Ai residenti il cui reddito annuo in quegli anni non superi i 10 miliardi di VND verrà concessa una riduzione del 30% dell’imposta sul reddito personale dovuta per gli anni fiscali 2026 e 2027.
La bozza stabilisce chiaramente che questa riduzione d’imposta si applica alle persone fisiche residenti (imprese familiari, imprese individuali) con redditi derivanti da attività commerciali, come previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della Risoluzione n. 43/2026/QH16.
La riduzione dell’imposta sul reddito personale per gli anni fiscali 2026 e 2027 è calcolata sull’intero reddito derivante dalle attività produttive e imprenditoriali delle imprese familiari e individuali, indipendentemente dal metodo di calcolo dell’imposta sul reddito personale.
Il reddito annuo utilizzato come base per determinare se un nucleo familiare o un’impresa individuale ha diritto alla riduzione dell’imposta sul reddito personale deve essere calcolato in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del Decreto n. 68/2026/ND-CP del 5 marzo 2026, sulla politica e la gestione fiscale per i nuclei familiari e le imprese individuali.
dichiarazione di riduzione fiscale
Le imprese familiari e i titolari di imprese individuali il cui fatturato previsto per gli anni fiscali 2026 e 2027 non superi i 10 miliardi di VND possono richiedere una riduzione dell’imposta sul reddito personale utilizzando il Modulo n. 01 allegato al presente Decreto e presentarlo insieme alla dichiarazione dei redditi trimestrale, annuale o finale.
Nei casi in cui organizzazioni o individui deducono, dichiarano e versano l’imposta sul reddito delle persone fisiche per conto di famiglie imprenditoriali e singoli imprenditori, sulla base dei ricavi rientranti nell’ambito di applicazione della deduzione, dichiarazione e versamento e secondo quanto previsto dal presente articolo, l’organizzazione o l’individuo dovrà ridurre del 30% l’importo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da dedurre, dichiarare e versare su base mensile o trimestrale, dichiarandolo utilizzando il Modulo n. 02 allegato al presente Decreto e presentandolo insieme alla Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell’organizzazione o dell’individuo che deduce, dichiara e versa l’imposta sul reddito delle persone fisiche per conto di famiglie imprenditoriali e singoli imprenditori.
Sulla base del totale effettivo dei ricavi derivanti da tutte le attività commerciali, le imprese familiari e individuali determinano l’importo dell’imposta sul reddito personale dovuta e l’importo della riduzione d’imposta come previsto dal presente articolo. Se il totale effettivo dei ricavi supera i 10 miliardi di VND, la riduzione d’imposta prevista dal presente articolo non si applica e l’importo aggiuntivo dell’imposta che era stato ridotto deve essere versato. Una dichiarazione di rettifica, utilizzando il modulo n. 03 allegato al presente decreto, deve essere presentata insieme alla dichiarazione dei redditi trimestrale per il periodo in cui i ricavi hanno superato i 10 miliardi di VND. Non verrà applicata alcuna sanzione per ritardato pagamento sull’imposta aggiuntiva dovuta a seguito della rivalutazione delle condizioni di riduzione d’imposta come previsto dal presente decreto.
Le imprese familiari e i singoli imprenditori che pagano le tasse in base al fatturato possono ottenere la compensazione, il rimborso o la restituzione al bilancio statale delle imposte pagate in eccesso alla fine dell’anno, in conformità con la legge sull’amministrazione fiscale.
Alle imprese e organizzazioni costituite secondo la legge vietnamita con un fatturato annuo nel 2026 e nel 2027 non superiore a 10 miliardi di VND verrà concessa una riduzione del 30% dell’imposta sul reddito delle società dovuta per gli anni fiscali 2026 e 2027.
La riduzione dell’imposta sul reddito delle società prevista dal presente articolo si applica ai contribuenti dell’imposta sul reddito delle società che sono imprese e organizzazioni costituite in conformità alla legge vietnamita come prescritto dal comma 2, articolo 1 della Risoluzione n. 43/2026/QH16 (imprese), tra cui:
– L’attività è stata costituita in conformità alle disposizioni della legge sulle imprese.
– L’organizzazione è stata costituita ai sensi della legge sulle cooperative.
– L’ente di servizio pubblico è istituito in conformità alla legge vietnamita.
– Altre organizzazioni costituite secondo la legge vietnamita che svolgono attività produttive e commerciali generatrici di reddito.
La riduzione dell’imposta sul reddito delle società prevista dal presente articolo non si applica alle imprese costituite ai sensi delle disposizioni della legge sulle imprese, derivanti dalla scissione o separazione di imprese dopo la data di entrata in vigore della risoluzione n. 43/2026/QH16, qualora il fatturato annuo totale delle imprese risultanti dalla scissione o separazione nel 2026 e nel 2027 superi i 10 miliardi di VND.
La riduzione dell’imposta sul reddito delle società per gli esercizi fiscali 2026 e 2027 è calcolata sull’intero reddito delle imprese con regime fiscale annuale, indipendentemente dal metodo di calcolo dell’imposta sul reddito delle società, compresi i redditi specificati al comma 3 dell’articolo 18 della legge sull’imposta sul reddito delle società. La riduzione dell’imposta sul reddito delle società è calcolata sull’imposta sul reddito delle società dovuta per gli esercizi fiscali 2026 e 2027.
Nei casi in cui un’impresa abbia diritto a incentivi fiscali ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società o di altre leggi e risoluzioni dell’Assemblea nazionale , l’importo dell’imposta sul reddito delle società ridotta come previsto nella presente clausola sarà calcolato sull’imposta sul reddito delle società dovuta dopo la deduzione degli incentivi fiscali.
La bozza stabilisce chiaramente che il fatturato annuo utilizzato per determinare se un’impresa ha diritto alla riduzione dell’imposta sul reddito delle società è costituito dal fatturato totale derivante da vendite e servizi (escluse le deduzioni di fatturato), dal fatturato derivante da attività finanziarie e da altri redditi.
Nei casi in cui il primo periodo d’imposta per un’impresa di nuova costituzione o l’ultimo periodo d’imposta per un’impresa che subisce un cambiamento di tipologia di attività, struttura proprietaria, fusione, acquisizione, scissione, separazione, scioglimento o fallimento sia inferiore a 3 mesi e venga aggiunto ai periodi d’imposta 2026 e 2027 per formare un unico periodo d’imposta sul reddito delle società, la determinazione del gettito e dell’importo della riduzione d’imposta si applicherà ai 12 mesi dei periodi d’imposta 2026 e 2027.
Nei casi in cui un’impresa abbia filiali o sedi operative, il fatturato relativo al periodo d’imposta sul reddito delle società include il fatturato delle filiali o delle sedi operative, come risultante dai bilanci consolidati annuali.
dichiarazione di riduzione fiscale
Le imprese che prevedono un fatturato non superiore a 10 miliardi di VND per gli esercizi fiscali 2026 e 2027 possono determinare autonomamente l’importo della riduzione d’imposta al momento del versamento trimestrale dell’imposta provvisoria sul reddito delle società.
Se il fatturato totale effettivo durante il periodo d’imposta supera i 10 miliardi di VND, l’impresa è tenuta a dichiarare e versare l’imposta sul reddito delle società in conformità con le normative vigenti. L’impresa deve versare l’intero importo dell’imposta dovuta e la gestione delle sanzioni per ritardato pagamento avverrà in conformità con l’articolo 24, comma 3, del Decreto n. 252/2026/ND-CP.
Nei casi in cui un’impresa presenti dichiarazioni integrative dell’imposta sul reddito delle società per gli esercizi fiscali 2026 e 2027, o sulla base di decisioni, conclusioni o comunicazioni di ispezione, verifica o audit da parte dell’autorità fiscale o dell’autorità competente che aumentino l’importo dell’imposta sul reddito delle società dovuta, l’importo aggiuntivo dell’imposta sarà ridotto del 30% come previsto dal presente Decreto, a condizione che l’impresa continui a soddisfare le condizioni per la riduzione dell’imposta previste dal presente articolo.
Nei casi in cui le imprese presentino dichiarazioni integrative dell’imposta sul reddito delle società per gli esercizi fiscali 2026 e 2027, o sulla base di decisioni, conclusioni o comunicazioni di ispezione, verifica o accertamento da parte delle autorità fiscali o degli enti competenti che riducano l’importo dell’imposta sul reddito delle società dovuta, l’importo ridotto dell’imposta sul reddito delle società sarà adeguato secondo le disposizioni del presente decreto e l’eventuale imposta versata in eccesso sarà gestita in conformità alla legge sull’amministrazione fiscale.
La bozza è attualmente aperta ai commenti del pubblico sul portale online del Ministero delle Finanze .
Fonte: https://baochinhphu.vn/du-thao-quy-dinh-chi-tiet-viec-giam-thue-thu-nhap-ca-nhan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-102260911171858225.htm
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