che succede se il P.M. non autorizza l’accordo di negoziazione assistita?


Chi sceglie di separarsi dallo studio dell’avvocato, senza passare dal tribunale, spera di chiudere la vicenda in tempi rapidi, ma un accordo che trascura gli interessi dei figli può fermarsi proprio all’ultimo passaggio.

Molte coppie con figli minori che intraprendono una separazione, si chiedono cosa succeda quando il Pubblico Ministero non autorizza l’accordo raggiunto tramite negoziazione assistita. La risposta cambia a seconda che nella coppia vi siano o meno figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Quando ci sono figli in queste condizioni, e il P.M. ritiene che l’accordo non risponda al loro interesse, la procedura non si blocca definitivamente, ma esce dal circuito puramente stragiudiziale e passa al controllo del Presidente del Tribunale, che convoca le parti e decide come proseguire.

Cosa distingue il nullaosta dall’autorizzazione del Pubblico Ministero?

L’art. 6 del d.l. n. 132/2014 distingue due situazioni completamente diverse a seconda della composizione familiare della coppia. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati di tutte le parti il nullaosta per gli adempimenti successivi. In presenza invece di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. La differenza non è terminologica ma sostanziale: nel primo caso il controllo del P.M. è formale, limitato a verificare l’assenza di irregolarità; nel secondo caso il controllo diventa sostanziale, perché il P.M. deve valutare se l’accordo tutela concretamente i figli coinvolti.

Una coppia senza figli che raggiunga un accordo di divorzio tramite negoziazione assistita otterrà il nullaosta del P.M. semplicemente se l’accordo non presenta irregolarità formali, senza che il Pubblico Ministero debba entrare nel merito del contenuto economico dell’intesa.

Cosa succede se il P.M. ritiene che l’accordo non tuteli i figli?

Quando il Pubblico Ministero ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, oppure ritiene opportuno procedere al loro ascolto, non autorizza l’accordo e la procedura stragiudiziale non si perfeziona immediatamente. In questo caso la legge impone al P.M. un percorso preciso: deve trasmettere l’accordo entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, il quale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Il mancato assenso del P.M. non determina quindi automaticamente la nullità dell’accordo raggiunto dai coniugi, ma fa uscire la vicenda dal solo circuito negoziale, portandola davanti a un organo giurisdizionale che assume il controllo del procedimento. La giurisprudenza di merito conferma questa lettura: il Tribunale di Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 1224/2022, ha chiarito che in presenza di figli il controllo del Pubblico Ministero è finalizzato a verificare la conformità dell’accordo al loro interesse, e se questo controllo è negativo, gli atti passano al Presidente del Tribunale. Anche il Tribunale di Salerno, sez. 1, sentenza n. 1611/2018, descrive la procedura nello stesso senso: se il P.M. ravvisa clausole non conformi agli interessi e diritti dei figli, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, che convoca le parti per ridiscutere i termini dell’accordo.

Un accordo di negoziazione assistita che nulla preveda in merito al mantenimento del figlio minore, o che stabilisca un contributo economico manifestamente inadeguato rispetto alle esigenze del ragazzo, rischia concretamente di essere respinto dal Pubblico Ministero, proprio perché omette un elemento essenziale per la tutela dell’interesse del minore.

Cosa avviene concretamente all’udienza fissata dal Presidente del Tribunale?

Un provvedimento del Tribunale di Torino del 15 gennaio 2015, tra i primi a fornire indicazioni pratiche su questa procedura appena introdotta dalla riforma della giustizia attuata con la l. n. 162/2014, ha chiarito cosa accade concretamente in quella udienza. Il Presidente, invitate le parti a comparire, le esorta ad adeguarsi ai rilievi formulati dal P.M. e, se le parti si dichiarano disponibili a modificare l’accordo secondo quelle osservazioni, procede egli stesso ad autorizzare la nuova intesa. In questo caso, dunque, il procedimento di negoziazione assistita prosegue nonostante il diniego iniziale del Pubblico Ministero, e l’atto, una volta corretto secondo i rilievi ricevuti, potrà essere annotato negli atti di stato civile con lo stesso effetto che avrebbe avuto un’autorizzazione immediata.

Se il P.M. rileva che l’accordo tra i coniugi non prevede un contributo di mantenimento adeguato per il figlio, e i coniugi, comparsi davanti al Presidente del Tribunale, accettano di integrare l’accordo con una clausola economica più congrua, il Presidente può autorizzare direttamente la nuova intesa, evitando così l’apertura di un giudizio ordinario.

Cosa accade se i coniugi non trovano un’intesa neppure davanti al Presidente?

Se l’adeguamento richiesto dal P.M. non viene raggiunto per mancata intesa tra le parti, l’unica via che resta percorribile è quella giudiziale ordinaria. In questo caso, ogni intesa raggiunta con la negoziazione assistita si intende rinunciata e abbandonata dalle parti: il relativo fascicolo viene archiviato a seguito di una pronuncia di non luogo a provvedere. Contestualmente, viene incardinato un procedimento secondo il rito tradizionale, e le parti potranno depositare un ricorso ai sensi dell’art. 711 cod. proc. civ., dell’art. 4, comma 16, della legge sul divorzio, oppure dell’art. 710 cod. proc. civ., a seconda della natura del procedimento che intendono instaurare. La negoziazione assistita, in questo scenario, non produce dunque alcun effetto residuo: l’intera vicenda torna al punto di partenza, con la necessità di percorrere l’intero iter giudiziale ordinario per ottenere separazione o divorzio.

Cosa succede invece quando non ci sono figli e il P.M. non rilascia il nullaosta?

Quando non vi sono figli nelle categorie protette dalla legge, il P.M. non rilascia un’autorizzazione ma un nullaosta, previo controllo di regolarità formale dell’accordo. La norma precisa che il nullaosta viene comunicato quando il P.M. non ravvisa irregolarità: se ne desume che, in presenza di irregolarità, il nullaosta non viene rilasciato. Su questo aspetto specifico, tuttavia, non risulta descritto in modo analitico quale sia lo sviluppo procedurale successivo in assenza di figli, quando il nullaosta non viene concesso. Ciò che risulta con certezza è che l’accordo necessita comunque del nullaosta del P.M. per proseguire nel proprio iter, e che tale nullaosta manca quando il Pubblico Ministero rileva irregolarità nell’accordo sottoposto al suo esame.

Perché il controllo del P.M. è così rilevante per l’efficacia dell’accordo?

L’accordo raggiunto tramite negoziazione assistita non produce automaticamente gli effetti di un provvedimento giudiziale: li produce soltanto all’interno del percorso delineato dall’art. 6 del d.l. n. 132/2014. La norma stabilisce infatti che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Questo conferma che il controllo del Pubblico Ministero non rappresenta un passaggio marginale o meramente burocratico, ma costituisce parte integrante del procedimento necessario perché l’accordo possa operare con un’efficacia equivalente a quella di un provvedimento giudiziale, come confermato anche dalla Cassazione, Sez. Seconda Civile, sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020. Proprio per questo motivo, un accordo che aggiri o trascuri le esigenze informative richieste dal controllo del P.M., in particolare quando siano coinvolti figli minori o non autonomi, rischia di rimanere privo di efficacia fino a quando non venga corretto secondo le indicazioni ricevute, o non venga definitivamente abbandonato in favore della via giudiziale ordinaria.




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