In successione azioni e obbligazioni societarie beneficiano dello step-up del costo fiscale e la plusvalenza maturata in vita si azzera. Fondi comuni ed ETF armonizzati seguono una regola diversa: il trasferimento è equiparato a un realizzo e l’intermediario applica il 26% già all’intestazione agli eredi.
Considerare azioni, obbligazioni, fondi ed ETF come elementi omogenei davanti alla successione è l’errore più frequente, perché la normativa tributaria applica regole sostanzialmente diverse a seconda della natura dello strumento. La differenza non è formale: incide sulle risorse che arrivano effettivamente agli eredi.
Ne consegue che la composizione del dossier titoli non è solo una scelta di rendimento e di rischio, ma anche una scelta sul passaggio generazionale. Due portafogli con lo stesso valore di mercato e la stessa plusvalenza latente possono trasferire agli eredi importi netti distanti tra loro, e richiedere adempimenti molto diversi.
I due livelli di tassazione da tenere distinti
Quando gli asset finanziari passano agli eredi intervengono due prelievi che rispondono a logiche indipendenti e che vengono spesso confusi tra loro.
- L’imposta di successione. Si applica sul valore complessivo del patrimonio trasferito per la parte che eccede le franchigie di legge, con aliquote che dipendono dal grado di parentela tra defunto ed erede. Guarda al valore, non al guadagno.
- L’imposta sui redditi di natura finanziaria. Colpisce i guadagni accumulati dai titoli fino alla data del decesso. Qui la regola cambia radicalmente da una categoria di strumenti all’altra, e si decide la parte meno visibile del conto.
Il primo livello è quello di cui si parla di più e su cui si concentra l’attenzione in sede di dichiarazione di successione. Il secondo è quello che produce le sorprese, perché può generare un addebito immediato sul conto degli eredi in un momento in cui nessuna operazione è stata ancora decisa.
Azioni e obbligazioni societarie: lo step-up del costo fiscale
Per le azioni e le obbligazioni societarie detenute direttamente nel dossier titoli, il trasferimento mortis causa beneficia del cosiddetto step-up fiscale, previsto dall’articolo 68, comma 6, del TUIR.
Il meccanismo è il seguente: il prezzo di carico fiscale per gli eredi viene rideterminato al valore dei titoli alla data di apertura della successione. Per i titoli quotati il riferimento è la media dei prezzi rilevata nell’ultimo trimestre.
L’effetto è netto. Tutta la plusvalenza maturata in vita dal defunto viene azzerata: gli eredi ripartono da un costo fiscale aggiornato e, se vendono subito a quel valore, non hanno materia imponibile sul capital gain. Resta invece dovuta l’imposta di successione, se si superano le franchigie.
Che cosa va messo sull’altro piatto
- Le minusvalenze non si trasferiscono. Le perdite accumulate nello zainetto fiscale del defunto si estinguono definitivamente e non passano agli eredi. Il funzionamento del credito fiscale e i suoi termini di utilizzo sono descritti nell’approfondimento su minusvalenze e zainetto fiscale.
- Il rischio resta quello dei singoli titoli. Concentrazione ed escursioni di prezzo tipiche delle azioni e delle obbligazioni societarie non vengono attenuate dal vantaggio fiscale: un dossier costruito in funzione dello step-up può risultare poco adatto al profilo di chi lo riceverà.
Fondi comuni ed ETF armonizzati: il trasferimento equivale a un realizzo
Qui la logica si rovescia. I proventi generati da fondi comuni ed ETF armonizzati rientrano tra i redditi di capitale, e per questa categoria il trasferimento per successione è equiparato a una vendita. Il riferimento è la disciplina introdotta dal D.Lgs. 47/2012 e i chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2013.
L’intermediario depositario applica l’imposta sostitutiva del 26% — ridotta al 12,5% sulla quota di patrimonio investita in titoli di Stato ed equiparati — sulla differenza tra il costo medio di carico del defunto e il valore delle quote alla data del decesso.
Il punto che conta sul piano pratico è il momento del prelievo. La ritenuta viene addebitata all’intestazione del dossier agli eredi, indipendentemente dal fatto che questi decidano o meno di liquidare l’investimento: la provvista deve essere disponibile sul conto anche se non si vende nulla.
Il rovescio della medaglia
Non è solo un costo. L’erede assume come nuovo costo di carico il valore alla data del decesso, e questo evita che gli stessi guadagni vengano tassati una seconda volta in futuro. Il prelievo anticipa un’imposta, non la aggiunge.
A questo si somma il profilo proprio dello strumento: diversificazione, gestione delegata e flessibilità operativa restano i motivi per cui un fondo o un ETF è in portafoglio, e non vengono meno per il trattamento successorio. Quello che cambia è la necessità di prevedere la liquidità e i tempi.
Titoli di Stato ed enti sovranazionali: il regime di favore
I titoli emessi dallo Stato italiano e dagli Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo godono di un trattamento distinto in sede successoria, previsto dall’articolo 12 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni.
- Fuori dall’attivo ereditario. Non concorrono a formare la base imponibile e sono quindi esenti dall’imposta di successione. Beneficiano inoltre della rideterminazione del costo fiscale ai fini del capital gain.
- Pro-quota dentro fondi ed ETF. La porzione di patrimonio di un fondo o di un ETF investita in titoli di Stato gode dell’aliquota agevolata al 12,5% sulle plusvalenze ed è esclusa pro-quota dalla base imponibile dell’imposta di successione.
Il funzionamento, i rischi e il trattamento fiscale ordinario di questa categoria sono trattati nella guida dedicata ai BTP e ai Buoni del Tesoro Poliennali.
Sintesi comparativa: successione e donazione
Le due tabelle seguenti mettono a confronto le tre categorie nei due scenari di trasferimento. Le colonne non si leggono in isolamento: su ogni riga convivono un effetto sulla plusvalenza e un effetto sull’imposta di trasferimento, e il saldo dipende da quanto pesa ciascuno dei due nel caso concreto.
Trasferimento per successione
| Strumento finanziario | Imposta sulla plusvalenza | Imposta di successione |
|---|---|---|
| Azioni e obbligazioni societarie | Nessuna — step-up del costo al valore alla data del decesso | Sì, per la parte che eccede la franchigia |
| Fondi comuni ed ETF armonizzati | 26% — 12,5% sulla quota in titoli di Stato, trattenuta all’intestazione | Sì, esclusa pro-quota la componente in titoli di Stato |
| Titoli di Stato ed equiparati | Nessuna — step-up del costo fiscale | Esenti — non entrano nell’attivo ereditario |
Trasferimento per donazione
| Strumento finanziario | Imposta sulla plusvalenza | Imposta di donazione |
|---|---|---|
| Azioni e obbligazioni societarie | Nessuna subito — il donatario eredita il costo fiscale originario | Sì, per la parte che eccede la franchigia |
| Fondi comuni ed ETF armonizzati | 26% sulla plusvalenza maturata alla data della donazione | Sì, per la parte che eccede la franchigia |
| Titoli di Stato ed equiparati | Nessuna subito — il donatario eredita il costo fiscale | Sì — concorrono all’imposta e consumano la franchigia |
Il confronto tra le due tabelle restituisce il dato più utile: per i titoli di Stato la differenza tra donare e lasciare in eredità è massima, perché in successione sono esenti e fuori dall’attivo, mentre in donazione concorrono all’imposta e consumano la franchigia disponibile.
Le tre insidie che emergono senza una verifica preventiva
Incrociare regole civilistiche e fiscali di eredità, donazione, quota di legittima e tassazione finanziaria produce alcune situazioni ricorrenti. Non dipendono da scelte sbagliate in sé, ma dall’assenza di una ricognizione fatta in tempo.
- Il fabbisogno di liquidità non previsto. Un dossier con rilevanti plusvalenze latenti su fondi ed ETF comporta il versamento dell’imposta sostitutiva prima che gli eredi possano disporre delle quote. Se la provvista sul conto non è sufficiente, la prima operazione diventa una vendita decisa dalla scadenza fiscale e non dal mercato.
- La scelta tra donazione ed eredità fatta su un solo parametro. Donare azioni in vita trasferisce al donatario anche la plusvalenza latente, che resterà tassabile alla vendita; lasciarle in eredità azzera quel carico. Per i titoli di Stato il confronto si ribalta, perché la donazione consuma la franchigia. Decidere guardando solo all’imposta di trasferimento, o solo al capital gain, porta a conclusioni opposte.
- L’inerzia del portafoglio. Mantenere strumenti non più coerenti con l’orizzonte e con il profilo di chi li riceverà ha un costo che non compare in nessun rendiconto: si misura nella differenza tra il capitale trasferibile e quello effettivamente trasferito.
Come si colloca in una pianificazione
Pianificare il passaggio generazionale non significa cercare dove l’imposizione è minore, ma costruire una strategia che tenga insieme esigenze di vita, tutela dei familiari e stabilità finanziaria. I mercati, l’evoluzione normativa — compresi i recenti decreti attuativi sul testo unico delle successioni e donazioni — e le dinamiche familiari richiedono una visione d’insieme.
Il confronto con un consulente serve a tradurre il quadro in quattro decisioni operative.
- Partire dagli obiettivi, non dagli strumenti. Ogni nucleo familiare ha priorità e dinamiche proprie: l’analisi muove dalle finalità di protezione e di continuità, e solo dopo arriva alla composizione del portafoglio.
- Mappare le plusvalenze latenti per categoria. Quantificare quanto del valore attuale è guadagno non realizzato e su quali strumenti si trova, per stimare l’imposta che verrebbe trattenuta all’intestazione e la liquidità necessaria a coprirla.
- Verificare l’allocazione tra titoli diretti, fondi e strumenti dedicati. Il peso relativo delle tre categorie determina sia il profilo di rischio sia il trattamento in sede successoria. Il perimetro degli strumenti utilizzabili, comprese le soluzioni assicurative e previdenziali, è trattato nell’analisi sulla pianificazione successoria degli strumenti finanziari.
- Definire in anticipo gli interventi da fare in vita. Eventuali riassetti di portafoglio, donazioni o strumenti dedicati vanno impostati prima, così che gli eredi non si trovino ad affrontare complessità amministrative e scadenze fiscali in un momento già difficile.
Avere un riferimento iscritto all’Albo OCF significa poter contare su un interlocutore aggiornato sull’evoluzione dei mercati e della normativa, in grado di accompagnare il titolare del patrimonio e i suoi beneficiari lungo tutte le fasi del passaggio.
Domande frequenti (FAQ)
Gli eredi pagano le tasse sulle plusvalenze delle azioni ricevute in successione?
No. Per le azioni e le obbligazioni societarie detenute direttamente nel dossier titoli, l’articolo 68, comma 6, del TUIR prevede che il costo fiscale di carico venga rideterminato al valore dei titoli alla data di apertura della successione: per i titoli quotati si fa riferimento alla media dei prezzi rilevata nell’ultimo trimestre. La plusvalenza maturata in vita dal defunto non viene quindi tassata, e un erede che vendesse immediatamente a quel valore non avrebbe materia imponibile. Resta dovuta, se si superano le franchigie, l’imposta di successione sul valore dei titoli.
Perché su fondi ed ETF viene trattenuto il 26% anche se gli eredi non vendono?
Perché i proventi di fondi comuni ed ETF armonizzati sono qualificati come redditi di capitale e il trasferimento per successione è equiparato a un realizzo. L’intermediario depositario applica l’imposta sostitutiva del 26%, ridotta al 12,5% sulla quota di patrimonio investita in titoli di Stato ed equiparati, sulla differenza tra il costo medio di carico del defunto e il valore delle quote alla data del decesso. Il prelievo avviene al momento dell’intestazione del dossier agli eredi, indipendentemente da una vendita effettiva: serve quindi liquidità sul conto per coprirlo.
I titoli di Stato rientrano nell’imposta di successione?
No. I titoli emessi dallo Stato italiano e dagli Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo non concorrono a formare l’attivo ereditario ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni, e sono quindi esenti dall’imposta di successione. Beneficiano inoltre della rideterminazione del costo fiscale ai fini del capital gain. Per fondi ed ETF la quota di patrimonio investita in titoli di Stato è esclusa pro-quota dalla base imponibile e scontata al 12,5% sulle plusvalenze.
Conviene donare i titoli in vita o lasciarli in eredità?
Sono due regimi diversi e la risposta dipende dalla composizione del portafoglio. Nella donazione di azioni e obbligazioni il donatario eredita il costo fiscale originario del donante: non si paga nulla subito, ma la plusvalenza latente resta e verrà tassata alla vendita. In successione la stessa plusvalenza si azzera. I titoli di Stato, esenti e fuori dall’attivo ereditario in successione, se donati concorrono invece all’imposta di donazione e consumano la franchigia. La scelta va valutata sull’intero patrimonio e insieme alle esigenze civilistiche e familiari.
Le minusvalenze del defunto si trasferiscono agli eredi?
No. Le minusvalenze accumulate nello zainetto fiscale del defunto non sono trasferibili e si estinguono con l’apertura della successione. È un elemento che vale la pena considerare quando nel dossier convivono crediti fiscali per perdite pregresse e plusvalenze latenti: le prime hanno un termine di utilizzo e una vita che si chiude con il titolare, le seconde seguono le regole proprie di ciascuna categoria di strumento.
Sintesi tecnica
Il patrimonio finanziario non si trasferisce in modo uniforme. Azioni e obbligazioni societarie beneficiano dello step-up del costo fiscale e azzerano la plusvalenza maturata in vita; fondi ed ETF armonizzati sono trattati come realizzati, con imposta sostitutiva al 26% — 12,5% pro-quota sui titoli di Stato — addebitata all’intestazione agli eredi; i titoli di Stato restano fuori dall’attivo ereditario e mantengono la rideterminazione del costo. Da qui due priorità in sequenza: mappare dove si concentrano le plusvalenze latenti e stimare la liquidità necessaria a coprire l’imposta nel momento del passaggio, e verificare se la composizione attuale è coerente con il profilo di chi riceverà il patrimonio. La scelta tra donazione e successione va letta sull’intero portafoglio, perché per i titoli di Stato il confronto si ribalta rispetto alle altre categorie, e insieme alle esigenze civilistiche e familiari, che restano il punto di partenza.
Matteo Fonti – Personal Financial Advisor (EFPA / ESG® Certified)
Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank a Roma, Frascati e ai Castelli Romani. Pianificazione patrimoniale, gestione del rischio e analisi di portafoglio per privati, professionisti e imprenditori. Iscritto all’Albo OCF. — www.matteofonti.com
Questo contenuto ha carattere puramente divulgativo e informativo, rivolto al pubblico indistinto: non costituisce consulenza finanziaria o fiscale personalizzata, né una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Le indicazioni normative e le aliquote riportate sono aggiornate alla data di pubblicazione e possono essere modificate: la loro applicazione al singolo caso dipende da elementi che richiedono una verifica individuale, da svolgere con il professionista di riferimento e con l’intermediario depositario. Le categorie di strumenti descritte sono citate per illustrarne il funzionamento e non costituiscono indicazione di prodotti specifici. Prima di investire si raccomanda di leggere il KID e la documentazione informativa dello strumento. Investire comporta rischi: il valore degli investimenti può scendere oltre che salire e il capitale investito può non essere integralmente recuperato. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Fonti principali:
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 68 comma 6 — rideterminazione del costo fiscale dei titoli acquisiti per successione
D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni), art. 12 — beni non compresi nell’attivo ereditario
D.Lgs. 47/2012 — disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E del 2013 — chiarimenti sul trasferimento di quote di OICR
Decreti attuativi di riforma del testo unico successioni e donazioni
Agenzia delle Entrate — dichiarazione di successione, istruzioni e documentazione, aggiornate a ottobre 2026
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