Il calcolatore segue passo per passo il metodo dell’Agenzia delle Entrate per l’autoliquidazione, applica la presunzione del 10% su denaro, gioielli e mobilia e indica scadenze, rate e codici tributo del modello F24.
Calcolo imposte di successione 2026: quanto paga ogni erede, immobili compresi
Devi prima stabilire chi eredita e in quale misura? Usa il calcolo delle quote ereditarie. Per il valore di un singolo immobile c’è il calcolo del valore catastale; se l’eredità comprende un usufrutto, il calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio.
Come si calcolano le imposte di successione nel 2026: la procedura dell’Agenzia delle Entrate, passo per passo, con aliquote, franchigie e imposte sugli immobili
Chi riceve un’eredità deve fare i conti con due gruppi di tributi. Il primo è l’imposta di successione in senso proprio, che si calcola separatamente sulla quota di ciascun erede, dopo avere sottratto la franchigia spettante in base al rapporto di parentela con il defunto. Il secondo comprende le imposte ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo e la tassa per i servizi ipotecari e catastali, dovute solo se nell’eredità vi sono immobili o diritti reali immobiliari e calcolate sull’intero valore catastale, senza alcuna franchigia. Il calcolatore li liquida entrambi, secondo il testo unico delle successioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) come riformato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta non è più liquidata dall’ufficio: sono gli stessi eredi a calcolarla nella dichiarazione di successione e a versarla, secondo il principio dell’autoliquidazione. Il nuovo testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123), che raccoglierà anche la disciplina delle successioni, si applicherà dal 1° gennaio 2027, per effetto del rinvio disposto dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200: fino ad allora restano in vigore le norme del D.Lgs. 346/1990.
Aliquote e franchigie dell’imposta di successione
L’aliquota e la franchigia dipendono dal rapporto fra il defunto e ciascun erede o legatario (art. 2, commi 48 e 49, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262). La franchigia è la parte della quota che non si tassa: l’imposta colpisce soltanto l’eccedenza.
| Beneficiario | Franchigia per ciascun erede | Aliquota |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti figli dei figli, genitori, nonni) | 1.000.000 euro | 4% |
| Fratelli e sorelle, anche unilaterali | 100.000 euro | 6% |
| Altri parenti fino al quarto grado (zii, nipoti figli di fratelli, cugini), affini in linea retta (suoceri, generi, nuore, figli del coniuge) e affini in linea collaterale fino al terzo grado (cognati) | nessuna | 6% |
| Altri soggetti, compreso il convivente di fatto | nessuna | 8% |
| Persona con handicap grave (L. 104/1992), con qualunque grado di parentela | 1.500.000 euro | quella del rapporto di parentela |
Le franchigie non si sommano: all’erede con handicap grave che è anche figlio del defunto spetta la sola franchigia più alta, di 1.500.000 euro. La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge. Lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti del Terzo settore e le fondazioni e associazioni riconosciute indicate dall’art. 3 del testo unico non pagano l’imposta.
Il valore dei beni ereditati
La base di partenza è il valore dell’attivo ereditario alla data di apertura della successione, cioè del decesso. I criteri di valutazione sono fissati dagli articoli 14 e seguenti del testo unico.
Fabbricati e terreni: il valore catastale
Per gli immobili iscritti in catasto con rendita il valore non si accerta: si dichiara il valore catastale, ottenuto moltiplicando la rendita, rivalutata del 5%, per un coefficiente che varia secondo la categoria (art. 34, comma 5, del testo unico). Per i terreni agricoli si parte dal reddito dominicale, rivalutato del 25%; per le aree edificabili si dichiara invece il valore venale in comune commercio, che l’ufficio può rettificare.
| Immobile | Formula del valore catastale |
|---|---|
| Abitazione «prima casa» di almeno un erede e relative pertinenze | rendita × 1,05 × 110 |
| Altri fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1) | rendita × 1,05 × 120 |
| Fabbricati del gruppo B | rendita × 1,05 × 140 |
| Uffici e studi (A/10) e fabbricati del gruppo D | rendita × 1,05 × 60 |
| Negozi (C/1) e fabbricati del gruppo E | rendita × 1,05 × 40,8 |
| Terreni agricoli | reddito dominicale × 1,25 × 90 |
Se il defunto era comproprietario, si dichiara il valore della sua quota. Per il calcolo di un singolo immobile si può usare il calcolatore del valore catastale.
Conti correnti, titoli, partecipazioni e altri beni mobili
I conti e i depositi bancari e postali si dichiarano per il saldo alla data del decesso, comprensivo degli interessi maturati; i titoli quotati e le quote di fondi secondo il valore alla stessa data; le partecipazioni non quotate in proporzione al patrimonio netto dell’ultimo bilancio. Il conto cointestato si presume appartenere in parti uguali ai cointestatari, salvo prova contraria: nella successione entra la sola quota del defunto.
I beni che non pagano
Non concorrono a formare l’attivo, e non vanno quindi inseriti nel calcolo, fra gli altri: i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato o equiparati, compresi i buoni fruttiferi postali; i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico; le indennità di fine rapporto spettanti agli eredi; i beni culturali vincolati prima dell’apertura della successione; le aziende, i rami d’azienda e le partecipazioni di controllo trasferiti al coniuge o ai discendenti che proseguono l’attività o mantengono il controllo per almeno cinque anni (art. 3, comma 4-ter, e art. 12 del testo unico). Le somme assicurate sulla vita del defunto sono acquisite dai beneficiari per diritto proprio e restano estranee all’asse.
Le passività deducibili
Dall’attivo si sottraggono le passività ammesse dagli articoli da 20 a 24 del testo unico:
- i debiti del defunto esistenti al momento del decesso, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore o da provvedimento giurisdizionale definitivo; i debiti contratti negli ultimi sei mesi sono deducibili solo se la somma è stata impiegata nei modi indicati dalla legge;
- le spese mediche e chirurgiche degli ultimi sei mesi di vita, sostenute dagli eredi e documentate da quietanze;
- le spese funerarie, nel limite di 1.032,91 euro (art. 24, comma 2), importo rimasto invariato anche dopo la riforma.
Le passività si ripartiscono fra gli eredi in proporzione alle quote. Le imposte di successione, ipotecaria e catastale non sono deducibili.
La presunzione del 10% su denaro, gioielli e mobilia
Il testo unico presume che nell’eredità vi siano denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore imponibile (art. 9, comma 2). La presunzione si esclude soltanto allegando alla dichiarazione un inventario analitico dei beni mobili; se invece se ne dichiara una parte, il 10% si riduce di quanto dichiarato. Le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate traducono la regola nella formula, applicata da ciascun erede, ma non dai legatari, sulla propria quota netta:
presunzione = 10% × (quota netta – denaro, gioielli e mobilia dichiarati) – denaro, gioielli e mobilia dichiarati
Se il risultato è negativo la presunzione è pari a zero. Poiché opera sulla quota netta, cioè dopo la franchigia, la presunzione non incide sull’erede la cui quota resta sotto la soglia di esenzione.
Il calcolo dell’imposta di successione per ogni erede
Riuniti i dati, l’imposta si calcola per ciascun beneficiario secondo la sequenza delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, la stessa che il calcolatore mostra nei passaggi del risultato:
- QE, quota ereditaria: valore dei beni attribuiti all’erede, esclusi denaro, gioielli e mobilia;
- QDN: quota di denaro, gioielli e mobilia dichiarati;
- QP: quota delle passività deducibili;
- attivo netto = QE + QDN – QP;
- quota netta = attivo netto – franchigia;
- quota imponibile = quota netta + presunzione del 10%;
- imposta = quota imponibile × aliquota.
La somma delle imposte di tutti gli eredi è l’imposta complessiva da indicare nel quadro EF della dichiarazione. Dall’imposta lorda si sottraggono, se ne ricorrono i presupposti, le riduzioni dell’art. 25 (beni già passati per successione negli ultimi cinque anni, beni culturali, fondi rustici di coltivatori diretti) e il credito per le imposte pagate all’estero sui beni ivi situati.
Esempio: due fratelli eredi
È l’esempio delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Due fratelli ereditano in parti uguali immobili per 400.000 euro, 5.000 euro di denaro e un debito di 1.000 euro. A ciascuno spettano beni per 200.000 euro, denaro per 2.500 e un debito di 500: l’attivo netto è di 202.000 euro. Tolta la franchigia di 100.000 euro, la quota netta è di 102.000 euro; la presunzione vale 10% × (102.000 – 2.500) – 2.500 = 7.450 euro. L’imponibile di ciascun fratello è dunque di 109.450 euro e l’imposta, al 6%, di 6.567 euro; per entrambi, 13.134 euro. A questi importi si aggiungono le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore degli immobili, 12.000 euro, oltre a bollo e tassa.
Esempio: il nipote che eredita dallo zio
Il nipote, figlio del fratello del defunto, è parente di terzo grado: non ha franchigia e paga il 6%. Se eredita 300.000 euro di conti e titoli, senza denaro né gioielli dichiarati, la presunzione aggiunge 30.000 euro e l’imposta è di 330.000 × 6% = 19.800 euro. Il nipote in linea retta, figlio di un figlio del defunto, ha invece la franchigia di un milione e l’aliquota del 4%.
Tasse di successione sugli immobili: ipotecaria, catastale, bollo e tassa
Quando l’eredità comprende immobili, le volture e le trascrizioni comportano tributi che si pagano anche se l’imposta di successione non è dovuta, perché la franchigia non li riguarda:
| Tributo | Misura | Codice F24 |
|---|---|---|
| Imposta ipotecaria | 2% del valore catastale, minimo 200 euro; 200 euro fissi per la prima casa | 1530 |
| Imposta catastale | 1% del valore catastale, minimo 200 euro; 200 euro fissi per la prima casa | 1531 |
| Imposta di bollo | 85 euro per ogni conservatoria; 32 euro in più se si chiede l’attestazione di presentazione | 1533 |
| Tassa per i servizi ipotecari e catastali | 120 euro per ogni conservatoria | 1532 |
| Tributi speciali | 16 euro per l’attestazione di avvenuta presentazione, se richiesta |
Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna se almeno uno degli eredi ha i requisiti per le agevolazioni «prima casa» e lo dichiara nella successione (art. 69, commi 3 e 4, L. 21 novembre 2000, n. 342): l’abitazione non deve essere di categoria A/1, A/8 o A/9, deve trovarsi nel Comune di residenza dell’erede (o in quello in cui la trasferirà entro diciotto mesi o in cui lavora) e l’erede non deve essere titolare di altra casa nello stesso Comune né di altra casa acquistata con le agevolazioni. L’agevolazione riguarda solo le imposte ipotecaria e catastale, non l’imposta di successione, sulla quale però incide il moltiplicatore 110 del valore catastale.
Esempio: il figlio che eredita due case
Un figlio unico eredita la casa in cui abita, con rendita di 1.000 euro, e un secondo appartamento con rendita di 800 euro. I valori catastali sono 115.500 euro (1.000 × 1,05 × 110) e 100.800 euro (800 × 1,05 × 120): restando ben sotto la franchigia di un milione, l’imposta di successione non è dovuta. Si pagano invece 2.216 euro di imposta ipotecaria (200 + 2% di 100.800), 1.208 euro di imposta catastale (200 + 1% di 100.800), 85 euro di bollo e 120 di tassa: in tutto 3.629 euro.
Autoliquidazione, scadenze e pagamento a rate
La dichiarazione di successione si presenta in via telematica entro dodici mesi dalla data del decesso, anche con il servizio di dichiarazione precompilata web dell’Agenzia delle Entrate. Le imposte ipotecaria e catastale, il bollo e le tasse si autoliquidano e si versano con la presentazione. L’imposta di successione si versa con il modello F24, codice tributo 1539, insieme alla dichiarazione oppure entro novanta giorni dal termine di presentazione (art. 37 del testo unico); i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo slittano al primo giorno lavorativo.
Se l’imposta è di almeno 1.000 euro si può pagare a rate (art. 38): almeno il 20% entro il termine dei novanta giorni e il resto in otto rate trimestrali, o in un massimo di dodici se l’importo supera 20.000 euro, con gli interessi dal giorno successivo al pagamento del primo 20% (codice tributo 1635). La scelta va comunicata nella dichiarazione. L’ufficio controlla l’autoliquidazione e, se l’imposta risulta maggiore, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione, con l’invito a pagare entro sessanta giorni.
Per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024 l’imposta continua a essere liquidata dall’ufficio e si paga entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso. Chi presenta la dichiarazione in ritardo o non versa nei termini può rimediare con il ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte e interessi legali.
Quando la dichiarazione di successione non è obbligatoria
Non c’è obbligo di presentare la dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (art. 28, comma 7, del testo unico). Ne sono esonerati anche i chiamati che, prima della scadenza, hanno rinunciato all’eredità o, non essendo nel possesso dei beni, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità e ne hanno informato l’ufficio (art. 28, comma 5). Banche e uffici postali, tuttavia, chiedono spesso la dichiarazione o una dichiarazione sostitutiva per svincolare le somme.
Le donazioni fatte in vita
Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha abrogato il cosiddetto coacervo successorio, che sommava all’eredità le donazioni ricevute in vita: le donazioni del defunto non riducono più la franchigia dell’imposta di successione. Il cumulo resta solo all’interno dell’imposta sulle donazioni, dove le donazioni precedenti dello stesso donante allo stesso donatario erodono la franchigia delle successive.
Che cosa il calcolatore non considera
Il calcolo riguarda l’eredità devoluta per quote. Non tratta i legati, la successione nell’usufrutto o nella nuda proprietà, i beni situati all’estero e il relativo credito d’imposta, le riduzioni dell’art. 25, i trasferimenti da trust né le agevolazioni sui fondi rustici e sui beni culturali. Il risultato è una stima prudente, utile per conoscere in anticipo l’ordine di grandezza delle imposte: ai fini del versamento fa fede la liquidazione esposta nella dichiarazione di successione.
Domande frequenti
Come si calcolano le imposte di successione?
Per ciascun erede si determina la quota dei beni ereditati, al netto della sua parte di debiti e spese deducibili; si sottrae la franchigia (un milione per coniuge e figli, 100.000 euro per i fratelli, nessuna per gli altri) e si aggiunge la presunzione del 10% su denaro, gioielli e mobilia; al risultato si applica l’aliquota del 4, 6 o 8%. Se ci sono immobili si pagano inoltre il 2% di imposta ipotecaria e l’1% di imposta catastale sul valore catastale, o 200 euro ciascuna per la prima casa.
Quanto si paga di tasse di successione su una casa ereditata?
Il coniuge e i figli, di regola, non pagano l’imposta di successione sulla casa, perché il valore catastale resta quasi sempre sotto la franchigia di un milione. Sono comunque dovute le imposte ipotecaria e catastale: 200 euro ciascuna se un erede ha i requisiti prima casa, altrimenti il 2% e l’1% del valore catastale, oltre a 85 euro di bollo e 120 euro di tassa per ogni conservatoria.
Si pagano le tasse di successione sul conto corrente?
Il saldo del conto alla data del decesso entra nell’attivo ereditario, per la sola quota del defunto se il conto è cointestato. Tra coniuge e parenti in linea retta l’imposta è dovuta solo sulla parte della quota di ciascuno che supera un milione di euro. Se l’eredità non supera 100.000 euro e non comprende immobili, coniuge e figli non devono presentare la dichiarazione.
Quanto pagano fratelli, nipoti e cugini?
Fratelli e sorelle pagano il 6% sulla parte della quota che supera 100.000 euro ciascuno. Gli altri parenti fino al quarto grado, come zii, nipoti figli di fratelli e cugini, pagano il 6% sull’intera quota, senza franchigia; i parenti più lontani e gli estranei l’8%. Chi ha un handicap grave gode in ogni caso di una franchigia di 1.500.000 euro.
Entro quando si paga l’imposta di successione e si può rateizzare?
Per le successioni aperte dal 2025 l’imposta si autoliquida e si paga con il modello F24 entro novanta giorni dalla scadenza dei dodici mesi previsti per la dichiarazione. Se è di almeno 1.000 euro si può versare il 20% nello stesso termine e il resto in otto rate trimestrali, o fino a dodici oltre 20.000 euro, con gli interessi.
Le donazioni ricevute in vita riducono la franchigia?
No. Dal 1° gennaio 2025 il coacervo successorio è stato abrogato: le donazioni fatte dal defunto non si sommano all’eredità per il calcolo della franchigia dell’imposta di successione.
Quali debiti e spese si possono dedurre?
In generale i debiti del defunto esistenti al decesso e documentati da atti di data certa, le spese mediche degli ultimi sei mesi sostenute dagli eredi e le spese funerarie fino a 1.032,91 euro. Le passività riducono l’imposta di successione, non le imposte ipotecaria e catastale.
Quando non si presenta la dichiarazione di successione?
Di regola quando l’eredità va al coniuge e ai parenti in linea retta, vale non più di 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. In tutti gli altri casi la dichiarazione è dovuta entro dodici mesi dal decesso, anche se l’imposta non è dovuta.
Quali sono i limiti del calcolatore?
Il calcolatore stima l’imposta per le eredità divise per quote, con i valori dichiarati dall’utente. Non considera legati, usufrutto e nuda proprietà, beni esteri, trust, riduzioni dell’art. 25 e agevolazioni particolari: per questi casi, e per la dichiarazione, è opportuno rivolgersi a un professionista.
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