Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2026, n. 24285. Pres. Rubino, Rel. Tassone
[1] Negoziazione assistita obbligatoria – compensi dell’avvocato.
Nei casi di negoziazione assistita c.d. obbligatoria, l’attività professionale prestata dal difensore nell’ambito della stessa non può essere qualificata come attività meramente eventuale o facoltativa, giacché in subiecta materia la negoziazione assistita va obbligatoriamente esperita per realizzare la condizione di procedibilità ai fini del successivo esercizio dell’azione giudiziale. Pertanto, una volta accertato l’effettivo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dalla legge, il giudice di merito deve procedere alla liquidazione del compenso secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al d.m. n. 55 del 2014, come introdotta dal d.m. n. 37 del 2018.
CASO
[1] La vicenda giunta all’attenzione della Cassazione trae origine da un giudizio di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale instaurato davanti al Giudice di Pace di Marano di Napoli all’esito dell’espletata procedura di negoziazione assistita c.d. obbligatoria.
Il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda ma, per quanto di interesse ai fini del presente commento, non riconosceva alla parte attrice i pur richiesti compensi relativi all’attività stragiudiziale svolta anteriormente all’instaurazione del giudizio, né quelli concernenti la espletata procedura di negoziazione assistita.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice di appello, rigettava il gravame proposto dalla parte attrice e, in particolare, rigettava nel merito il terzo e il quarto motivo di appello, concernenti, rispettivamente, il mancato riconoscimento dei compensi per l’attività stragiudiziale e per la procedura di negoziazione assistita, affermando che l’attività svolta nella fase antecedente al giudizio, in quanto funzionalmente connessa e strumentale all’esercizio dell’azione risarcitoria, non fosse suscettibile di autonoma liquidazione rispetto alle spese del giudizio, anche rilevando che l’appellante non aveva fornito prova né degli specifici esborsi autonomamente sostenuti, né dell’autonoma consistenza e rilevanza dell’attività professionale espletata nella fase stragiudiziale e nell’ambito della procedura di negoziazione assistita.
Avverso tale pronuncia, parte attrice interponeva ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 20 del d.lgs. n. 209 del 2005 e dell’art. 24 Cost., in relazione al mancato riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale e di negoziazione assistita.
Nel dettaglio, censurava l’impugnata sentenza nella parte in cui rigettava il terzo e il quarto motivo di appello, confermando il mancato riconoscimento delle somme richieste a titolo di compenso professionale per l’attività difensiva svolta anteriormente all’introduzione del giudizio, lamentando che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la liquidazione: i) dei compensi relativi all’attività di assistenza legale stragiudiziale prestata nella fase antecedente al giudizio, da determinarsi ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, Tabella 25, oltre rimborso spese generali e accessori di legge; ii) dei compensi spettanti per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, da liquidarsi ai sensi della Tabella 25-bis del medesimo d.m. n. 55 del 2014, introdotta dal D.M. n. 37 del 2018, oltre accessori di legge.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione giudica fondato il motivo di ricorso proposto.
Secondo i giudici di legittimità, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la controversia trae origine da un sinistro stradale e ricade, pertanto, nell’ambito delle materie per le quali il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In tale contesto, l’attività professionale svolta dal difensore per l’attivazione e la gestione della procedura non può essere qualificata come attività meramente eventuale o facoltativa, bensì quale attività imposta dall’ordinamento e necessaria per consentire l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Ne consegue che l’impugnata sentenza ha errato nel negare il ristoro dei relativi costi senza confrontarsi con la natura obbligatoria della procedura di negoziazione assistita e con la specifica disciplina dettata dal d.m. n. 37 del 2018 (su cui si tornerà infra).
Sul punto, la Suprema Corte ha poi distinto tra le ipotesi in cui la mediazione o la negoziazione assistita siano liberamente attivate dalla parte, nel qual caso la risarcibilità delle relative spese deve essere scrutinata secondo i principi generali in materia di danno emergente, mediante verifica della necessità, utilità e congruità dell’attività svolta, e quelle in cui tali procedure costituiscano, per espressa previsione normativa, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In quest’ultimo caso, nel quale ricade la fattispecie in esame, concernente una domanda risarcitoria derivante dalla circolazione dei veicoli, l’attività professionale prestata dal difensore nell’ambito della negoziazione assistita non può essere qualificata come attività meramente eventuale o facoltativa, giacché in subiecta materia la negoziazione assistita va obbligatoriamente esperita per realizzare la condizione di procedibilità ai fini del successivo esercizio dell’azione risarcitoria.
Pertanto, una volta accertato l’effettivo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dalla legge, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al d.m. n. 55 del 2014, come introdotta dal d.m. n. 37 del 2018.
L’impugnata sentenza viene cassata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, in applicazione dei principi di diritto indicati in motivazione.
QUESTIONI
[1] Con il provvedimento in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul regime delle spese di negoziazione assistita, affermando un importante principio sulla natura dei costi legati alla procedura di negoziazione assistita c.d. obbligatoria.
Nel dettaglio, la Cassazione ha chiarito che i compensi spettanti al difensore per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria non possono essere esclusi dalla liquidazione, poiché rappresentano un costo imposto dall’ordinamento e necessario per poter accedere alla tutela giurisdizionale.
Nella vicenda in esame, i giudici di merito avevano escluso il rimborso di tali costi, ritenendo che l’attività prestata in sede di negoziazione assistita fosse assorbita nella successiva fase processuale e che non fosse stata dimostrata la sua autonoma rilevanza, ma la Cassazione non ritiene di condividere tale impostazione.
Infatti, nelle controversie in cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’attività difensiva non può essere considerata meramente facoltativa o eventuale: al contrario, si tratta di un’attività richiesta dalla legge e indispensabile per consentire l’esercizio dell’azione giudiziaria.
È proprio la sua natura obbligatoria a rendere i relativi compensi professionali costi necessari per l’accesso alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutarne la liquidazione.
A ulteriore conferma di ciò, la Corte considera il d.m. 8 marzo 2018, n. 37, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che ha espressamente previsto una specifica remunerazione dell’attività difensiva prestata nell’ambito della negoziazione assistita. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 5 del citato decreto, rubricato “Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato”, è infatti previsto che «L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella», ossia la Tabella n. 25-bis, «Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita».
La previsione di una autonoma tabella parametrica per la negoziazione assistita conferma, sul piano sistematico, che il legislatore secondario ha attribuito rilievo e autonomia professionale all’attività difensiva svolta in tale sede, prevedendone espressamente la remunerazione.
Diversa è, invece, l’ipotesi in cui la mediazione o la negoziazione assistita siano attivate volontariamente dalla parte: in questi casi, il rimborso delle spese relative continua a essere subordinato alla verifica della loro necessità, utilità e congruità secondo i principi generali del danno emergente (secondo i principi affermati da Cass. civ., sez. un., n. 16990/2017; Cass. civ., n. 22241 del 2025).
In definitiva, quando la procedura di negoziazione assistita costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, i compensi dell’avvocato non rappresentano una spesa accessoria, ma un costo necessario per rendere effettivo il diritto di accesso alla giustizia.
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