Aggiornati i risarcimenti del danno biologico di lieve entità causato da veicoli e natanti, ovvero gli importi utilizzati dalle compagnie assicurative per calcolare il risarcimento
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che aggiorna gli importi del risarcimento del danno biologico riconosciuto dalle compagnie assicurative in caso di incidenti stradali che coinvolgono veicoli a motore e natanti. L’adeguamento riguarda le lesioni di lieve entità e tiene conto dell’andamento dell’inflazione, come previsto dal Codice delle assicurazioni private.
Resta in vigore il precedente aggiornamento relativo alle lesioni non lievi, introdotto con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2025, che interessa anche i risarcimenti derivanti da responsabilità sanitaria.
Come si calcola il risarcimento
Quando i danni derivanti da un sinistro provocano un’invalidità permanente o temporanea, cioè delle menomazioni all’integrità psico-fisica, attraverso una perizia medico-legale, vengono stabiliti i punti di invalidità permanente o temporanea, a seconda della gravità dei danni subiti e della permanenza o meno degli stessi. A tal proposito l’art. 138 del Codice delle assicurazioni private prevede che, oltre alla tabella unica nazionale relativa al valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di invalidità, sia emanato un decreto che adotti una tabella unica nazionale delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti, in modo che vi sia una standardizzazione per l’attribuzione dei punti di invalidità a seconda delle menomazioni subite.
Il Ministero si occupa di determinare il valore economico da attribuire ad ogni punto di invalidità che viene assegnato alle lesioni subite in conseguenza di due tipologie di sinistri:
- sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- sinistri conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
Nuovi importi per il danno biologico di lieve entità
Con il decreto del 20 luglio 2026, il MIMIT ha aggiornato i valori economici previsti dall’articolo 139 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), applicabili ai sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti.
Gli importi, in vigore con decorrenza da aprile 2026, sono i seguenti:
- 988,45 euro quale valore del primo punto di invalidità permanente;
- 57,64 euro per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta.
Si tratta degli importi utilizzati dalle compagnie assicurative per calcolare il risarcimento nei casi di micropermanenti, cioè lesioni con invalidità permanente fino a 9 punti.
Lesioni non lievi: resta valido l’aggiornamento 2025
Per i danni biologici più gravi, ossia quelli con invalidità permanente compresa tra 10 e 100 punti, continua invece ad applicarsi il decreto ministeriale del 10 dicembre 2025, che ha aggiornato la Tabella Unica Nazionale prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni.
Questa disciplina riguarda i risarcimenti dovuti:
- per incidenti stradali causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti;
- per danni derivanti dall’attività di professionisti sanitari e di strutture sanitarie o socio-sanitarie, sia pubbliche sia private.
L’aggiornamento viene effettuato ogni anno sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla normativa.
Come vengono aggiornati gli importi
Il valore economico del risarcimento non rimane fisso nel tempo: la legge prevede infatti una rivalutazione annuale che tiene conto di diversi parametri, tra cui:
- la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
- le tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT;
- il tasso di interesse legale vigente;
- il meccanismo che riduce progressivamente il valore del punto di invalidità con l’aumentare dell’età della persona danneggiata.
Nel decreto del dicembre 2025 sono stati utilizzati, in particolare:
- la variazione FOI di aprile 2025 (+1,7% rispetto all’anno precedente);
- la tavola di mortalità ISTAT 2023;
- il tasso di interesse legale fissato al 2% dal 1° gennaio 2025.
Contestualmente sono stati aggiornati sia i coefficienti legati all’età sia le tabelle economiche della Tabella Unica Nazionale utilizzate per la quantificazione del danno biologico e delle eventuali componenti di danno morale.
Che cos’è il danno biologico
in caso di vittima di un sinistro, la persona può subire dei danni, che vengono definiti non patrimoniali, che si compone di due componenti: danno biologico e danno morale.
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Per danno morale si intende il danno da sofferenza soggettiva interiore ovvero il pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, rappresentato dalla sofferenza interiore.
Le lesioni di non lieve entità sono dette macrolesioni: lesioni all’integrità psico-fisica, subite da un soggetto in conseguenza di un sinistro, per le quali sono riconosciuti tra i 10 e i 100 punti di invalidità permanente o temporanea.
Quando, invece, un soggetto subisce danni di lieve entità, con un’invalidità riconosciuta tra 0 e 9 punti, ci si riferisce alle cosiddette microlesioni.
FAQ Risarcimento danno biologico
Chi ha diritto al risarcimento del danno biologico?
Possono ottenerlo le persone che hanno subito una lesione all’integrità psicofisica in conseguenza di un incidente o di altri eventi per i quali è previsto il risarcimento, purché il danno sia accertato secondo i criteri medico-legali stabiliti dalla normativa.
Gli importi sono uguali per tutti?
No. Il valore finale del risarcimento dipende da diversi elementi, tra cui il grado di invalidità permanente, l’età del danneggiato, la durata dell’inabilità temporanea e gli eventuali aumenti previsti dalla Tabella Unica Nazionale.
Cosa si intende per lesioni di lieve entità?
Sono le lesioni che determinano un’invalidità permanente fino a 9 punti. Per queste si applicano le disposizioni dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private.
Le lesioni più gravi seguono regole diverse?
Sì. Le invalidità comprese tra 10 e 100 punti vengono liquidate secondo la Tabella Unica Nazionale prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni.
È sufficiente dichiarare il dolore per ottenere il risarcimento?
No. Per le lesioni di lieve entità è necessario che il danno sia dimostrato attraverso un accertamento medico-legale conforme ai requisiti previsti dalla legge.
Riferimenti normativi
Il decreto ministeriale 20 luglio 2026 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.173 del 28/07/2026: qui il testo del decreto
Redazione
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