Un uomo che non vede e uno squillo sempre uguale. Per la Cassazione la chiamata WhatsApp aggrava lo stalking: conta la rete.
Dentro la sentenza della Corte di cassazione n. 38857 del 5 novembre 2026 ci sono due parole che nessuno ha ripreso: non vedente. L’uomo condannato per stalking non vedeva. Molestava una donna con le chiamate WhatsApp, e i giudici hanno stabilito che quelle chiamate rendono il reato aggravato, esattamente come i messaggi scritti.
Teniamolo a mente, quello squillo. Per chi lo riceve è identico a quello di una telefonata qualunque: vibra nella borsa, si accende sul comodino, interrompe una cena. Per chi chiama senza vedere lo schermo, una cornetta verde vale l’altra. Eppure il codice penale li distingue, e la sentenza ci spiega perché.
Lo squillo, in questa storia, è la parte della molestia che si sente. Sotto c’è una parte che non si vede: la strada che la voce percorre per arrivare. Il telefono suona allo stesso modo, la strada cambia, e la pena va dietro alla strada.
Non sappiamo perché quell’uomo usasse WhatsApp e non il telefono normale: la sentenza, per come è riportata, non lo dice, e non serve inventarlo. Quello che sappiamo è che né lui né la donna potevano accorgersi della differenza. Se ne è accorta la legge.
Cosa ha deciso la Cassazione sulle chiamate WhatsApp nello stalking?
Il ricorso arrivato in Cassazione si reggeva su due argomenti.
Il primo riguardava la donna. Secondo la difesa, la signora non aveva avuto così tanta paura da cambiare le proprie abitudini di vita, e senza quel cambiamento il reato di atti persecutori non poteva esserci.
Il secondo riguardava il mezzo. L’uso di Internet, sosteneva la difesa, non poteva rendere più grave il delitto: lui telefonava, non scriveva messaggi.
La Corte ha respinto il ricorso. Sul secondo punto ha fissato un principio che va oltre il caso singolo: chi usa la funzione di chiamata di WhatsApp per minacciare o molestare integra l’aggravante prevista dall’art. 612-bis, secondo comma, del codice penale, quella per il fatto commesso «attraverso strumenti informatici o telematici». La voce, scrivono i giudici, passa comunque per il servizio telematico offerto dall’applicazione. Che il contatto avvenga parlando invece che scrivendo non ne cambia la natura.
WhatsApp, in questa norma, c’era già entrato. La stessa Cassazione aveva ricondotto all’aggravante l’uso della messaggistica, cioè i testi mandati in chat. La sentenza n. 38857 aggiunge le chiamate, che fino a ieri stavano in una zona di confine: suonano come telefonate, ma viaggiano come messaggi.
Cosa prevede l’articolo 612-bis del codice penale sullo stalking?
Il reato che chiamiamo stalking il codice lo chiama atti persecutori. Lo commette chi, con condotte ripetute, minaccia o molesta una persona e produce su di lei uno di questi effetti:
- un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un parente stretto o di una persona legata da relazione affettiva;
- l’obbligo, di fatto, di cambiare le proprie abitudini di vita.
La pena, nella forma base, è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Il secondo comma prevede un aumento di pena in alcuni casi precisi: quando il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è o è stato legato alla vittima da una relazione affettiva. E quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. È questa seconda ipotesi che interessa la sentenza.
Quanto pesa l’aggravante? Il secondo comma dice soltanto che la pena è aumentata. In questi casi vale la regola generale dell’art. 64 del codice penale: l’aumento arriva fino a un terzo. Se un giudice, per una serie di molestie, ritiene giusta una pena di due anni, con l’aggravante può salire fino a due anni e otto mesi.
Prendiamo due uomini che perseguitano la stessa collega per mesi. Uno le lascia biglietti sotto la porta e la aspetta sotto casa. L’altro le scrive in chat a ogni ora. A parità di tutto il resto, il secondo rischia una pena più alta, perché ha usato uno strumento telematico. Con la sentenza di novembre il secondo uomo può anche non scrivere una parola: basta che chiami.
Una chiamata WhatsApp è uguale a una telefonata normale?
Prendiamo uno qualsiasi dei telefoni che teniamo in tasca. Sullo schermo ci sono due icone verdi con una cornetta: quella del telefono e quella di WhatsApp. Con entrambe si chiama, con entrambe si parla, e chi risponde sente una voce.
La Cassazione ammette che, sul piano di ciò che si percepisce, la chiamata WhatsApp somiglia a quella telefonica. Ma passa per un servizio di comunicazione che usa la connessione a Internet, e questo basta a renderla telematica. Il fatto che si usi la voce e non la scrittura non toglie la condotta dal campo dell’aggravante.
Detto con il tono di una circolare: la comunicazione vocale, ancorché effettuata con la voce, conserva natura telematica. Fa sorridere, ma è proprio questo il punto che la difesa contestava.
Poi c’è il dispositivo. Secondo i giudici non conta che si usi uno smartphone, perché con lo stesso smartphone si possono fare anche telefonate ordinarie. Conta l’uso dell’applicazione e del suo canale telematico. La distinzione si fa tra i modi di comunicare usati davvero, non tra gli apparecchi che li rendono possibili.
La conseguenza, per chi legge la sentenza, si ricava: con lo stesso telefono in mano, premere un’icona o l’altra può cambiare la pena. La Corte non lo dice con queste parole, ma la sua distinzione porta lì.
Lo so che a qualcuno sembrerà un cavillo, perché una telefonata è una telefonata. Mica tanto: la norma parla di strumenti, e lo strumento qui non è la voce, è la rete su cui la voce viaggia.
Per lo stalking bisogna aver cambiato abitudini di vita?
C’è una donna che continua a prendere lo stesso autobus, alla stessa ora, e a fare la spesa nel solito negozio. Da fuori la sua vita sembra intatta. Ma di notte tiene il telefono capovolto e sobbalza a ogni vibrazione.
La difesa dell’uomo puntava proprio su questo: la vittima non aveva cambiato abitudini, quindi niente reato. La Cassazione ha respinto il ricorso nel suo insieme.
Basta rileggere l’art. 612-bis per vedere dove l’argomento zoppicava. Il cambiamento delle abitudini di vita è uno dei tre effetti previsti dalla norma, non l’unico. Ne basta uno: lo stato di ansia o di paura grave e duraturo, oppure il fondato timore per la propria incolumità, oppure l’alterazione delle abitudini.
Chi subisce molestie può non spostare di un minuto la propria giornata e vivere comunque nella paura. Per la legge, in quel caso, il reato c’è lo stesso.
Perché la legge punisce di più lo stalking fatto con Internet?
C’è un messaggio che resta lì, non letto, sotto una notifica. E c’è una chiamata che suona alle tre di notte e pretende una reazione. Sono due cose diverse, anche se partono dalla stessa applicazione.
La Corte spiega che l’aggravante esiste per le potenzialità intrusive dello strumento informatico o telematico. Dentro lo stesso ambiente comunicativo, chi perseguita ha a disposizione molte funzioni insieme: può scrivere, mandare vocali, chiamare, tornare a chiamare, ripetere il contatto in modi diversi. La funzione di chiamata non è un mezzo estraneo a quell’ambiente. È uno dei modi in cui l’ambiente si usa per perseguitare.
Qui i giudici rispondono a un’obiezione possibile. Nel diritto penale non si possono applicare le norme per analogia a sfavore dell’imputato: se la legge punisce una condotta, non la si può estendere a una condotta simile ma diversa. La Cassazione dice che non sta facendo questo. Non prende una regola scritta per i messaggi e la allarga alle chiamate. Riconosce che la chiamata è già, di per sé, una funzione di uno strumento telematico, quindi sta dentro la categoria scritta nella norma.
C’era anche un altro argomento possibile, che la Corte mette da parte. WhatsApp può mostrare l’ultimo accesso e altre informazioni del profilo, a seconda delle impostazioni di riservatezza scelte dall’utente. Si poteva fondare l’aggravante su questo, sul fatto che chi chiama vede quando la vittima è connessa. I giudici dicono che non serve: la chiamata è telematica comunque, che quei dati siano visibili o no.
Le ultime righe della motivazione dicono che il sistema di comunicazione di WhatsApp è molto pervasivo e integra l’aggravante senza alcun motivo per distinguere tra messaggi e chiamate. Anzi, le chiamate sono ancora più moleste, perché la vittima le percepisce subito, ovunque si trovi e a qualunque ora.
Che cosa insegna la sentenza sulle chiamate WhatsApp e lo stalking?
Torniamo a quell’uomo che non vede. Per lui lo schermo non esiste, esistono la voce e lo squillo. Per la donna che riceveva le chiamate, lo stesso: esisteva lo squillo, e la paura che lo seguiva. Nessuno dei due vedeva la rete.
L’unico a vederla è il codice penale.
Io la sentenza la leggo così: sul testo della norma ha ragione. L’art. 612-bis parla di fatto commesso «attraverso strumenti informatici o telematici» e non distingue tra testo e voce. Escludere le chiamate avrebbe voluto dire aggiungere alla legge una distinzione che la legge non fa.
Mi resta però un’impressione. La linea che separa la chiamata aggravata da quella che non lo è passa per qualcosa di invisibile a tutte le persone coinvolte. E diventa sempre più sottile. Molte telefonate ordinarie, oggi, sulla rete 4G viaggiano già come pacchetti di dati, con la tecnologia che si chiama VoLTE, anche se sulla rete dell’operatore e non su un’applicazione. Non so come i giudici tratteranno, un giorno, questa somiglianza. So che la sentenza n. 38857 la distinzione la fa ancora tra l’applicazione e la telefonata ordinaria, e la tiene ferma.
C’è poi un’altra cosa, che mi sembra la più vera. La Corte costruisce tutto il ragionamento sulla natura telematica del mezzo, sulla connessione, sul canale. Poi, nell’ultima riga, cambia lente e dice che le chiamate molestano di più perché arrivano subito, ovunque, a ogni ora. Cioè parla dello squillo.
Ecco come la vedo io: l’aggravante si appoggia sulla rete, ma a giustificarla, davvero, è lo squillo. Non è il cavo a fare paura, ma il telefono che suona quando non te lo aspetti, mentre sei a cena, mentre dormi, mentre speravi fosse qualcun altro. Fine.
Un uomo che non vede ha premuto un’icona verde. La legge ha visto la rete. La donna ha sentito uno squillo.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link







