Bonus ZES unica effetto di incentivazione e investimenti


La risposta a interpello n. 169/2026 chiarisce che un investimento può accedere al bonus ZES unica anche se avviato prima della comunicazione preventiva. Trattandosi di un’agevolazione fiscale automatica, l’effetto di incentivazione richiede che la misura fosse già in vigore al momento del primo impegno giuridicamente vincolante. Il chiarimento assume rilievo per leasing e progetti pluriennali, ma non è automaticamente estensibile a tutti gli aiuti di Stato.

bonus ZES unica effetto di incentivazioneIl bonus ZES unica può spettare anche se l’investimento è stato avviato prima dell’invio della comunicazione preventiva. Per le agevolazioni fiscali automatiche, l’effetto di incentivazione è rispettato quando la misura era già stata adottata ed era entrata in vigore prima del primo impegno giuridicamente vincolante. Per la ZES unica la data da assumere come riferimento è il 20 settembre 2023.

Bonus ZES unica e principio di incentivazione

L’art 16, comma 5, del decreto legge n. 124/2023 prevede espressamente che il bonus ZES unica è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 (c.d. “regolamento GBER”), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato unico in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE; norma del tutto identica è contenuta anche nell’art. 4, comma 5, del decreto 17 maggio 2024, recante le modalità di accesso all’agevolazione.

Inizialmente previsto per i soli investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, è stato successivamente prorogato agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e, da ultimo, con la modifica introdotta dall’art. 1, comma 438, della legge n. 199/2025, è stato prorogato agli investimenti da realizzare negli anni 2026, 2027 e 2028.

Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 3882 del 30 gennaio 2026, recante l’approvazione dei modelli di comunicazione per l’accesso al bonus per gli anni dal 2026 al 2028, al punto 1.2 è specificato quanto segue: “Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014.”

 

⏱️ L’articolo in 10 secondi

📝 Comunicazione successiva
L’investimento può essere avviato prima dell’invio della comunicazione preventiva ZES.

📅 Data decisiva
Il primo impegno vincolante deve essere successivo al 20 settembre 2023.

🤝 Impegno vincolante
Rileva l’atto che rende irreversibile l’investimento, non necessariamente il pagamento o la consegna.

🏦 Investimenti in leasing
Nel caso esaminato dall’interpello, l’avvio coincide con la sottoscrizione del contratto.

🏗️ Progetti pluriennali
Sono ammessi anche investimenti iniziati prima dell’anno di realizzazione della spesa agevolata.

⚠️ Niente estensioni automatiche
Il chiarimento riguarda le agevolazioni fiscali, non indistintamente tutti gli aiuti di Stato.

Avvio dei lavori

Per avvio dei lavori si intende, in linea generale, l’inizio dei lavori di costruzione oppure il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o ad assumere un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda dell’evento che si verifica per primo. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori, quali permessi e studi di fattibilità, non costituiscono di per sé avvio dei lavori.

Come è cambiata la dichiarazione contenuta nel modello

Nella “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” contenuta all’interno dei modelli di comunicazione da trasmettere per l’accesso all’agevolazione, fino all’anno scorso la casella h) richiedeva di dichiarare che “gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non sono stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.

Nella stessa dichiarazione inserita nella comunicazione da utilizzare per gli per gli anni dal 2026 al 2028, la casella h) reca la dichiarazione che “gli investimenti agevolati rispettano il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014”.   

Per fruire concretamente dell’agevolazione, quindi, occorre rispettare il citato art. 6 del regolamento n. 651/2014, che espressamente prevede quanto segue:

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato…”

E’ una norma questa che risulta rispettata quando si tratta di agevolazioni concesse dalle Regioni o da altri enti; la presentazione di una richiesta preventiva in tali casi permette all’ente gestore dell’agevolazione di rilasciare il CUP (Codice Unico di progetto) da indicare obbligatoriamente sui documenti di spesa.

Il caso esaminato dall’interpello n. 169/2026

Il dubbio fa cui è scaturito l’interpello è quindi il seguente: se l’art. 6 del Regolamento n. 651/2014, articolo che disciplina l’effetto di incentivazione, prevede che la domanda di accesso all’agevolazione deve essere preventiva rispetto all’avvio dell’investimento, è possibile presentare una comunicazione di accesso all’agevolazione per un investimento già avviato nel 2026 ma anteriormente alla comunicazione?

L’investimento può precedere la comunicazione preventiva

Con la risposta n. 169 del 3 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un investimento in leasing avviato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva. Secondo l’Amministrazione, tale circostanza non impedisce l’accesso al credito, perché, trattandosi di un’agevolazione fiscale, l’effetto di incentivazione deve essere verificato rispetto all’entrata in vigore della misura e non rispetto alla data di trasmissione della comunicazione

Tuttavia, nella risposta l’Agenzia non ha indicato – in mod


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