#Finsubito news – il potere di scelta del creditore


Il contributo esamina la scelta che il creditore compie, entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale, fra i beni individuati con la ricerca telematica dell’art. 492-bis c.p.c. Ricostruito lo spostamento del potere di individuazione dall’ufficiale giudiziario alla parte, si sostiene che la scelta non sia un semplice atto d’impulso ma la vera domanda di pignoramento, con cui il creditore fissa l’oggetto dell’espropriazione. Ne derivano alcune conseguenze: la scelta deve essere puntuale e nominativa, perché nel pignoramento presso terzi indicare un credito significa indicare chi lo deve; deve provenire dalla parte, non potendo l’ufficiale giudiziario interpretare rinvii generici al verbale; deve essere tempestiva, perché il termine è stabilito a pena di decadenza. Il lavoro mette in luce i limiti informativi delle banche dati, la decorrenza del termine da una comunicazione priva di garanzie di ricezione, la sorte del precetto, il caso del bene unico e i limiti di finalità che gravano sui dati non utilizzati. Si conclude indicando alcuni correttivi interpretativi e alcune proposte rivolte al legislatore.

1. Dieci giorni

È il fatidico termine entro cui il creditore, o meglio il suo difensore, deve decidere se e cosa aggredire, a partire da quando l’ufficiale giudiziario gli comunica l’esito delle ricerche telematiche[1]. In quei dieci giorni, che potrebbero apparire ad una prima lettura un passaggio secondario, si determina l’oggetto del pignoramento e, con esso, l’ambito dell’espropriazione.

Fino a quel momento, del patrimonio del debitore si sa poco o nulla. Dalla ricerca beni emerge invece un elenco concreto, qualche rapporto bancario, un datore di lavoro o un canone di locazione. Dinanzi a tutto questo manca, però, il dato più rilevante: l’entità attuale di ciò che si potrebbe pignorare. Soprattutto riguardo ai rapporti bancari, non è dato sapere se sia il debitore a dover denaro alla banca anziché il contrario[2].

Tra il 2014 e il 2022 il legislatore è intervenuto più volte sulla ricerca[3], ma della scelta che la segue si occupano solo due righe. L’art. 492-bis stabilisce che l’ufficiale giudiziario pignora «i beni scelti dal creditore»; l’art. 155-ter disp. att. concede dieci giorni per indicarli, pena la perdita di efficacia della richiesta. Come e quanto si possa scegliere, che cosa accada se si sceglie male, la legge non lo dice, come spesso accade nel libro III del codice di rito. Non essendo state rinvenute pronunce di legittimità sull’argomento, i tribunali hanno cercato di superare l’impasse ricorrendo a linee guida e protocolli per supplire alla lacuna; ovviamente, come accade sempre in questi casi, non sempre nello stesso modo[4].

Il silenzio sorprende, perché è in quel momento che si definisce l’oggetto dell’espropriazione. Mentre nel pignoramento mobiliare è l’ufficiale giudiziario a decidere quali cose apprendere[5], nel pignoramento presso terzi il creditore individua fin dall’inizio il terzo e il credito. Il procedimento dell’art. 492-bis separa invece il potere di acquisire le informazioni, proprio dell’organo esecutivo, da quello di determinare l’oggetto dell’espropriazione, che la legge rimette alla parte. Quella della parte è una scelta “al buio”, compiuta su dati raccolti da altri e su informazioni che non valgono neppure come presunzione dell’esistenza del credito (v. supra, nota 2).

Da qui la domanda da cui muove questo lavoro: l’indicazione dei beni è un semplice atto d’impulso, necessario perché il procedimento prosegua, oppure è l’atto con cui il creditore fissa l’oggetto dell’espropriazione, con tutto ciò che ne segue in termini di limiti, di errori e di rimedi? Comincerò da chi ha il potere di scegliere per passare, successivamente, all’esame della qualità delle informazioni su cui la scelta si fonda, del tempo concesso per esercitarla e dei limiti entro cui deve restare.

2. Chi sceglie: lo spostamento del potere di individuazione dall’ufficiale giudiziario alla parte

Il codice ha attribuito il potere di individuare i beni da pignorare a soggetti diversi, non sempre in modo lineare, a seconda della forma di espropriazione e dell’epoca.

Fino al 2006 la disciplina privilegiava il debitore: l’art. 517 voleva che il pignoramento cadesse di preferenza sulle cose da lui indicate, purché il creditore non ne avesse pregiudizio[6]. Era una regola di favore per l’esecutato, che operava anche quando il procedente, come gli consente l’art. 165 disp. att., avesse dichiarato di voler partecipare personalmente alle operazioni di pignoramento: la sua presenza gli consentiva soltanto di far valere il limite del pregiudizio, di per sé difficile da apprezzare al momento dell’accesso. Ne derivava il rischio che il pignoramento cadesse sui beni di minor valore o di più incerta liquidazione, con evidente sacrificio dell’effettività dell’esecuzione. A questa esigenza ha risposto la l. n. 52 del 2006. Da allora il criterio è l’attitudine del bene a tradursi in denaro: il pignoramento deve cadere sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, preferendo in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito di sicura realizzazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà. Entro questi criteri la valutazione spetta all’ufficiale giudiziario, che la compie al momento dell’accesso, senza stime né contraddittorio; il controllo è affidato all’opposizione agli atti esecutivi. Il creditore può indicare i luoghi in cui cercare e, per colpire cose che si trovano presso altri, deve ottenere l’autorizzazione del presidente del tribunale[7]; sulla scelta dei beni non ha invece alcun potere, nemmeno quando assiste di persona alle operazioni.

Nel pignoramento presso terzi la scelta spetta unicamente al creditore, che la compie prima di ogni verifica. È lui a indicare il terzo e le cose o le somme da questi dovute; la legge si accontenta anche di un’indicazione generica (art. 543, comma 2, n. 2). Sceglie, però, senza conoscere la consistenza del credito: indica chi presume essere debitore del proprio debitore, sia esso la banca presso cui sospetta l’esistenza di un conto, il datore di lavoro o il conduttore di un immobile, nella speranza che la dichiarazione del terzo si riveli positiva.

L’art. 492-bis segue uno schema diverso da entrambi. Nell’impianto del 2014 la ricerca e il pignoramento erano affidati all’ufficiale giudiziario: ottenuta l’autorizzazione e interrogate le banche dati, questi procedeva d’ufficio (commi 5 e 7) e la relazione al disegno di legge di conversione vi vedeva lo strumento per un’individuazione «virtuale» dei beni[8]. Il creditore entra in gioco soltanto quando la ricerca restituisce più di un bene (commi 8 e 9). In questi termini, come deroga al pignoramento d’ufficio, l’ha letta la prima dottrina, secondo cui in tal caso l’ufficiale giudiziario deve interpellare preventivamente il creditore[9].

A leggere la norma di seguito, il ruolo centrale spetta all’ufficiale giudiziario. Il comma 5 gli affida l’accesso ai luoghi dell’esecutato e gli adempimenti degli artt. 517, 518 e 520, da compiere «d’ufficio»; il comma 7 gli fa notificare, anche qui d’ufficio, il verbale al debitore e al terzo. In quei commi dell’indicazione del creditore non c’è traccia: trovato il bene, l’ufficiale giudiziario lo pignora e al procedente non resta che iscrivere a ruolo, senza che nessuno gli abbia chiesto se ciò gli convenga. Il soggetto individuato può essere un datore di lavoro in crisi o una banca presso cui il conto è in rosso; il credito, a sua volta, può essere già colpito da altri pignoramenti, o così compresso dai limiti dell’art. 545 da rendere somme irrisorie. L’espropriazione parte comunque in suo nome, con spese a suo carico, mettendolo di fronte a un’alternativa: coltivare un processo di cui non vede l’utilità, o lasciarlo estinguere pagandone il conto.

Il potere d’ufficio, però, è pieno solo quando la ricerca restituisce un unico bene oppure esclusivamente cose che si trovano nei luoghi del debitore, fra le quali sceglie lo stesso ufficiale giudiziario secondo l’art. 517. Basta invece che le voci siano più d’una fra i crediti e le cose presso terzi, o che appartengano a categorie diverse, perché la scelta torni al creditore (commi 8 e 9), al quale la legge rimette da quel momento la determinazione dell’oggetto dell’espropriazione. Accade, tuttavia, che questi vi rinunci in tutto o in parte: chiedendo che si pignori «tutto quanto risulta dal verbale» o, più spesso, «tutti i rapporti bancari» o «i redditi da lavoro», senza altra indicazione, egli rinvia al verbale della ricerca e rischia di riprodurre, nella fase finale, proprio quell’indeterminatezza che la scelta avrebbe dovuto sciogliere. Sulla sufficienza di un tale atteggiamento v. infra, § 5.

Anche quando si procede d’ufficio, il pignoramento di un credito modesto, o di un conto che si rivelerà in rosso, ha costi che l’istante deve anticipare, a cominciare dalle notifiche; e se il processo, una volta iscritto, si estingue, resta a suo carico anche il compenso dell’ufficiale giudiziario[10]. Si comprende perciò che il procedente voglia, probabilmente, essere interpellato anche quando la legge non lo prevede. Semmai è l’officiosità a sollevare dubbi: un pignoramento che parte senza che lo abbia voluto chi ne sopporta il costo mal si concilia con il principio della domanda, al quale anche il processo esecutivo resta soggetto (art. 99 c.p.c.; infra, § 5).

La lettura della scelta come eccezione alla regola del pignoramento d’ufficio è coerente, ma trascura due aspetti. Il primo è pratico: l’eccezione diventa la regola ogni volta che la ricerca restituisce più di una voce, come accade quando al conto corrente si affianca un rapporto di lavoro. Il secondo è sistematico. L’istanza con cui il creditore si rivolge all’ufficiale giudiziario è, di norma, un’istanza di ricerca e nient’altro. L’art. 155-ter disp. att., dal canto suo, stabilisce che in mancanza dell’indicazione dei beni «la richiesta di pignoramento perde efficacia». Parte della dottrina ha visto in questa formula la prova che una richiesta di pignoramento esista già prima della scelta, racchiusa nell’istanza di ricerca. Prima della riforma lo si affermava guardando soprattutto all’autorizzazione presidenziale: era il presidente del tribunale a disporre l’accesso alle banche dati, sicché non occorreva un’ulteriore richiesta di parte e l’istanza finiva per valere come istanza di pignoramento, «sia pur ad oggetto indeterminato»[11]. Soppressa l’autorizzazione per l’istanza ordinaria, l’argomento si è spostato sulla lettera dell’art. 155-ter, dalla quale si ricaverebbe che l’istanza configura una vera e propria richiesta di pignoramento[12].

Non credo che questa ricostruzione sia necessaria. La norma collega la perdita di efficacia alla «mancanza» dell’indicazione dei beni ed è dunque a quell’atto che la sanzione si riferisce. Letta così, la richiesta di pignoramento coincide con la scelta, perché è indicando i beni che il procedente chiede, per la prima volta, che si pignori. Il termine di dieci giorni diventa allora un termine di decadenza dal potere di scelta e la perdita di efficacia ne è la conseguenza: l’indicazione tardiva non vincola l’ufficiale giudiziario, che non potrà darvi corso; con essa si chiude il sub-procedimento dell’art. 492-bis[13]. L’espressione «perde efficacia», che evoca un atto già esistente, è poco felice; ricavarne una richiesta implicita, che nessuno ha formulato, significherebbe però forzarne il senso. Resta il caso del bene unico, nel quale il comma 7 fa procedere l’ufficiale giudiziario al pignoramento senza alcuna domanda di parte. È l’unica ipotesi in cui la legge fa a meno della richiesta ed è proprio lì che occorre recuperare il principio della domanda (§ 5). Una conferma viene, a ben vedere, da una disposizione estranea al codice di rito. L’art. 122 dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari dimezza il compenso dovuto per il pignoramento eseguito a norma dell’art. 492-bis quando le operazioni «non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta»[14]. Se la richiesta coincidesse con l’istanza di ricerca, quei quindici giorni comprenderebbero anche il tempo dell’interrogazione delle banche dati e i dieci giorni lasciati al creditore, che l’ufficiale giudiziario non governa. È più coerente farli decorrere dal giorno della scelta, quando l’ufficiale giudiziario sa finalmente che cosa pignorare. Nel bene unico, invece, dove una scelta non c’è, il termine non può che decorrere dal deposito dell’istanza. A mio avviso, dunque, la scelta è essa stessa la domanda esecutiva, con cui il procedente determina l’oggetto del pignoramento.

La riforma del 2022 ha accentuato questa impostazione. Sparita l’autorizzazione presidenziale, l’ufficiale giudiziario è diventato insieme destinatario della domanda, controllore dei suoi presupposti e autore della ricerca[15]. Gli è rimasto invece estraneo il potere di individuare i beni da pignorare. La ragione è comprensibile: chi interroga le banche dati dispone di più informazioni di quante ne avesse l’ufficiale giudiziario che accedeva ai luoghi del debitore; l’interesse del procedente, le spese che è disposto ad anticipare e i tempi che può permettersi di attendere restano però noti a lui soltanto.

Va segnalata, infine, un’asimmetria. Quando la ricerca individua più cose nella disponibilità di terzi, è il creditore a scegliere quali pignorare (comma 8). Se fra quelle cose ci fossero l’anello d’oro e il Picasso, la decisione spetterebbe dunque a lui, senza che sia affatto chiaro se debba valere anche in questo caso il criterio della pronta liquidazione. Quando invece le cose si trovano in luoghi appartenenti al debitore, il comma 5 richiama l’art. 517 e, con esso, la scelta dell’ufficiale giudiziario. Il medesimo bene soggiace così a criteri di individuazione eterogenei, la valutazione di convenienza della parte o il giudizio tecnico di pronta liquidabilità dell’ufficiale giudiziario, in ragione di un dato, il luogo in cui è custodito, del tutto estraneo alla funzione satisfattiva dell’espropriazione. Sul punto, come sull’ipotesi in cui la ricerca restituisca beni di entrambe le categorie, v. infra, § 5.

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[1] La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, a cura di D. Dalfino, Roma, 2016, 456 (già in Misure urgenti per la funzionalità e l’efficienza della giustizia civile, a cura di D. Dalfino, Torino, 2015).

[2] Cass., sez. III, ord. 9 maggio 2023, n. 12470, secondo cui le comunicazioni sulla sussistenza di «rapporti finanziari» risultanti dall’anagrafe tributaria «non valgono affatto a dare dimostrazione dell’esistenza di negozi di investimento in cui l’intermediario è debitore», poiché l’inserimento nella banca dati «non dà affatto conto della natura attiva o passiva del rapporto»: si ha «la notizia di un rapporto finanziario, ma non anche della determinante circostanza se in questo quel soggetto sia debitore o creditore».

[3] L’art. 492-bis è stato introdotto dall’art. 19 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ritoccato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ne ha infine modificato il comma 10. Per la prima stagione dell’istituto v. D. Micali, La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, in Giur. it., 2015, 1766 ss.; G.G. Poli, op. cit. Dopo la riforma, A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, 9ª ed., Milano, 2024, 550 ss.; A.M. Tedoldi, La riforma dell’esecuzione forzata. Le novità del d.lgs. n. 149/2022, in giustiziainsieme.it, 25 gennaio 2023, § 5; C. Delle Donne, Sul rifiuto del pignoramento per difetto di titolo esecutivo (ragionando intorno a Cass. n. 14478/2024), in judicium.it, 6 agosto 2024; A. Signorelli, sub art. 492-bis c.p.c. e artt. 155-bis, 155-ter e 155-quinquies disp. att. c.p.c., in La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di R. Tiscini, Pisa, 2023, 665 ss.; F. Vigorito, Qualche considerazione sulle procedure esecutive dopo la «riforma Cartabia», in Quest. giust., 2023, 1, 128 ss.; B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, 8ª ed., Torino, 2025; con taglio operativo, M.T. De Luca, La ricerca telematica dei beni da pignorare dopo la riforma Cartabia, Maggioli, 2023.

[4] V., tra le altre, le linee guida del Tribunale di Cassino (2 settembre 2024, in tribunale-cassino.giustizia.it), del Tribunale di Palermo, Sez. VI civile (n. 1/2024, 8 aprile 2024, in tribunale-palermo.giustizia.it; di seguito, linee guida palermitane), del Tribunale di Siena (gennaio 2026, in tribunale-siena.giustizia.it; di seguito, linee guida senesi) e quelle condivise a Torino dalla Sezione VIII civile – Esecuzioni mobiliari del Tribunale, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dall’UNEP presso la Corte d’appello (Linee guida per la trattazione dei pignoramenti presso terzi eseguiti dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c., sottoscritte tra il 27 novembre e il 4 dicembre 2024, in ordineavvocatitorino.it e in auge.it; di seguito, linee guida torinesi). Si tratta di indicazioni operative, prive di valore normativo, richiamate nel prosieguo soltanto a fini informativi.

[5] Art. 517 c.p.c.: tra un anello d’oro e un quadro di Picasso è l’ufficiale giudiziario a decidere quale apprendere; e il criterio della «più facile e pronta liquidazione» potrebbe persino fargli preferire il primo.

[6] Art. 517, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 5 della l. 24 febbraio 2006, n. 52, entrata in vigore il 1° marzo 2006 (art. 22): «Il pignoramento, quando non v’è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore».

[7] Art. 513, penultimo comma, c.p.c.

[8] Relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (A.S. n. 1612, XVII legislatura), sub art. 19, 15, secondo cui le informazioni apprese dalle banche dati sono «tali da consentire l’individuazione “virtuale” dei beni». Il passo è riportato anche da G.G. Poli, op. cit., 455, nota 63.

[9] G.G. Poli, op. cit., 456, secondo cui, a differenza dell’ipotesi in cui la ricerca abbia individuato un solo bene, l’ufficiale giudiziario «non può procedere immediatamente d’ufficio al compimento degli incombenti relativi al pignoramento» ma «è tenuto ad interpellare preventivamente il creditore».

[10] Art. 122, comma 4, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo sostituito dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132: in caso di estinzione del processo esecutivo il compenso dell’ufficiale giudiziario è posto a carico del creditore procedente ed è calcolato sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede; non è dovuto, invece, in caso di chiusura anticipata a norma dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. né di inefficacia del pignoramento a norma degli artt. 159-ter e 164-ter disp. att. c.p.c. V. G.G. Poli, op. cit., 459 s., che segnala anche, a p. 457, il rischio di condotte strumentali del creditore, su cui infra, § 4.

[11] D. Longo, La ricerca telematica dei beni da pignorare e l’efficacia nel tempo dell’atto di precetto, in Riv. dir. proc., 2016, 454 ss., spec. 458 s., secondo cui l’istanza al presidente era «altresì sostitutiva dell’istanza di pignoramento, sia pur ad oggetto indeterminato», perché con l’autorizzazione il presidente «dispone» che l’ufficiale giudiziario acceda alle banche dati.

[12] C. Delle Donne, op. cit., secondo cui l’art. 155-ter, comma 2, disp. att. c.p.c. «fa chiaramente intendere che l’istanza di accesso telematico ex art. 492-bis cpc configura una vera e propria richiesta di pignoramento».

[13] Sul piano operativo v. le linee guida torinesi, cit. (supra, nota 4), § 1, punti 1 e 2, che fanno invitare sempre il creditore a confermare la richiesta di procedere al pignoramento e, nei casi dei commi 8 e 9, fanno perdere efficacia alla richiesta se la conferma non giunge entro dieci giorni dall’invito.

[14] Art. 122, comma 2, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162: il compenso «è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta».

[15] La Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (in Gazz. uff., 19 ottobre 2022, n. 245, suppl. straord. n. 5), 83, spiega che «è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l’ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento». Sui poteri di controllo dell’ufficiale giudiziario v. Cass., sez. III, ord. 23 maggio 2024, n. 14478, che li circoscrive alle carenze formali manifeste del titolo, pur ravvisando nel 492-bis riformato un’eccezione; in senso critico C. Delle Donne, op. cit.; G. De Cesare, Sull’irrifiutabilità del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario. Considerazioni sparse (e perplesse) a proposito di Cass., 23 maggio 2024, n. 14478, in judicium.it, 15 novembre 2024; M. Pilloni, L’eccessiva leggerezza della logica dell’ufficiale giudiziario quale mero «organo ausiliario-subordinato», capace di legittimare un’esecuzione condotta sine titulo, in judicium.it, 30 ottobre 2024.



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