Informativa settimanale – Settimana n. 39/2026


Settimana 39/2026 – Rassegna delle principali novità normative, di prassi e giurisprudenziali.

1. NORMATIVA

Imposta di bollo – Esenzione per il 2017 dell’imposta di bollo

Estremi: D.L. n. 162/2026 – G.U. 17 settembre 2026

L’articolo 2 del D.L. n. 162/2026 prevede che per l’anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti sotto riportati sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

I requisiti per l’esenzione sono i seguenti:

  1. per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica;
  2. per i motocicli ed i ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

Agevolazioni – Proroga termini credito d’imposta carburante autotrasportatori

Proroga dei termini per la presentazione dell’istanza per il credito d’imposta del carburante degli autotrasportatori

Estremi: Comunicato Ministero infrastrutture e trasporti del 15 settembre 2026

Con il D.M. 4 settembre 2026 viene istituito il modulo denominato TFR3 che sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini e nelle modalità di cui al comma successivo e relativo ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

Al fine di consentire ai beneficiari della misura di cui all’art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 di presentare istanza di ammissione al ristoro e considerato che sono pervenute numerose richieste di autorizzazione all’accesso da parte delle imprese attraverso l’assistenza e che questo ha comportato per esse l’impossibilità di presentare ad oggi la richiesta;

Considerato altresì che molte domande contengono errori nel file fatture e dunque non vengono accettate dalla piattaforma, per cui si rammenta a tali imprese che per regolarizzare l’istanza è necessario che procedano ad annullarla e riproporla in maniera corretta;

Ritenuto pertanto utile prorogare il termine di chiusura della piattaforma predisposta per la presentazione delle istanze, per il maggior tempo tecnicamente ammissibile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che:

  1. che il termine per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del ristoro di cui all’art. 3 del decreto-legge 33/2026 (periodo di riferimento dal 1° marzo al 31 agosto 2026) è prorogato alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026, per consentire alla platea dei beneficiari di presentare istanza attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’indirizzo: http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it.;
  2. l’assistenza offerta per la presentazione delle istanze, contattabile alla mail assistenza-creditogasolio@sogei.it, sarà attiva fino alle ore 18:00 del giorno venerdì 18 settembre 2026. Dopo tale termine non sarà più possibile inviare alcuna richiesta, ma solo accedere alla piattaforma.

2. PRASSI

Operazioni Straordinarie – Riporto perdite fiscali nell’operazione di fusione

Estremi: Risposta ad istanza di interpello n. 172/E/2026

Secondo l’Agenzia delle Entrate, una società veicolo che nasce per realizzare un’acquisizione non può essere automaticamente assimilata a una “bara fiscale” solo perché non ha dipendenti o non genera ricavi propri.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la società “veicolo”, nell’ambito di un’operazione di acquisizione, non può essere considerata una “bara fiscale”, poiché è stato costituita e utilizzata esclusivamente per realizzare l’acquisizione della “target” e ha effettivamente svolto tale funzione.

Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria il disposto dell’articolo 172, comma 7 del Tuir non può trovare applicazione in un contesto in cui:

  1. la società è stata costituita appositamente per acquisire la società “target”;
  2. le risorse raccolte dai soci sono state effettivamente impiegate nell’operazione;
  3. il patrimonio della società è sempre stato rappresentato principalmente dalla partecipazione acquisita;
  4. le perdite fiscali derivano dai costi sostenuti e dalle risorse finanziarie ricevute dai soci e utilizzate per realizzare e gestire l’investimento;
  5. gli interessi passivi e le eccedenze Ace sono anch’essi collegati al finanziamento e alla struttura dell’acquisizione.

Infatti, viene evidenziato che la compagine veicolo risulta priva di una propria autonoma operatività economica poiché è stata costituita esclusivamente per realizzare l’acquisizione della partecipazione della società “target”. La successiva fusione con la “target” rappresenta il completamento fisiologico della struttura dell’acquisizione.

Imposta sostitutiva – Reddito PF e addizionali comunali/regionali

Applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% ai compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche

Estremi: Risposta ad istanza di interpello n. 173/E/2026

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate i datori di lavoro possono applicare, nel 2026, l’imposta sostitutiva del 15 per cento, articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai compensi da essi ritenuti riconducibili al ”trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa”, su un importo complessivo annuo agevolabile non superiore a 800 euro, corrisposti ai lavoratori che nel medesimo periodo d’imposta 2026, sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

DURF – Imposte pagate all’estero

Le imposte pagate all’estero rientrano tra le somme da valorizzare ai fini del DURF

Estremi: Risposta ad istanza di interpello n. 174/E/2026

Ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (Durf) assumono rilievo anche prelievi tributari economicamente riferibili all’impresa e idonei a dimostrarne la capacità di adempiere agli obblighi fiscali, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti per ogni specifica situazione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le imposte pagate all’estero possono essere incluse tra i versamenti utili per determinare la soglia del 10%, anche se il pagamento all’erario è materialmente effettuato dalla banca nella sua qualità di sostituto d’imposta.

Il prelievo, infatti, è applicato a titolo di acconto ed è economicamente imputabile alla società che percepisce gli interessi. Il sostituto si limita ad assolvere il debito nei confronti dell’erario con riferimento a una manifestazione di capacità contributiva appartenente al sostituito. La situazione è, pertanto, coerente con il principio già applicato dalla risoluzione n. 53/2020.

Trattamento IVA dei data center

Estremi: Risposta ad istanza di interpello n. 175/E/2026

Quando all’uso esclusivo di un’area delimitata all’interno di una data center italiano si aggiungono i servizi di fornitura elettrica, climatizzazione, interconnessione e sicurezza, la disponibilità della porzione immobiliare determina la territorialità dell’operazione, senza comportarne l’esenzione ai fini Iva.

Secondo l’Agenzia, la prestazione in oggetto sarebbe costituita dalla messa a disposizione della private cage, mentre la fornitura di energia, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione degli incendi e vigilanza sono componenti accessorie, poiché permettono alla società di utilizzare concretamente l’area per installare e far funzionare i propri server.

La private cage rappresenta una porzione specifica e identificabile del data center, assegnata in uso esclusivo al contribuente. Tale caratteristica distingue il caso in esame da quello valutato dalla Corte di giustizia nella causa C-215/19, A Oy, nella quale i clienti disponevano soltanto di armadi collocati in aree comuni, senza poter utilizzare in via esclusiva una parte determinata dell’edificio.

L’area riservata costituisce, quindi, un elemento essenziale e indispensabile della prestazione. Il servizio presenta un nesso sufficientemente diretto con il bene immobile e rientra nell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA. Poiché il data center è situato in Italia, l’operazione è territorialmente rilevante nel territorio dello Stato.

La territorialità dell’operazione deve, tuttavia, essere tenuta distinta dal regime Iva applicabile. La conclusione non comporta, infatti, l’applicazione dell’esenzione prevista per le locazioni immobiliari: il servizio comprende una pluralità di attività tecniche e operative necessarie all’alloggiamento e al funzionamento dei server e non è, pertanto, riducibile alla mera disponibilità passiva di uno spazio, la prestazione deve essere assoggettata a Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Operazioni Straordinarie – Conferimento partecipazioni in una società semplice

Estremi: Risposta ad istanza di interpello n. 176/E/2026

Secondo l’Agenzia delle Entrate, al conferimento di partecipazioni una società semplice non sia possibile applicare il regime del ”realizzo controllato” ex articolo 177 del TUIR. Al caso concreto, deve, pertanto, ritenersi applicabile il criterio del ”valore normale” ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 9 del TUIR.

Imposta di successione e donazione

Istituzione dei codici tributo

Estremi: Risoluzione n. 30/E/2026

Vengono introdotte nuove causali per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attività di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie.

Un primo gruppo di codici, compreso tra A252 e A259, riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione a seguito della decadenza dai benefici “prima casa” applicati in sede di dichiarazione di successione.

Le nuove causali consentono di versare l’imposta complementare e le altre somme dovute quando l’atto è stato emesso in seguito a un’istanza del contribuente, presentata per la revoca della dichiarazione d’intenti e di ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

In dettaglio, i codici sono:

  1. “A252” denominato “Successioni – Imposta di successione e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  2. “A253” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  3. “A254” denominato “Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  4. “A255” denominato “Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  5. “A256” denominato “Successioni – Sanzione imposta di successione – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
  6. “A257” denominato “Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
  7. “A258” denominato “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
  8. “A259” denominato “Successioni – Tributi speciali e compensi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”.

Per i versamenti dell’imposta complementare correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali in relazione alla registrazione di atti sono istituiti i codici da A260 ad A263. Anche in questo caso, si tratta di somme richieste con avviso di liquidazione notificato a seguito di un’istanza del contribuente, nelle ipotesi di revoca d’intenti e di ravvedimento operoso.

  1. “A260” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  2. “A261” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
  3. “A262” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;
  4. “A263” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.

La seconda parte della risoluzione interessa le somme dovute in seguito alle attività di controllo e di conciliazione riguardanti l’imposta sulle donazioni e le tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti. I codici sono differenziati in base allo strumento utilizzato per definire la posizione fiscale.

  1. “A264” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  2. “A265” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Omessa impugnazione”;
  3. “A266” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali -Omessa impugnazione”;
  4. “A267” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”;
  5. “A283” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”;
  6. “A284” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”;
  7. “A268” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Definizione delle sole sanzioni”
  8. “A269” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni”;
  9. “A270” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni”;
  10. “A271” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  11. “A272” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Accertamento con adesione”;
  12. “A273” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”;
  13. “A274” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”;
  14. “A275” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”;
  15. “A276” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”;
  16. “A277” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Conciliazione”;
  17. “A278” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Conciliazione”;
  18. “A279” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”
  19. “A280” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”;
  20. “A281” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali -Conciliazione”;
  21. “A282” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”.

Codici tributo – Somme afferenti al gioco “Win for Italia team”

Estremi: Risoluzione n. 31/E/2026

Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme afferenti al gioco “Win for Italia Team” – ex articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e la contestuale soppressione dei codici tributo 5442 e 5443

Codici tributo – Credito d’imposta acquisto carburante per le imprese della pesca 2026

Estremi: Risoluzione n. 32/E/2026

È stato istituito il codice tributo “7080” per consentire alle imprese esercenti l’attività di pesca di utilizzare il credito d’imposta introdotto per compensare i maggiori costi sostenuti per il gasolio e la benzina destinati ai mezzi aziendali. L’agevolazione si riferisce agli acquisti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 e consiste in un contributo pari al 20% della spesa sostenuta, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026.

Codici tributo – Sanzioni per le manifestazioni a premio vietate

Estremi: Risoluzione n. 33/E/2026

L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “5518” da utilizzare per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, della sanzione amministrativa prevista nei casi di svolgimento di concorsi e operazioni a premio vietati, in quanto riconducibili ad attività di gioco riservate allo Stato o idonei a eludere il monopolio statale dei giochi.

Principio di diritto – Digital Tax

È ammessa la dichiarazione integrativa della Digital Tax

Estremi: Principio di diritto n. 2/E/2026

I soggetti tenuti al versamento dell’imposta sui servizi digitali (Isd) possono correggere una dichiarazione già presentata con una dichiarazione integrativa.

3. GIURISPRUDENZA

Diritto penale – Bancarotta – Concorso omissivo dei sindaci – Dolo dell’omissione

Estremi: Cass. Pen. n. 33912/2026

Per configurare il concorso dei sindaci nel reato di bancarotta (artt. 216 e 223 del RD 267/42, oggi confluiti nel DLgs. 14/2019), va verificata la sussistenza dei seguenti elementi: la condotta omissiva; il nesso causale tra contegno omissivo del garante e l’altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativa lecita; il dolo di concorso da intendersi quale coscienza e volontà, pure nella forma del dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori.

In particolare, è necessario accertare la coscienza e volontà dell’omissione nel controllo; mentre va escluso che, se si riscontri la colpa del sindaco e non il dolo, sia possibile un concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa.

IVA – Affitto d’azienda o Locazione

Canone subordinato contrattualmente all’emissione della fattura – Mancata fatturazione – Irrilevanza civilistica – Esigibilità del credito

Estremi: Cass. Civ. n. 25368/2026

Nel contratto d’affitto d’azienda, così come nel contratto di locazione, il diritto del locatore alla corresponsione del canone concordato sorge, ex art. 1571 c.c., in conseguenza della disponibilità del bene concessa all’affittuario, ovvero al conduttore. Pertanto, qualora le parti abbiano inserito nel regolamento negoziale una pattuizione volta a subordinare l’insorgenza del credito del locatore all’emissione della fattura, l’inadempimento di tale obbligo fiscale non esclude, sul piano civilistico, l’esigibilità del diritto al pagamento del canone, né la sua pignorabilità.

Diritto penale – Obblighi del soggetto fallito – Dolo specifico

Estremi: Cass Pen n. 33567/2026

Nell’ambito del reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), compete al fallito la presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 1549/2011). È, infatti, il rappresentante legale il soggetto obbligato ad assolvere alla dichiarazione che si riferisce ad una situazione passata, coincidente con il periodo precedente allo scadere del termine del periodo di imposta, in ordine al quale l’imprenditore è in possesso di tutti gli elementi utili per redigere la dichiarazione a fini fiscali.

La prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale. Tuttavia, è richiesto al giudice un rigoroso vaglio al fine di evitare di identificare tale forma di dolo con la pura e semplice consapevolezza dell’obbligo dichiarativo violato e dell’entità dell’imposta non dichiarata.

Imposta di registro – Alternatività IVA registro – Rimborso imposta di registro – Decorrenza

Estremi: Cass. Civ. n. 25549/2026

L’art. 77 del DPR 131/86 sancisce che il rimborso dell’imposta di registro decorre da quando è avvenuto il pagamento “ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.

In caso di alternatività IVA-registro, se l’atto in origine è stato sottoposto per scelta delle parti a imposta di registro proporzionale, dal momento del pagamento decorrono i 2 anni.

Se, successivamente, è stato stipulato un accordo di adesione mediante il quale le parti hanno optato per l’applicazione dell’IVA (essendo quindi l’operazione soggetta a IVA ed a registro fisso), il termine iniziale per il rimborso rimane collegato all’originario pagamento.

Contributi – Determinazione base imponibile contributiva

Soci di srl – Utili non distribuiti

Estremi: Cass. Civ. n. 25377/2026

Per il socio lavoratore di srl, iscritto alla Gestione degli artigiani o dei commercianti dell’INPS in ragione dell’attività prestata nella società, gli utili prodotti dalla società e non distribuiti, in quanto accantonati in bilancio, non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva. Solo con la percezione degli utili oppure con la scelta per la trasparenza fiscale, il reddito può dirsi imputato al socio da parte della società e può essere dal socio lavoratore denunciato ai fini IRPEF, come richiesto dall’art. 3-bis co. 1 del DL 384/92. In sostanza, ai fini della determinazione della base imponibile contributiva alle predette Gestioni INPS, costituisce elemento imprescindibile che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF dal socio.

 

Banner Revisione Legale GB


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม