazione di alcuni articoli della Legge sulla Previdenza Sociale, saranno trasferite ai livelli corrispondenti previsti dal presente Decreto a partire dal 1° luglio 2026.

Il Presidente del Comitato Popolare a livello comunale esaminerà l’elenco dei beneficiari attualmente iscritti alla polizza e deciderà in merito al pagamento secondo le tariffe previste dal presente Decreto, in vigore dal 1° luglio 2026.

A partire dal 1° luglio 2026, il responsabile dell’ente di assistenza sociale dovrà organizzare l’attuazione delle politiche e dei regolamenti di cura e sostegno previsti dal presente decreto.

Fonte: https://baochinhphu.vn/tang-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-len-540000-dong-thang-10226082217092791.htm


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