Fine vita, il Veneto approva la legge: cosa cambia in corsia


Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 2 settembre 2026, con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, la legge sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. È la quarta Regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima guidata dal centrodestra. Il testo non crea un diritto nuovo: organizza tempi, commissioni e priorità delle cure palliative dentro il servizio sanitario regionale. Per infermieri e équipe cambia il contesto in cui arriva la richiesta di un paziente.




Due giorni di aula e un voto trasversale

L’assemblea legislativa di Palazzo Ferro Fini ha chiuso mercoledì un esame iniziato il giorno prima e sospeso nel tardo pomeriggio. Il voto finale ha rotto gli schieramenti: hanno votato a favore consiglieri di maggioranza e opposizione, Fratelli d’Italia è rimasta compatta sul no, Forza Italia ha lasciato libertà di coscienza. Decisivi i dieci emendamenti depositati dal presidente della Regione Alberto Stefani.

La legge affida la verifica dei requisiti a una commissione medica multidisciplinare istituita presso le aziende sanitarie pubbliche, con il coinvolgimento dei comitati etici per la pratica clinica. Le commissioni diventano permanenti e devono esprimersi in tempi definiti, punto sul quale il dibattito si è concentrato: quattro persone, ha ricordato in aula la maggioranza, sono morte in Veneto prima di ricevere una risposta.

Il perimetro tracciato dalla Corte costituzionale

Il punto di partenza resta la sentenza n. 242 del 2019, che ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio quando la persona è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, è affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili e resta capace di decisioni libere e consapevoli. Le Regioni non possono toccare quei requisiti.

Lo hanno chiarito due pronunce recenti. Con la sentenza n. 204 del 2025 sulla legge toscana e con la sentenza n. 148 del 24 luglio 2026 sulla legge sarda, la Consulta ha respinto le censure del Governo sull’impianto complessivo delle leggi regionali, riconoscendole come disciplina organizzativa in materia di tutela della salute. Ha però dichiarato illegittime le norme che recepivano nel testo regionale i requisiti di accesso e quelle sul supporto tecnico e farmacologico e sull’assistenza medica alla preparazione dell’autosomministrazione. È il motivo per cui il Veneto ha lavorato di emendamento sulle procedure e non sui presupposti.

Cosa significa per gli infermieri e per l’équipe assistenziale

Il primo effetto pratico riguarda la rete di cure palliative. La legge stabilisce che l’informazione sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore preceda ogni decisione. Tradotto: la richiesta di un paziente non apre una procedura amministrativa, apre un percorso in cui hospice, unità di cure palliative domiciliari e ambulatori di terapia del dolore devono essere davvero disponibili e attivabili. Dove la rete è sottile, l’obbligo informativo rischia di restare formale. Chi lavora in quei servizi è, nella maggior parte dei casi, personale infermieristico.

Il secondo effetto riguarda chi riceve per primo la richiesta. Non è quasi mai la commissione. È l’infermiere del turno di notte, quello che gestisce la ventilazione domiciliare, quello che conosce la famiglia da mesi. Su di lui ricadono l’ascolto, la segnalazione all’équipe, la documentazione della volontà espressa e l’accompagnamento nelle settimane di valutazione. La legge 219/2017 colloca l’infermiere dentro l’équipe curante, e la relazione di cura non si sospende quando la richiesta arriva.

Il terzo nodo è quello della libertà di coscienza. Gli emendamenti veneti hanno esplicitato che i medici agiscono su base volontaria. Per gli infermieri il riferimento resta l’articolo 6 del Codice deontologico delle professioni infermieristiche, che riconosce la clausola di coscienza a condizione che il professionista garantisca la continuità delle cure e si assuma la responsabilità della propria astensione. È uno strumento deontologico, non una forma di obiezione disciplinata per legge. La Fnopi chiede da anni che una futura legge nazionale richiami in modo esplicito i codici deontologici di infermieri e medici, così che i doveri giuridici e quelli professionali non si contraddicano. Finché quel richiamo manca, la tutela del singolo professionista dipende da come le aziende sanitarie scriveranno le procedure operative.

Le reazioni: soddisfazione istituzionale e obiezioni di metodo

«Il Parlamento dei Veneti ha scelto di non voltarsi dall’altra parte», ha commentato Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, che ha rivendicato anche il valore della legge per i professionisti: «Abbiamo dato anche a loro uno strumento in più, un quadro più chiaro entro il quale affrontare decisioni difficilissime senza essere lasciati soli».

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Borgia ha confermato il voto contrario e ha contestato l’idea stessa di venti discipline regionali su una materia che tocca diritti fondamentali, rivendicando però gli emendamenti su cure palliative, sostegno psicologico e libertà di coscienza del personale sanitario. Alberto Bozza (Forza Italia) si è astenuto sostenendo che sarebbe bastato un atto amministrativo. Marco Cappato e Filomena Gallo, per l’Associazione Luca Coscioni, hanno rivendicato il risultato di una proposta nata da 9mila firme. Pro Vita & Famiglia ha chiesto al Governo di impugnare il testo.

Cosa succede ora: promulgazione, aziende sanitarie, Parlamento

Il testo va pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e il Governo può decidere di impugnarlo davanti alla Corte costituzionale, come ha fatto con Toscana e Sardegna. In parallelo le aziende sanitarie dovranno costituire le commissioni permanenti, definire i tempi del procedimento e regolare il raccordo con i comitati etici e con il nuovo Comitato bioetico regionale.

Per le direzioni delle professioni sanitarie il lavoro che si apre è concreto: procedure aziendali che dicano chi fa cosa, come si documenta la richiesta, come si gestisce l’astensione di un professionista senza scaricare il carico sui colleghi e senza interrompere l’assistenza. Sul piano nazionale la partita resta ferma in Parlamento, dove nessuna delle proposte in discussione ha finora chiuso il vuoto lasciato aperto dalla Consulta nel 2019.

Fonti

  1. Consiglio regionale del Veneto. Consiglio Veneto, approvato il progetto di legge sul fine vita. Comunicato Arv, Venezia, 2 settembre 2026.
  2. Panorama della Sanità. Veneto: il Consiglio approva la legge sul suicidio medicalmente assistito, 3 settembre 2026.
  3. Corte costituzionale. Sentenza n. 242 del 2019.
  4. Corte costituzionale. Sentenza n. 148 del 24 luglio 2026 (legge Regione Sardegna n. 26/2025); sentenza n. 204 del 2025 (legge Regione Toscana n. 16/2025).
  5. Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018.
  6. Fnopi. Codice deontologico delle professioni infermieristiche, art. 6 Libertà di coscienza.




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