Il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e il fallimento non è interrotto né dalla preesistenza di una causa in sé efficiente del dissesto, né dal fatto che l’operazione dolosa abbia solo aggravato un dissesto in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è distinta da quella di dissesto, che ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Cassazione penale, sentenza n. 32830/2026 – testo in calce).
Il fatto
La vicenda oggetto della sentenza in esame trae origine dal fallimento di una società in accomandita semplice, a seguito del quale, il ricorrente veniva tratto a giudizio e condannato dal Tribunale di Napoli per i reati di bancarotta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale, con l’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta: ciò in ragione della sua qualifica, prima, di amministratore di diritto della predetta società (fino al 2007) e, successivamente, di direttore tecnico e amministratore di fatto (essendo amministratore di diritto il suocero, coimputato deceduto).
La Corte di Appello di Napoli, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le doglianze a sette motivi.
Con il primo motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova circa la sussistenza dei reati e la qualifica di amministratore di fatto, contestando l’attendibilità dei testimoni dell’accusa, tra cui la curatrice fallimentare e il direttore di un’azienda creditrice, e lamentando l’omessa valutazione di testimonianze a difesa e del disconoscimento di firme autografe.
Con il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione sul nesso causale tra la cessione del ramo d’azienda (nell’anno 2008) dalla società amministrata formalmente dal suocero in favore della società a responsabilità limitata amministrata dal ricorrente e lo stato d’insolvenza, evidenziando che la società cedente aveva continuato a fatturare ingenti somme ed eseguire lavori per enti pubblici fino al 2012.
Con il terzo motivo assumeva il travisamento della prova documentale e dichiarativa in merito all’anticipazione al 2008 del declino cognitivo dell’amministratore di diritto della società dichiarata fallita (suocero dell’imputato), al fine di giustificare una gestione di fatto esclusiva.
Con il quarto motivo contestava la mancata integrazione probatoria ex art. 603 c.p.p. mediante escussione del socio.
Con il quinto e sesto motivo riproponeva le censure sulla mancata estensione del fallimento al ricorrente in sede civile e sulla tenuta delle scritture contabili.
Con il settimo motivo si doleva del difetto di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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La sentenza
La sentenza n. 32830/2026 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si inserisce nel solco giurisprudenziale volto a reprimere le operazioni di impoverimento aziendale attuate mediante schemi societari paralleli e l’abuso della gestione di fatto.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso esaminando in modo articolato i diversi profili penali e processuali della vicenda, a partire dalla declinazione del vizio di travisamento della prova in presenza di una cosiddetta “doppia conforme”: a riguardo i supremi giudici hanno ricordato come il ricorrente che denunci tale vizio abbia l’onere di dimostrare che il dato probatorio sia stato introdotto e valutato per la prima volta nella sentenza di secondo grado; in caso contrario, la mera riproposizione delle doglianze già avanzate nei motivi d’appello e disattese dal giudice di secondo grado, come avvenuto nel caso di specie, cade inesorabilmente sotto la scure dell’inammissibilità essendosi già consumato il doppio vaglio di merito.
Contestualmente, la Cassazione ha ribadito la natura meramente “fotografica” del proprio sindacato sul travisamento, il quale si limita a verificare l’esatta trasposizione del dato probatorio, il c.d. “significante” (per es. se il teste ha detto effettivamente “A” o “B”) precludendo qualsiasi rivalutazione del “significato”, ossia dell’interpretazione e della forza persuasiva delle prove, riservata unicamente al giudice di merito.
Passando all’esame della responsabilità penale, Corte ha ritenuto esente da censure la ricostruzione della gestione di fatto operata dai giudici di merito, fondata su una condotta di progressiva spoliazione patrimoniale secondo cui, nonostante la formale fuoriuscita dell’imputato dalla compagine sociale, lo stesso aveva determinato il completo svuotamento della società poi fallita tramite la cessione a titolo gratuito del ramo d’azienda, comprensivo di macchinari, know-how, appalti e contratti a favore di una società da lui stesso amministrata.
Tale ingerimento sistematico, unitamente alla conduzione in totale autonomia delle trattative e dell’esecuzione dell’operazione economica di maggior valore dell’impresa (un contratto di fornitura poi rimasto inadempiuto), ha evidenziato, secondo i giudici di legittimità, l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici di gestione ex art. 2639 c.c.
A tal proposito, la Corte ha chiarito che la mancanza di qualifiche ufficiali o di poteri formali non esclude la responsabilità, ma anzi conferma l’esercizio di un potere di fatto in via esclusiva o di co-gestione in quanto l’amministrazione di fatto non presuppone il totale ed esclusivo esautoramento dell’organo di diritto, ben potendo concorrere parallelamente con esso.
Tale impianto è stato ulteriormente rafforzato dall’accertamento delle precarie condizioni fisiche e cognitive dell’amministratore di diritto (come detto, il suocero dell’imputato), affetto da un grave decadimento cognitivo che ne attestava la mera funzione di prestanome.
Il cuore della pronuncia risiede nella disamina della bancarotta patrimoniale impropria da operazioni dolose.
La Corte ha precisato, con riguardo alla struttura del reato de quo, che la nozione di “operazione” non si esaurisce in un singolo atto dispositivo o di impoverimento, ma si configura come un fatto a struttura complessa, ovvero come un insieme coordinato di atti o una scelta di gestione aziendale, anche di natura omissiva o astrattamente lecita, priva di ragionevolezza economica e intrinsecamente pericolosa per l’equilibrio finanziario della società.
Sul piano dell’elemento soggettivo, la Cassazione ha evidenziato che non occorre che l’evento fallimentare sia perseguito intenzionalmente con dolo specifico, poiché è sufficiente il dolo generico, declinabile anche come dolo eventuale, ossia la consapevolezza di compiere un’operazione contraria ai doveri di carica accettando il rischio che da essa possa derivare l’insolvenza.
In quest’ottica, la cessione non remunerata del ramo d’azienda si era rivelata un’operazione del tutto priva di razionalità imprenditoriale, eccentrica rispetto ai fini sociali e diretta a privare l’impresa della sua primaria capacità reddituale a vantaggio di un nuovo centro d’interessi.
Passando, in seguito, alla disamina delle censure difensive inerenti alla ricorrenza del nesso causale, i giudici di legittimità hanno fatto applicazione dei principi del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., preliminarmente distinguendo la nozione di dissesto, quale fenomeno economico progressivo e potenzialmente reversibile, da quella di fallimento, quale fatto storico-giuridico formalizzato dalla sentenza dichiarativa e, ciò chiarito, statuendo che la presenza di difficoltà finanziarie preesistenti o l’inserimento dell’operazione dolosa in una crisi già avviata non interrompono il nesso eziologico, giacché è sufficiente che la condotta di spoliazione abbia contribuito a determinare, accelerare o aggravare lo stato di insolvenza sfociato nel fallimento.
Infine, la Suprema Corte ha rigettato le restanti censure in tema di bancarotta documentale e pena comminata: l’impossibilità di consegnare le scritture contabili al curatore non è stata ritenuta scriminata dalla produzione difensiva dei verbali di sequestro della Guardia di Finanza, poiché relativi in modo circoscritto ai soli rapporti fisco-commerciali con una singola società cliente, lasciando del tutto priva di giustificazione la mancata tenuta o la sottrazione della restante contabilità aziendale.
Dichiarati inammissibili i motivi che si limitavano a riproporre doglianze già esaminate e giudicato aspecifico il ricorso in punto di attenuanti generiche, negate dalla Corte d’Appello sulla base del comportamento processuale dell’imputato e dell’assenza di elementi favorevoli concreti, la Cassazione ha concluso rigettando definitivamente il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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