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Cosa accade quando arriva la data di revisione del verbale di handicap grave ma l’INPS non ha ancora convocato l’interessato? Una questione particolarmente importante anche per ISEE e Assegno di Inclusione.
A cura dell’Avv. Lelio Mancino
Una delle situazioni che più frequentemente genera preoccupazione nelle famiglie con una persona con disabilità riguarda la scadenza indicata nel verbale della Legge 104.
Pensiamo, ad esempio, al caso di un minore al quale sia stata riconosciuta la condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, con un verbale nel quale sia indicata una revisione nel mese di luglio 2026.
Cosa succede se luglio è trascorso e l’INPS non ha ancora convocato il minore a visita?
Il riconoscimento non cessa automaticamente.
La tutela prevista dalla legge
Il punto di riferimento è l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
La disposizione stabilisce che, nelle more dell’effettuazione della visita di revisione e del relativo procedimento, le persone con handicap in possesso di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità conservano i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni.
L’INPS ha più volte confermato questo principio. In particolare, ha chiarito che la competenza per la convocazione alla visita di revisione appartiene all’Istituto e che, nell’attesa della revisione, continuano a trovare applicazione le tutele collegate al precedente riconoscimento.
Non si tratta, quindi, di una semplice interpretazione favorevole al cittadino: è una tutela espressamente prevista dalla normativa.
La data di revisione non equivale alla cessazione della 104
Occorre distinguere due concetti che vengono spesso confusi.
La data di revisione riportata sul verbale indica il momento in cui la situazione sanitaria deve essere nuovamente sottoposta ad accertamento. Non rappresenta, invece, una data alla quale il riconoscimento dell’handicap grave viene automaticamente cancellato.
L’INPS ha chiarito espressamente che anche un verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione conserva i suoi effetti nelle more del nuovo accertamento, in applicazione dell’art. 25, comma 6-bis.
È un principio fondamentale perché impedisce che i ritardi amministrativi nella convocazione possano ricadere sulle famiglie e sulle persone con disabilità.
Quali conseguenze per l’ISEE?
Da questo principio discende una conseguenza pratica particolarmente importante.
La sola scadenza della data prevista per la revisione non costituisce, di per sé, motivo per considerare automaticamente cessata la condizione riconosciuta dal verbale.
Pertanto, quando il verbale è rivedibile e si è ancora in attesa della revisione INPS, occorre prestare molta attenzione prima di modificare la DSU facendo venir meno la condizione di disabilità esclusivamente perché è trascorso il mese indicato per la revisione.
Il riconoscimento continua infatti a produrre i propri effetti nelle more del procedimento di revisione. L’INPS ribadisce questo principio anche nelle proprie disposizioni sulle prestazioni assistenziali soggette a revisione sanitaria.
E per l’Assegno di Inclusione?
La questione può assumere particolare rilevanza per le famiglie beneficiarie dell’Assegno di Inclusione (ADI).
La presenza nel nucleo di componenti con disabilità rientra tra gli elementi rilevanti per l’accesso alla misura e per la determinazione della relativa scala di equivalenza, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Nel 2026, inoltre, l’ADI può essere rinnovato, previa nuova domanda, per ulteriori periodi di 12 mesi. La legge di bilancio 2026 ha eliminato il precedente mese di sospensione tra un periodo e quello successivo; per la prima mensilità del rinnovo è previsto il 50% dell’importo spettante.
Di conseguenza, la mera circostanza che sia arrivata la data indicata nel verbale per la revisione non dovrebbe essere confusa con la perdita del requisito sanitario, finché il procedimento di revisione non abbia determinato un nuovo accertamento.
Naturalmente, qualora dalla successiva visita emergesse una modifica del riconoscimento sanitario, la situazione dovrà essere valutata alla luce del nuovo verbale e delle regole applicabili alla specifica prestazione.
La convocazione spetta all’INPS
Un altro aspetto merita di essere sottolineato.
Non è la famiglia che, alla scadenza indicata nel verbale, deve considerare automaticamente terminato il riconoscimento. La legge attribuisce all’INPS la competenza per la convocazione alla visita di revisione.
È comunque fondamentale non ignorare un’eventuale convocazione: la mancata presentazione alla visita senza adeguata giustificazione può comportare la sospensione e, successivamente, la revoca delle prestazioni e dei benefici collegati.
Una tutela importante per le famiglie
La ratio della norma è evidente: un ritardo dell’amministrazione non può trasformarsi automaticamente nella perdita di diritti per la persona con disabilità.
Una famiglia che possiede un verbale di Legge 104 con riconoscimento dell’handicap grave e indicazione di una futura revisione non deve quindi interpretare la data riportata sul documento come una sorta di “data di scadenza” oltre la quale tutti i benefici scompaiono automaticamente.
Finché si è nelle more della revisione, opera la tutela prevista dall’articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 90/2014.
È importante conoscere questa disposizione soprattutto quando sono in gioco ISEE, Assegno di Inclusione, permessi lavorativi e altre prestazioni o agevolazioni collegate alla condizione di disabilità.
Informare correttamente le famiglie significa evitare che la complessità burocratica o un semplice ritardo nella convocazione possano indurre il cittadino a rinunciare a diritti che la legge continua a tutelare.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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