Attivi i bonus assunzioni per mamme con tre figli e incentivi alle stabilizzazioni dei giovani under 35. L’INPS rafforza il sostegno all’occupazione femminile e giovanile.
Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’Istituto ha dato attuazione all’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2026 per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli e
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Contestualmente, con il messaggio
n. 2518 del 29 luglio 2026, sono state diffuse le istruzioni operative per rendere pienamente
fruibile l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei giovani under
35, introdotto dal decreto Lavoro 2026.
Due misure che puntano a rafforzare l’occupazione stabile e a sostenere l’inclusione nel mercato
del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di fragilità occupazionale.
L’INPS, con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, ha dato piena attuazione alla misura di esonero
contributivo prevista dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026),
all’articolo 1, commi 210-213, per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli e prive di
impiego regolarmente retribuito.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026,
assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nella misura del 100 per cento dei contributi datoriali
e nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in
somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo
di diciotto mesi dalla data dell’assunzione originaria. Qualora, infine, l’assunzione sia effettuata con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi
dalla data dell’assunzione.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in
relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura
ridotta rispetto a quella ordinaria.
Ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione deve inoltrare
all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “ELM3” appositamente
predisposto dall’Istituto e già presente sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle
Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali,
verifica il rispetto dei requisiti legittimanti e la sufficiente capienza di risorse.
A seguito dell’autorizzazione, l’esonero potrà essere fruito nelle denunce contributive e potranno
essere recuperate, qualora si sia già proceduto all’assunzione, anche le eventuali quote di incentivo
spettanti per le mensilità pregresse.
A sottolineare l’importanza dell’intervento a sostegno dell’occupazione femminile è Antonio Pone,
direttore centrale Entrate dell’INPS. “In un contesto in cui il tema del sostegno alla natalità, alle
lavoratrici madri e alle famiglie è in cima alle priorità nel dibattito pubblico, viene resa operativa una
misura che aggiunge un ulteriore tassello alle politiche fin qui messe in campo dal governo.”
Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni per rendere
pienamente operativa la quarta misura prevista dal decreto Lavoro 2026, volta ad incentivare le
stabilizzazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato riguardanti giovani under 35.
Con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l’Istituto ha già pubblicato le istruzioni in ordine all’ambito
di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, ovvero le trasformazioni a tempo
indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione
dell’esonero contributivo, devono rispettare le seguenti condizioni:
1) essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’articolo 4 del decreto
Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;
2) riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo
determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:
a) con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da
trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato
instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
b) con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende
trasformare, lo stesso non deve avere una durata effettiva superiore a dodici mesi.
Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’Istituto comunica che è possibile presentare la
domanda di esonero contributivo per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal
1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale al sito istituzionale www.inps.it, nella
sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 –
Articolo 4 – ESTA”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line.
Con il medesimo messaggio sono fornite le indicazioni per la fruizione dell’agevolazione
contributiva, che risulta, pertanto, pienamente operativa.
“La misura viene resa operativa in tempo utile per l’avvio del periodo di vigenza previsto dalla
norma, che per le trasformazioni e l’invio delle relative istanze decorre dal primo agosto”, ha
concluso il Direttore Centrale Entrate. “In questo modo un ulteriore incentivo introdotto dal
“decreto primo maggio” va a regime, in tempi molto celeri considerato che parliamo di un
provvedimento divenuto definitivo il 25 giugno.”
Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione della circolare n. 82 del 29 luglio 2026 e del
testo integrale del messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026 nonché della circolare n. 72 del 3 luglio
2026, disponibili sul portale istituzionale www.inps.it
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