La responsabilità degli amministratori al centro dell’incontro della Fondazione Forense Bolognese
Il 9 ottobre 2026, nell’ambito dell’evento formativo organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese, si è tenuta la presentazione delle “Linee guida sulle responsabilità degli amministratori”, un’occasione di approfondimento dedicata ai principali profili di responsabilità connessi alla gestione delle società di capitali.
L’incontro ha affrontato diverse questioni di particolare rilevanza per il diritto societario e concorsuale: dagli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili agli obblighi degli amministratori in presenza di perdite del capitale sociale, fino alle conseguenze delle violazioni tributarie e dei pagamenti preferenziali.
Tra i relatori, l’Avv. Manlio Notarstefano, dello Studio Legale Associato Notarstefano, Barone e Di Dato, ha approfondito il tema della responsabilità penale dell’imprenditore e dell’amministratore nella liquidazione giudiziale, esaminando le principali fattispecie delittuose disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Un argomento che assume particolare importanza nel contesto economico contemporaneo, nel quale la gestione della crisi aziendale richiede non soltanto competenze economiche e organizzative, ma anche un’attenta valutazione delle possibili conseguenze giuridiche delle scelte imprenditoriali.
Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: cosa cambia sul piano penale?
Con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 è stato introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha profondamente riorganizzato la disciplina delle situazioni di crisi e insolvenza.
Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda il superamento della tradizionale terminologia fallimentare: il termine fallimento è stato sostituito da quello di liquidazione giudiziale, secondo un’impostazione normativa che mira a privilegiare l’emersione tempestiva della crisi e la ricerca di strumenti idonei alla sua gestione.
Sul versante penale, tuttavia, il cambiamento è stato prevalentemente sistematico e terminologico.
Il Titolo IX del Codice, rubricato “Disposizioni penali”, ha infatti riunito in un unico corpo normativo le principali fattispecie incriminatrici già contemplate dalla legge fallimentare, mantenendone sostanzialmente invariati i caratteri fondamentali.
Non si è verificata, dunque, una generalizzata depenalizzazione delle condotte precedentemente punite. Al contrario, il legislatore ha conservato un articolato sistema di tutela penale degli interessi dei creditori e della correttezza della gestione imprenditoriale.
Il principio di continuità normativa è confermato anche dalla disciplina transitoria prevista dall’art. 390 CCII, che salvaguarda l’applicazione della normativa previgente alle procedure rientranti nel suo ambito di operatività, anche agli effetti penali.
Il punto centrale è che la liquidazione giudiziale non determina automaticamente una responsabilità penale dell’imprenditore o degli amministratori. Perché possa configurarsi un reato, occorre accertare la sussistenza di una specifica condotta penalmente rilevante e degli ulteriori elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice.
È proprio nella distinzione tra insuccesso imprenditoriale e comportamento penalmente illecito che si colloca uno dei profili più delicati della materia.
La bancarotta fraudolenta: quando la gestione del patrimonio assume rilevanza penale
Tra le fattispecie più gravi disciplinate dal Codice figura la bancarotta fraudolenta, prevista dall’art. 322 CCII per l’imprenditore individuale, con estensione agli organi societari nei casi stabiliti dall’art. 329.
La disposizione contempla diverse ipotesi di reato, accomunate dalla particolare gravità delle condotte che possono compromettere gli interessi dei creditori.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale
La prima ipotesi riguarda i comportamenti attraverso i quali vengono sottratti, occultati, distrutti, dissimulati o dissipati beni facenti parte del patrimonio dell’imprenditore.
Si pensi, ad esempio, al trasferimento di risorse aziendali verso soggetti terzi senza una reale giustificazione economica, oppure alla sottrazione di beni che avrebbero dovuto concorrere al soddisfacimento dei creditori.
La disposizione attribuisce inoltre rilevanza all’esposizione o al riconoscimento di passività inesistenti, quando tali condotte siano finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori.
In queste situazioni, l’accertamento penale non può limitarsi alla constatazione di un’operazione economicamente svantaggiosa, ma richiede di verificare gli elementi oggettivi e soggettivi della specifica fattispecie.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale è punita con la reclusione da tre a dieci anni.
La bancarotta fraudolenta documentale
Accanto alla tutela del patrimonio, il legislatore attribuisce particolare importanza alla corretta conservazione e tenuta della documentazione contabile.
La bancarotta fraudolenta documentale può configurarsi in presenza di condotte di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, nei termini e con gli elementi soggettivi previsti dall’art. 322 CCII, nonché nelle ulteriori ipotesi contemplate dalla medesima disposizione.
Le scritture contabili svolgono infatti una funzione essenziale: consentono di ricostruire la situazione patrimoniale dell’impresa, i movimenti finanziari e le operazioni compiute dagli amministratori.
La loro alterazione o sottrazione può impedire al curatore di individuare le cause del dissesto e di ricostruire le vicende economiche della società.
Anche per questa fattispecie è prevista la reclusione da tre a dieci anni.
La trasparenza contabile, pertanto, non rappresenta soltanto un obbligo amministrativo, ma costituisce anche un importante presidio rispetto al rischio di responsabilità penale.
La bancarotta semplice: il rischio penale può derivare anche da una gestione gravemente imprudente
Non tutte le condotte penalmente rilevanti presuppongono comportamenti fraudolenti.
L’art. 323 CCII disciplina la bancarotta semplice, prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per determinate condotte dell’imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale.
Tra le ipotesi contemplate dalla disposizione assumono particolare rilievo:
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il sostenimento di spese personali o familiari eccessive rispetto alla condizione economica dell’impresa;
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l’impiego di risorse patrimoniali in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
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il compimento di operazioni gravemente imprudenti finalizzate a ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;
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l’aggravamento del dissesto attraverso le condotte e le omissioni previste dalla legge;
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l’irregolare tenuta delle scritture contabili nei termini stabiliti dalla disposizione.
Il dato più significativo è che la responsabilità penale può assumere rilievo anche in assenza di una volontà fraudolenta, nei casi e nei limiti specificamente previsti dalla norma.
Questo aspetto diventa particolarmente delicato quando un’impresa attraversa una situazione di difficoltà e gli amministratori decidono di proseguire l’attività confidando in un futuro miglioramento.
La prosecuzione dell’attività imprenditoriale in una situazione di crisi non è, naturalmente, di per sé illecita. Occorre però distinguere tra decisioni gestionali ragionevoli, ancorché successivamente rivelatesi infruttuose, e comportamenti che integrino le specifiche ipotesi di grave imprudenza o colpa penalmente rilevanti.
La differenza non è meramente teorica: può determinare il confine tra una scelta imprenditoriale legittima e una condotta suscettibile di accertamento penale.
I pagamenti preferenziali: è sempre lecito scegliere quali creditori soddisfare?
Un’altra fattispecie di particolare interesse pratico è rappresentata dalla bancarotta preferenziale, disciplinata dall’art. 322, comma 3, CCII.
La norma punisce l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, esegua pagamenti oppure simuli titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri.
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.
Nella gestione di un’impresa in difficoltà è frequente che le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare contemporaneamente tutte le obbligazioni.
L’amministratore può quindi trovarsi nella condizione di dover decidere quali pagamenti effettuare con priorità.
Tuttavia, non ogni pagamento eseguito a favore di un creditore, in presenza di altri debiti insoluti, costituisce automaticamente bancarotta preferenziale.
La fattispecie richiede infatti l’accertamento degli specifici presupposti previsti dalla legge, incluso l’elemento soggettivo rappresentato dallo scopo di favorire un creditore a danno degli altri.
La questione assume particolare rilevanza quando vengono effettuati pagamenti a favore di soggetti collegati alla società o agli amministratori, oppure quando determinate operazioni alterano ingiustificatamente le possibilità di soddisfacimento degli altri creditori.
Il principio tutelato è quello della par condicio creditorum, volto a garantire il rispetto delle regole che disciplinano il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
Il ricorso abusivo al credito: ottenere finanziamenti nascondendo l’insolvenza
Un ulteriore profilo di responsabilità riguarda il rapporto tra l’impresa in crisi e i soggetti finanziatori.
L’art. 325 CCII disciplina il ricorso abusivo al credito, punendo gli imprenditori e gli altri soggetti espressamente indicati dalla disposizione che ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si tratta di una fattispecie che tutela non soltanto gli interessi dei singoli creditori, ma anche il corretto funzionamento dei rapporti economici e l’affidamento dei soggetti che concedono finanziamenti.
L’accesso al credito costituisce naturalmente uno strumento ordinario di gestione e sviluppo dell’attività imprenditoriale, anche in presenza di difficoltà finanziarie.
Ciò che assume rilevanza penale è il ricorso al credito accompagnato dalla dissimulazione delle condizioni di dissesto o insolvenza, secondo i presupposti richiesti dalla norma.
Per gli amministratori diventa quindi fondamentale valutare con attenzione le informazioni rappresentate a banche, investitori e altri finanziatori, evitando che la richiesta di nuove risorse economiche si traduca in una condotta penalmente rilevante.
La responsabilità penale degli amministratori di società: non risponde soltanto l’imprenditore individuale
Un punto centrale della disciplina, approfondito nel corso dell’intervento, riguarda l’estensione della responsabilità penale ai soggetti che operano all’interno delle società.
Il Capo II del Titolo IX del CCII disciplina infatti i reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale.
In particolare, l’art. 329 prevede l’applicazione delle pene stabilite per la bancarotta fraudolenta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori delle società in liquidazione giudiziale che abbiano realizzato le condotte previste dalla disposizione.
È la cosiddetta bancarotta fraudolenta impropria.
La norma contempla inoltre specifiche ipotesi nelle quali il dissesto della società sia stato cagionato, o vi sia stato concorso causale, attraverso la commissione di determinati reati societari, oppure sia stato provocato con dolo o per effetto di operazioni dolose.
In questo contesto rientrano, nei limiti previsti dalla legge, condotte riconducibili a false comunicazioni sociali, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebite restituzioni di conferimenti e ulteriori illeciti societari.
L’art. 330 estende invece la disciplina della bancarotta semplice agli organi societari espressamente individuati dalla norma, attribuendo rilevanza anche al concorso nella causazione o nell’aggravamento del dissesto attraverso l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge.
La responsabilità penale degli amministratori non deriva, dunque, automaticamente dalla carica ricoperta o dall’apertura della liquidazione giudiziale.
È necessario accertare quale condotta sia stata concretamente posta in essere, quali obblighi gravassero sul soggetto interessato, la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto e, nelle fattispecie che lo prevedono, il nesso causale tra il comportamento contestato e il dissesto della società.
L’individuazione delle responsabilità richiede perciò un’analisi specifica delle funzioni esercitate e delle scelte gestionali adottate.
La posizione degli organi di controllo e dell’institore
La disciplina non si esaurisce nella figura dell’amministratore.
Anche i sindaci possono essere chiamati a rispondere delle fattispecie per le quali la legge li individua tra i possibili soggetti attivi, ferma restando la necessità di verificare gli obblighi di vigilanza concretamente gravanti su di essi e gli altri presupposti della responsabilità.
Particolare attenzione merita inoltre la figura dell’institore, al quale l’art. 333 CCII estende l’applicazione di determinate disposizioni penali in relazione alla gestione affidatagli.
A tale riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la mancata iscrizione della procura institoria non è, di per sé, sufficiente a escludere la responsabilità penale derivante dall’effettivo esercizio delle relative funzioni.
Il tema conferma l’importanza di ricostruire non soltanto l’organizzazione formale dell’impresa, ma anche l’effettiva distribuzione dei poteri gestionali.
Le conseguenze penali: non soltanto la reclusione
Le fattispecie previste dal Codice della crisi possono comportare conseguenze particolarmente incisive sulla posizione personale e professionale dei soggetti coinvolti.
Oltre alle pene detentive, la disciplina contempla pene accessorie che possono incidere sulla possibilità di esercitare attività imprenditoriali o ricoprire incarichi direttivi.
Per la bancarotta fraudolenta, ad esempio, l’art. 322 prevede l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
L’art. 326 CCII disciplina inoltre specifiche circostanze aggravanti e un’attenuante, attribuendo rilievo, tra l’altro, alla gravità del danno patrimoniale prodotto dalle condotte contestate.
Risulta pertanto evidente come le possibili ricadute di un procedimento penale per reati della crisi d’impresa possano estendersi ben oltre la singola vicenda societaria, interessando direttamente il futuro professionale e imprenditoriale delle persone coinvolte.
Prevenire la responsabilità penale: l’importanza di una gestione consapevole della crisi
Dall’analisi delle fattispecie emerge una considerazione di carattere generale: la gestione della crisi d’impresa non può essere affrontata esclusivamente dal punto di vista economico e finanziario.
Le scelte compiute dagli amministratori possono produrre conseguenze sul piano civilistico, societario e, nelle ipotesi previste dalla legge, penale.
Proprio per questo assumono rilievo la corretta tenuta della contabilità, la tracciabilità delle operazioni patrimoniali, l’adeguata documentazione delle decisioni gestionali e una valutazione tempestiva delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa.
Gli obblighi relativi agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e alla tempestiva rilevazione della crisi si inseriscono in questo più ampio quadro di responsabilizzazione degli organi gestori.
Occorre però evitare un equivoco: non ogni violazione degli obblighi societari costituisce automaticamente un reato, così come non ogni decisione imprenditoriale economicamente errata può essere valutata retrospettivamente come penalmente illecita.
La responsabilità deve essere accertata nel rispetto dei principi di legalità, personalità e colpevolezza, sulla base degli elementi costitutivi delle singole fattispecie.
La prevenzione del rischio penale passa, quindi, attraverso la capacità di riconoscere tempestivamente le situazioni critiche e di assumere decisioni consapevoli, documentate e giuridicamente sostenibili.
Conclusioni: il confine tra rischio d’impresa e responsabilità penale
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha confermato la centralità della tutela penale nelle situazioni di dissesto, mantenendo un articolato sistema di fattispecie incriminatrici a carico degli imprenditori e degli organi societari.
L’approfondimento svolto in occasione dell’incontro del 9 ottobre 2026 presso la Fondazione Forense Bolognese ha consentito di richiamare l’attenzione su un principio fondamentale: il diritto penale non sanziona l’insuccesso imprenditoriale in quanto tale, ma specifici comportamenti che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela penale.
Comprendere questa distinzione è essenziale tanto per gli imprenditori che devono affrontare una situazione di crisi, quanto per gli amministratori chiamati ad assumere decisioni particolarmente delicate.
In tale prospettiva, un’assistenza legale tempestiva può contribuire all’individuazione dei rischi, alla corretta valutazione delle alternative disponibili e alla tutela delle posizioni personali dei soggetti coinvolti.
Lo Studio Legale Associato Notarstefano, Barone e Di Dato, attraverso le proprie competenze in diritto penale e nell’assistenza alle imprese, si occupa dell’analisi delle responsabilità connesse all’attività imprenditoriale, della prevenzione del rischio legale e dell’assistenza nei procedimenti penali relativi ai reati societari e della crisi d’impresa.
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