#Finsubito news – Giustizia sportiva FIGC: il caso Allegri e la funzione della rapidità


Dall’espulsione in Napoli-Roma alle due giornate di squalifica, fino alla rinuncia al ricorso: il caso del tecnico azzurro consente di osservare da vicino un sistema di giustizia costruito intorno a un’esigenza peculiare, quella di decidere in tempi compatibili con il calendario delle competizioni

Nel calcio, il fischio finale dell’arbitro non sempre coincide con la conclusione della “partita giuridica”. Quanto avvenuto nei giorni scorsi a Massimiliano Allegri ne costituisce un esempio particolarmente interessante. Non soltanto per la notorietà del protagonista e per la rilevanza sportiva della sanzione, ma perché la vicenda consente di osservare concretamente il funzionamento di quella particolare forma di giustizia rappresentata dalla giustizia sportiva federale.

A seguito degli episodi verificatisi nel finale di Napoli-Roma, il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore del Napoli due giornate effettive di squalifica e un’ammenda di 10.000 euro. Secondo la motivazione pubblicata, la sanzione è stata determinata da una pluralità di condotte: un’espressione ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara al 45° del secondo tempo, una successiva espressione «gravemente irrispettosa» rivolta agli stessi negli spogliatoi e un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria. Le condotte risultano essere state rilevate, rispettivamente, dal Quarto Ufficiale, dal Direttore di gara e, quanto all’ultimo episodio, dai collaboratori della Procura federale.

Una vicenda apparentemente confinata alla cronaca calcistica diventa così un piccolo caso di studio: perché la giustizia sportiva decide così rapidamente? Su quali elementi decide? Quali garanzie spettano al tesserato? E, soprattutto, quanto assomiglia questo procedimento a quello celebrato davanti al giudice nel processo ordinario?

La vicenda prende le mosse dal finale particolarmente concitato della gara tra Napoli e Roma. L’espulsione dell’allenatore non ha esaurito, però, la rilevanza disciplinare della condotta.

Questo è il primo aspetto che merita di essere chiarito.

Il cartellino rosso costituisce infatti il provvedimento tecnico e immediato adottato sul terreno di gioco. La determinazione delle conseguenze disciplinari appartiene invece al Giudice Sportivo, chiamato a pronunciarsi sulla base degli atti ufficiali relativi alla gara.

Nel caso di Massimiliano Allegri, inoltre, la decisione non si è fondata esclusivamente sulla condotta che aveva dato luogo all’espulsione. Il Giudice Sportivo ha valorizzato anche ciò che sarebbe accaduto successivamente negli spogliatoi. È proprio l’insieme delle condotte descritte negli atti ufficiali ad avere determinato la squalifica per due giornate, accompagnata dall’ammenda.

Nella motivazione della squalifica non figura la frase attribuita ad Allegri relativa alla qualificazione della Roma alla Champions League nella precedente stagione. Si tratta di un profilo distinto da quelli sui quali il Giudice Sportivo ha fondato il provvedimento.

Questa distinzione è essenziale sul piano giuridico: la sanzione deve essere letta per le condotte effettivamente contestate e poste a fondamento della decisione, non per il complessivo clamore mediatico generato dal post-partita.

Per comprendere, poi, la “commisurazione della pena sportiva”, occorre abbandonare per un momento il lessico della cronaca e passare a quello dell’ordinamento sportivo.

Il Codice di giustizia sportiva FIGC non costituisce semplicemente un insieme di regole procedurali. Esso individua i soggetti sottoposti all’ordinamento federale, stabilisce obblighi di comportamento, tipizza gli illeciti disciplinari e disciplina le relative sanzioni. Le sue norme si applicano espressamente, fra gli altri, agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e agli ufficiali di gara[1].

Particolare rilievo assumono gli artt. 35 e 36 CGS[2], dedicati rispettivamente alle condotte violente e alle altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara.

La tutela rafforzata accordata agli ufficiali di gara risponde a una ragione sistematica facilmente comprensibile: l’arbitro e gli altri ufficiali assicurano sul terreno di gioco l’applicazione delle regole della competizione. Proteggerne l’autorità non significa pertanto tutelare semplicemente la persona fisica che esercita quella funzione, ma salvaguardare l’effettività stessa dell’ordinamento sportivo durante la competizione[3].

Da questa prospettiva, espressioni ingiuriose o gravemente irrispettose non sono considerate soltanto manifestazioni di nervosismo ma possono acquisire una specifica rilevanza disciplinare proprio perché rivolte a chi esercita la funzione arbitrale.

Nel caso in esame assume rilievo anche la successione delle condotte: non un singolo episodio isolato, secondo la ricostruzione recepita dal Giudice Sportivo, ma la condotta sul terreno di gioco seguita da quella contestata negli spogliatoi e dall’atteggiamento nei confronti di un dirigente avversario.

La squalifica di due giornate non appare quindi, nella logica del provvedimento, la mera conseguenza automatica del cartellino rosso ma costituisce la risposta disciplinare alla complessiva sequenza comportamentale risultante dagli atti ufficiali della gara.

Il valore del referto: perché la giustizia sportiva può essere così veloce

È qui che emerge una delle differenze più significative rispetto alla giustizia ordinaria. L’ordinamento sportivo deve conciliare due esigenze che possono entrare in tensione: da un lato, assicurare il diritto di difesa e il contraddittorio; dall’altro, produrre decisioni in tempo utile affinché abbiano ancora un significato nella competizione[4].

Non casualmente, l’art. 44 CGS[5] stabilisce che il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti e del contraddittorio, ma dispone contemporaneamente che giudici e parti cooperino alla realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive. La stessa disposizione precisa che le sanzioni devono possedere carattere di effettività e afflittività e, come regola, attribuisce natura perentoria ai termini processuali.

È probabilmente questa la chiave concettuale più interessante dell’intera vicenda.

La rapidità della giustizia sportiva non rappresenta un semplice accidente organizzativo ma è parte della sua stessa funzione[6].

La rapidità, naturalmente, non significa assenza di garanzie.

Il sistema FIGC prevede una vera articolazione degli organi di giustizia. L’art. 45 CGS individua, tra gli altri, Giudici Sportivi, Corte Sportiva d’Appello, Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello e Procura Federale, precisando che essi operano secondo principi di indipendenza, autonomia e terzietà.

Occorre però distinguere due grandi modelli. Il primo riguarda la giustizia disciplinare immediatamente collegata allo svolgimento delle gare: espulsioni, squalifiche e altri episodi risultanti dagli atti ufficiali vengono sottoposti al Giudice Sportivo. È il circuito nel quale si inserisce il caso Allegri. Il secondo riguarda procedimenti disciplinari più complessi, nei quali può entrare in gioco l’attività investigativa della Procura Federale e, successivamente, il giudizio davanti agli organi federali competenti.

La differenza non è soltanto terminologica. Nel primo caso la necessità di assicurare continuità alla competizione giustifica un modello particolarmente concentrato e rapido. Nel secondo può esservi spazio per un’attività istruttoria assai più articolata.

La decisione del Tecnico

Al provvedimento di squalifica, in un primo momento, il Napoli aveva reagito annunciando l’intenzione di proporre impugnazione. La società, dopo avere domandato l’accesso agli atti, aveva comunicato che avrebbe presentato ricorso contro le due giornate inflitte al proprio allenatore. Il riferimento all’accesso agli atti è tutt’altro che secondario dal momento che per valutare seriamente un’impugnazione occorre conoscere nella loro effettiva consistenza gli elementi che hanno condotto alla sanzione, a partire dai rapporti degli ufficiali di gara e dagli altri atti utilizzabili.

La difesa avrebbe potuto quindi sottoporre la decisione al vaglio della Corte Sportiva d’Appello, organo di secondo grado del sistema endofederale per questo tipo di controversie. Il Codice disciplina infatti il sistema dei Giudici Sportivi e delle successive impugnazioni nella Parte II, Titolo III.

La particolarità sta ancora una volta nei tempi. Nel caso Allegri, proprio la vicinanza del turno infrasettimanale rendeva evidente il problema dell’utilità concreta dell’impugnazione: il sistema processuale sportivo contempla termini e procedure particolarmente rapidi proprio perché una decisione pronunciata troppo tardi rischierebbe di equivalere, nei fatti, a una decisione inutile.

Ma la vicenda ha infine assunto una direzione diversa.

Il 27 ottobre Massimiliano Allegri ha comunicato di avere deciso di non presentare il ricorso. Con il suo consueto registro ironico, l’allenatore ha spiegato: «Non vorrei che alla fine me ne dessero quattro…», aggiungendo che ormai la priorità era tornare a pensare al campo.

La rinuncia rende quindi stabile, salvo profili ulteriori e distinti, l’effetto delle due giornate di squalifica già irrogate.

Due ordinamenti giuridici a confronto

Il caso consente di affrontare una questione che va molto oltre il calcio.

Visto dall’esterno, il sistema della giustizia sportiva può apparire sorprendentemente rapido. Tra la partita, la decisione disciplinare e l’eventuale fase di impugnazione possono trascorrere pochissimi giorni.

Ma sarebbe riduttivo contrapporre semplicemente la rapidità della giustizia sportiva alla lentezza di quella ordinaria.

I due sistemi rispondono a esigenze differenti. Il processo ordinario si occupa della tutela di beni e situazioni giuridiche che possono coinvolgere libertà personale, patrimonio e diritti fondamentali. Il procedimento sportivo opera, invece, all’interno di un ordinamento settoriale caratterizzato dalla necessità che le sue decisioni producano effetti mentre la competizione è ancora in corso.

Per questo il CGS prova a realizzare un difficile equilibrio tra il riconoscimento del diritto di difesa, contraddittorio, parità delle parti, motivazione e pubblicità della decisione, e la necessaria sinteticità degli atti, perentorietà dei termini ed effettività delle sanzioni.

Non si tratta, dunque, di una giustizia nella quale le garanzie vengono semplicemente sacrificate sull’altare della velocità. Piuttosto, esse vengono conformate alla particolare dimensione temporale dello sport agonistico[7].

La peculiarità del processo sportivo non sembra, allora, potersi esaurire nella sua maggiore celerità rispetto alla giurisdizione statale. Il profilo realmente caratterizzante risiede piuttosto nel rapporto funzionale che intercorre tra durata del procedimento ed effettività della decisione. In un ordinamento nel quale le situazioni giuridiche sono strutturalmente collegate alla successione delle competizioni, una tutela tardiva rischia di trasformarsi in una tutela soltanto nominale. Ne consegue che la concentrazione procedimentale e la perentorietà dei termini non costituiscono semplicemente deroghe alle garanzie processuali, ma strumenti attraverso i quali l’ordinamento sportivo tenta di conciliare garanzia ed effettività.

Ed è forse proprio questo il profilo più interessante che la squalifica di Massimiliano Allegri lascia emergere. Nel diritto sportivo il tempo non costituisce soltanto la cornice nella quale si svolge il procedimento. Diventa esso stesso una componente dell’effettività della tutela.

È una giustizia, in altre parole, necessariamente sincronizzata con il calendario.

>> Ndr. Segnaliamo il volume Il diritto sportivo, Sanino Mario, Ed. CEDAM, che si occupa di tutte le norme riguardanti il diritto dello sport, da quelle dell’ordinamento statale a quelle emanate dai soggetti che compongono il c.d. ordinamento sportivo, con una parte interamente dedicata al fenomeno della Giustizia Sportiva ed ai suoi rapporti con la giurisdizione statuale.


NOTE

[1] Per una ampia disamina, P. Sandulli (a cura di), Commento ragionato al Codice di Giustizia Sportiva, Torino, Giappichelli, 2025.

[2] Art. 35. Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara: “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione. 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica. 6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile. 7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi. 51”.
Art. 36. Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.

[3] Si veda E. Lubrano, L. Musumarra, Diritto dello Sport, Roma, 2017.

[4] Sul particolare regime probatorio degli atti degli ufficiali di gara, v. P. Sandulli, Acquisizione e valutazione della prova nel processo sportivo: profili problematici.

[5] Art. 44. Principi del processo sportivo: “1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”.

[6] Sul rapporto tra celerità, effettività della tutela e garanzie del giusto processo nell’ordinamento sportivo, v. P. Sandulli, M. Sferrazza, Il giusto processo sportivo, Milano, Giuffrè; L. Fiorello, Giustizia sportiva e “giusto processo”, in Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Palermo, n. 3/2008, pp. 17-36.

[7] Tra gli altri, L. Fiorello, Giustizia sportiva e “giusto processo”, in Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Palermo, n. 3/2008, pp. 17-36.


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