L’azienda può togliere i buoni pasto, ma non esiste una regola valida in ogni situazione. Per capire se la revoca è legittima bisogna verificare soprattutto da dove nasce il beneficio: da una semplice decisione interna dell’impresa, da un accordo sindacale, dal contratto collettivo o da un’altra fonte contrattuale.
C’è poi un’altra distinzione importante. Le regole individuate dalla Cassazione non sono esattamente le stesse per aziende private e Pubbliche amministrazioni, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di motivare la cancellazione dei ticket.
Azienda privata: quando i buoni pasto possono essere revocati
Un riferimento fondamentale è l’ordinanza della Cassazione n. 16135 del 28 luglio 2020.
La Suprema Corte ha stabilito che i buoni pasto non costituiscono normalmente un elemento della retribuzione, ma hanno natura di agevolazione assistenziale. Da questo principio deriva una conseguenza importante: quando il regime dei ticket è stato introdotto attraverso un semplice atto interno dell’azienda, non derivante da un accordo sindacale, può essere modificato anche con una decisione unilaterale del datore.
La Cassazione utilizza proprio questa formulazione: il regime di erogazione può essere variato unilateralmente quando si tratta della previsione di un atto interno non prodotto da un accordo sindacale.
Non opera quindi automaticamente il principio di irriducibilità della retribuzione.
L’azienda privata deve spiegare perché li toglie?
Qui occorre fare una precisazione. La Cassazione n. 16135/2020 non stabilisce che la revoca debba essere giustificata da una crisi aziendale, da difficoltà economiche o da particolari esigenze organizzative.
Ma è più corretto non trasformare questo principio nell’affermazione assoluta secondo cui “la revoca non deve mai essere motivata”.
La pronuncia stabilisce infatti che, in presenza di un beneficio derivante esclusivamente da un atto interno, il datore può modificarne unilateralmente il regime. Non subordina espressamente questo potere alla dimostrazione di specifiche ragioni economiche o organizzative. È questa la formulazione più prudente da utilizzare.
Aver ricevuto i ticket per anni non basta
Un altro elemento interessante della stessa sentenza riguarda la durata del beneficio. Il lavoratore sosteneva che l’erogazione reiterata e generalizzata nel tempo avesse creato una legittima aspettativa al mantenimento dei ticket.
La Cassazione non ha accolto questa impostazione. La reiterazione nel tempo non modifica, da sola, la natura non retributiva del beneficio.
Quindi il semplice fatto che l’azienda abbia distribuito buoni pasto per molti anni non significa automaticamente che non possa più eliminarli. Bisogna sempre verificare quale sia la fonte che ne prevede l’erogazione.
Se c’è un accordo sindacale cambia la situazione
Il quadro è diverso quando i ticket sono previsti da un accordo aziendale o collettivo.
In questo caso non ci troviamo più davanti alla semplice decisione interna presa autonomamente dal datore. L’impresa deve fare i conti con la fonte contrattuale che riconosce il beneficio. Anche qui, però, il diritto non è necessariamente eterno.
La Cassazione n. 29615 del 10 novembre 2025, occupandosi proprio di buoni pasto la cui erogazione trovava origine in accordi aziendali, ha richiamato il principio secondo cui un contratto collettivo di diritto comune stipulato a tempo indeterminato e senza una scadenza può essere oggetto di recesso unilaterale.
Quindi un accordo aziendale può cessare di produrre effetti quando ricorrono le condizioni per recedervi. Il datore, però, non può semplicemente comportarsi come se quell’accordo non esistesse.
Per gli Statali la revoca deve essere motivata
Regole più stringenti emergono per il pubblico impiego contrattualizzato. Con l’ordinanza n. 20040 del 18 luglio 2025, la Cassazione ha stabilito che il datore pubblico dispone di discrezionalità nell’istituzione del servizio mensa e nell’erogazione dei buoni pasto sostitutivi, anche in relazione alle risorse disponibili.
Una volta che il beneficio è stato attivato, però, la sua eliminazione non può avvenire senza spiegazioni.
Secondo la Suprema Corte, la PA deve esplicitare e provare le ragioni sopravvenute che giustificano la revoca, come l’indisponibilità delle risorse oppure la necessità di destinarle a finalità obiettivamente prevalenti.
Le ragioni devono inoltre essere portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali.
Entrano in gioco i principi di correttezza e buona fede, previsti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, insieme ai principi di imparzialità e trasparenza che regolano l’azione della Pubblica amministrazione.
Privati e Statali: la differenza sulla revoca
Si arriva quindi a due situazioni differenti. Nel settore privato, quando i ticket derivano esclusivamente da un atto interno e non da un accordo sindacale o da altra fonte contrattuale vincolante, la Cassazione ammette la modifica unilaterale e non richiede espressamente la dimostrazione di specifiche ragioni economiche o organizzative.
Nel pubblico impiego, invece, una volta attivato il beneficio, la Cassazione richiede che l’amministrazione dia conto delle ragioni sopravvenute che ne giustificano la soppressione.
Prima di contestare la perdita dei ticket bisogna quindi controllare il CCNL applicato, gli accordi aziendali o sindacali, il contratto individuale e l’eventuale regolamento interno che ha introdotto il beneficio. È proprio la fonte del diritto, insieme alla natura pubblica o privata del datore di lavoro, a stabilire quanto spazio esista per cancellare i buoni pasto.
I tre riferimenti giurisprudenziali su cui ho costruito la distinzione sono Cass. 16135/2020 per la revoca dell’atto interno nel privato, Cass. 29615/2025 per i ticket derivanti da accordi aziendali e Cass. 20040/2025 per l’obbligo di motivazione nel pubblico impiego.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
