Quando un’impresa comincia a intravedere segnali di squilibrio prima ancora che la crisi si manifesti apertamente, la composizione negoziata della crisi offre uno strumento pensato apposta per intervenire in tempo. Introdotta per accompagnare l’imprenditore in un percorso riservato di confronto con i creditori, questa procedura ha cambiato in pochi anni il modo in cui le PMI italiane affrontano le prime difficoltà finanziarie.
Cos’è la composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale, non una procedura concorsuale: l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda mentre un esperto terzo lo affianca nelle trattative con i creditori. Introdotta dal decreto legge 118 del 2021, è stata successivamente integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e ha trovato la sua disciplina più recente nel cosiddetto correttivo-ter, il decreto legislativo 136 del 2024, in vigore dal 28 settembre dello stesso anno.
La riservatezza resta uno dei tratti distintivi della misura: salvo la richiesta di misure protettive, né l’istanza né le trattative vengono iscritte nel registro delle imprese, a tutela della reputazione commerciale dell’azienda.
Quando attivarla: i segnali da intercettare
Il presupposto per accedere alla procedura è la presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile, anche solo in prospettiva, la crisi o l’insolvenza. La soglia è volutamente bassa: non serve attendere una crisi conclamata, basta la ragionevole probabilità che le difficoltà si aggravino. Proprio questo aspetto rende la tempestività determinante per l’esito delle trattative.
Un’impresa che si attiva quando i margini di manovra sono ancora ampi, con liquidità sufficiente a proseguire l’attività durante le negoziazioni, ha prospettive di risanamento ben diverse da chi arriva al tavolo con i creditori quando il dissesto è ormai avanzato.
Chi può accedere alla procedura
Possono accedere alla composizione negoziata gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti al registro delle imprese, senza alcuna soglia dimensionale minima. Anche le imprese cosiddette sotto soglia, quelle che non superano i parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori, possono avvalersi dello strumento, attraverso un percorso semplificato calibrato sulle loro effettive capacità amministrative.
Restano fuori dal perimetro le società di fatto non iscritte al registro, mentre liberi professionisti e consumatori in difficoltà trovano una risposta negli strumenti dedicati al sovraindebitamento, non in questa procedura pensata specificamente per le imprese. L’assenza di soglie dimensionali resta uno degli elementi che ha reso la composizione negoziata accessibile a una platea molto più ampia rispetto agli strumenti concorsuali tradizionali.
Come funziona passo dopo passo
Il percorso si apre con un’istanza presentata sulla piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere, accompagnata dalla documentazione contabile e fiscale richiesta. Una commissione istituita presso la Camera di commercio del territorio nomina l’esperto, scelto da un elenco di professionisti indipendenti con specifiche competenze in ristrutturazione aziendale. Da qui prendono avvio gli incontri, riservati, tra l’imprenditore e i creditori interessati, con l’esperto nel ruolo di facilitatore delle trattative.
L’incarico dura ordinariamente 180 giorni dall’accettazione e può proseguire per non oltre altri 180 giorni su richiesta di una delle parti, con il consenso dell’esperto: complessivamente, la procedura non può quindi superare i 360 giorni.
Il ruolo dell’esperto indipendente
L’esperto non ha poteri decisionali né sostitutivi rispetto all’imprenditore: il suo compito è agevolare le trattative, verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e assicurare che le parti dialoghino in buona fede. La terzietà rispetto sia all’imprenditore sia ai creditori è un requisito sostanziale della nomina, non una formalità, ed è la commissione presso la Camera di commercio a verificarla prima di affidare l’incarico.
Per questo tipo di ruolo servono competenze specifiche in ristrutturazione aziendale e nella gestione dei rapporti con il ceto creditorio. Studio Tibaldo, tra gli altri incarichi in materia di crisi d’impresa, assume anche il ruolo di esperto indipendente nella composizione negoziata e di commissario giudiziale nelle procedure concorsuali, un ambito in cui la conoscenza tecnica della materia fa la differenza tra una trattativa che si chiude con un accordo e una che si arena.
Le misure protettive del patrimonio aziendale
Parallelamente alle trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive che sospendono temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori, oltre all’acquisizione di nuove prelazioni non concordate. Il tribunale conferma o revoca le misure dopo aver valutato la funzionalità delle trattative in corso, e la loro durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni, un limite distinto e più stringente rispetto ai 360 giorni massimi dell’intera procedura.
Sui contratti in corso di esecuzione, l’accesso alla composizione negoziata non consente ai contraenti di risolverli unilateralmente per questo solo motivo, un principio che tutela la continuità operativa dell’impresa durante le trattative.
Come si chiude la procedura: gli esiti possibili
Le trattative possono concludersi in diversi modi: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, una convenzione di moratoria con i creditori finanziari, oppure un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto con effetti equivalenti a un piano attestato di risanamento.
Quando le trattative non portano a un’intesa, l’imprenditore può comunque accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, una procedura priva di voto dei creditori e con omologazione diretta del tribunale. La scelta tra questi strumenti dipende dalla situazione specifica dell’impresa e va valutata caso per caso, possibilmente prima ancora di intraprendere il percorso negoziale.
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