Pensionati iscritti a NurSind, quota sindacale direttamente sulla pensione: ecco come funziona – Infermieristicamente


Pensionati iscritti a NurSind, quota sindacale direttamente sulla pensione: ecco come funziona

 

La convenzione sottoscritta il 23 giugno 2026 tra INPS e NurSind consente agli associati titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di versare il contributo sindacale mediante trattenuta sulla pensione, previa delega personale e volontaria. Esclusi pensione e assegno sociale. La convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2027 e disciplina anche revoca, controlli, costi e responsabilità.

Dal 23 giugno 2026 anche i pensionati iscritti a NurSind possono versare il contributo sindacale direttamente attraverso una trattenuta sulla pensione, a condizione che abbiano rilasciato una delega personale e volontaria. È questo il contenuto della convenzione sottoscritta tra l’INPS e l’organizzazione sindacale, illustrata dall’Istituto con la circolare n. 90 del 28 agosto 2026, che definisce nel dettaglio soggetti interessati, modalità di adesione, decorrenza, revoca, misura della quota associativa, controlli e rapporti finanziari tra le parti.

La convenzione, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027, non introduce un prelievo automatico per tutti i pensionati né una nuova trattenuta obbligatoria: il meccanismo si attiva esclusivamente per chi decide di aderire al sindacato o di mantenere l’iscrizione attraverso la pensione e sottoscrive una delega specifica alla riscossione.

Chi può utilizzare la trattenuta sulla pensione

Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri Fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS.

La possibilità riguarda anche i titolari di pensioni dirette, indirette o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate attraverso le Casse pensionistiche della Gestione pubblica, ampliando quindi la platea anche ai pensionati provenienti dal pubblico impiego.

Restano invece esclusi i titolari di pensione sociale e assegno sociale, perché la normativa di riferimento consente la riscossione sindacale sulle prestazioni pensionistiche derivanti da assicurazione obbligatoria.

Serve una delega personale e volontaria

La trattenuta non può essere applicata senza una scelta espressa del pensionato. Per autorizzare l’INPS a trattenere la quota associativa è necessario sottoscrivere una delega specifica, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. Nel documento devono essere indicati la misura del contributo sindacale e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali, mentre il pensionato deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

La delega viene quindi trasmessa telematicamente all’INPS.

Il principio è importante: il rapporto associativo resta tra il pensionato e il sindacato, mentre l’INPS svolge essenzialmente il ruolo di soggetto incaricato della riscossione e del successivo riversamento delle quote.

Se la delega viene presentata insieme alla domanda di pensione

La decorrenza varia in base al momento nel quale la delega viene presentata. Quando la delega alla riscossione viene presentata contestualmente alla domanda di pensione, la trattenuta produce effetti dalla stessa data di decorrenza della pensione. In questa situazione, i dati della delega vengono trasmessi all’INPS insieme alla domanda della prestazione.

Diverso è il caso del pensionato che riceve già il trattamento pensionistico e decide successivamente di aderire a NurSind attraverso la trattenuta.

In questo caso è l’organizzazione sindacale a trasmettere telematicamente all’INPS i dati della delega, allegando in formato digitale il documento sottoscritto e la copia di un documento d’identità in corso di validità.

La trattenuta decorrerà dalla prima rata di pensione non ancora estratta per il pagamento alla data di ricezione della delega. Per le pensioni delle Casse della Gestione pubblica, invece, la convenzione prevede che gli effetti si producano entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

 

La delega può essere revocata direttamente all’INPS

Il pensionato non resta vincolato alla trattenuta. Può infatti revocare la delega, comunicando direttamente all’INPS la propria volontà, indicando l’organizzazione sindacale interessata dalla revoca e gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Istituto deve elaborare la richiesta nel più breve tempo possibile e comunicarne l’acquisizione sia al soggetto che ha presentato la revoca sia al sindacato interessato.

La cessazione della trattenuta decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensionesuccessiva all’acquisizione della revoca.

La convenzione stabilisce inoltre che su una singola prestazione pensionistica possa essere attiva una sola delega sindacale alla volta. Se arriva una nuova delega mentre ne esiste già una a favore di un’altra organizzazione, quella nuova può produrre effetti soltanto se è stata preceduta dalla revoca della precedente.

Quanto viene trattenuto sulla pensione

La quota sindacale è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e di determinati assegni accessori riconosciuti ai grandi invalidi per servizio.

Le aliquote sono progressive:

  • 0,50% sulla parte di pensione fino all’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del trattamento minimo;
  • 0,35% sulla parte che supera il doppio del trattamento minimo.

Il meccanismo va letto correttamente: non significa che chi ha una pensione superiore al doppio del minimo paghi lo 0,35% sull’intero assegno. La convenzione prevede percentuali differenziate sui diversi scaglioni dell’importo lordo della pensione.

Un esempio per capire il calcolo

Se, per ipotesi, il trattamento minimo mensile fosse pari a 600 euro e un pensionato percepisse 1.500 euro lordi, la quota non verrebbe calcolata applicando un’unica percentuale a tutti i 1.500 euro. Sui primi 600 euro si applicherebbe lo 0,50%, sulla parte compresa tra 600 e 1.200 euro lo 0,40%, mentre sui restanti 300 euro lo 0,35%.

L’importo effettivo dipenderà naturalmente dal valore del trattamento minimo vigente nell’anno di riferimento e dall’ammontare lordo della pensione.

Anche la tredicesima è soggetta alla quota

Un altro elemento da non trascurare riguarda la tredicesima. La convenzione stabilisce infatti che la percentuale venga applicata alle singole rate di pensione, compresa la tredicesima. La trattenuta non interessa invece i trattamenti di famiglia comunque denominati e determinati assegni accessori corrisposti dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica ai grandi invalidi per servizio.

Cosa cambia concretamente per un pensionato NurSind

Per il pensionato il meccanismo è, in sostanza, semplice: chi intende aderire può autorizzare la trattenuta direttamente sulla pensione, evitando di effettuare autonomamente pagamenti periodici, mentre chi non desidera utilizzare il servizio non deve fare nulla.

La trattenuta non è automatica e non è obbligatoria, perché nasce sempre da una delega personale sottoscritta dal titolare della pensione e può essere successivamente revocata.

La convenzione, quindi, non incide sull’importo pensionistico di chi non aderisce e non estende la contribuzione sindacale ai pensionati in modo generalizzato, ma crea uno strumento di riscossione per gli associati che scelgono espressamente di utilizzarlo.

Il punto da ricordare

La novità introdotta dalla convenzione INPS-NurSind riguarda soprattutto la continuità dell’iscrizione sindacale anche dopo il pensionamento, attraverso un sistema di riscossione strutturato e gestito direttamente sulla prestazione pensionistica.

Dal punto di vista del pensionato, però, restano tre principi fondamentali: la delega deve essere volontaria, può essere attiva una sola delega per ciascuna pensione e la revoca può essere presentata direttamente all’INPS.

La convenzione resterà operativa fino al 31 dicembre 2027, salvo eventuali ipotesi di recesso, risoluzione o sospensione previste dal testo convenzionale.


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