Una norma antielusiva nata quando l’imposta sulle donazioni era stata soppressa ma viene ancora applicata dall’Agenzia delle Entrate. Perde un rinvio ormai superato ma restano dei dubbi.
Chi riceve in dono azioni, obbligazioni o quote di società ne eredita anche la storia fiscale. Quando le vende, la plusvalenza si calcola sul costo sostenuto dal donante.
Accanto a questa regola generale ce n’è una meno nota. Se la vendita avviene entro cinque anni dalla donazione, l’imposta si determina come se la donazione non ci fosse mai stata.
La norma risale al 2001 e una parte degli operatori la considerava superata[1]. Nel 2026 però l’Agenzia delle Entrate l’ha applicata in due risposte a interpello. Dal 1° gennaio 2027 si leggerà nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Il quadro che segue si basa sui testi vigenti al 30 ottobre 2026.
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1) Il costo fiscale di chi riceve titoli in dono
Per le plusvalenze su partecipazioni e titoli, il Tuir stabilisce che in caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante[2].
Il donatario non riparte dal valore indicato nell’atto. Subentra nel costo storico di chi ha donato.
Questa regola non ha limiti di tempo. La plusvalenza maturata in capo al donante non si cancella con la donazione, passa al donatario ed emerge quando lui vende. In successione invece conta il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta.
2) La norma antielusiva del 2001
L’art. 16, comma 1, della L. 18 ottobre 2001, n. 383 aggiunge un secondo livello[3]. Riguarda chi riceve per donazione o altra liberalità valori mobiliari compresi nel campo dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.
Se li cede entro i cinque anni successivi, paga l’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta. Lo stesso vale per chi li riceve a sua volta gratuitamente dal donatario.
Dall’imposta si scomputano le imposte eventualmente pagate sull’atto secondo l’art. 13, comma 2, della stessa legge. Lo scomputo non compare più nel testo che dal 2027 sostituisce la norma (v. par. 5).
La L. 383/2001 aveva soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni[4].
La relazione al disegno di legge, citata dall’Agenzia, temeva che le donazioni esenti venissero usate solo per ridurre le imposte dovute alla vendita dei titoli.
La circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001 ha qualificato la disposizione come antielusiva[5].
Cosa ha detto l’Agenzia nel 2026
Con la risposta n. 17 del 23 gennaio 2026 l’Agenzia ha applicato la norma a un caso concreto e ne ha chiarito tre aspetti[6].
Il caso riguardava una S.r.l. immobiliare, posseduta per il 60 per cento da un cittadino italiano residente in Svizzera e per il 40 per cento dalla sorella, residente in Italia.
Le quote erano state della madre, che nel 2020 ne aveva apportato la nuda proprietà a un trust con trustee in Svizzera.
Beneficiari erano i due figli. Il figlio era anche protector, con poteri ampi: nominava e revocava il trustee ed esprimeva pareri e consensi su diverse decisioni.
Nel 2022 il trust è stato sciolto e la nuda proprietà è stata distribuita ai due figli, in esenzione dall’imposta di donazione.
Un acquirente aveva proposto di comprare il 100 per cento della società. Il figlio ha chiesto all’Agenzia se la vendita, anche della sola nuda proprietà, rientrasse nella norma.
L’ambito. Coincide con quello dell’art. 5 del D.Lgs. 461/1997: le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, soggetti all’imposta sostitutiva del 26 per cento. Rientrano anche le quote di S.r.l. e la cessione della sola nuda proprietà.
L’effetto. Il beneficiario calcola il reddito con gli stessi criteri che avrebbe seguito il donante e paga l’imposta come se il donante avesse venduto direttamente.
Il termine. I cinque anni partono dal trasferimento formale al beneficiario. Nel caso esaminato l’Agenzia ha considerato il trust interposto rispetto alla madre. Ha ritenuto decisivo che l’atto istitutivo consentisse al protector di limitare fortemente il trustee: la madre poteva così influenzare la gestione e interporre uno schermo nel possesso dei beni.
L’apporto del 2020 non l’aveva quindi spossessata. Il termine è partito dalla distribuzione del 2022, quando le quote sono passate ai figli.
L’Agenzia ha anche escluso che la norma potesse essere disapplicata. Il figlio sosteneva che non vi fosse alcun vantaggio fiscale e invocava la convenzione Italia-Svizzera, che assegna la tassazione delle plusvalenze allo Stato di residenza di chi vende.
Per l’Agenzia l’operazione rientra tra quelle che il legislatore voleva evitare: una società italiana, un trust svizzero interposto da un soggetto residente e un’attribuzione in esenzione dall’imposta di donazione.
La plusvalenza maturata fino al 2022 va quindi tassata in Italia, come se a vendere fosse stata la madre, residente.
Con la risposta n. 152 del 31 luglio 2026 l’Agenzia è tornata sulla norma, in un caso di partecipazioni donate in esenzione dall’imposta di donazione[7]. Secondo la stampa specializzata, vi ha ricondotto l’eventuale cessione a terzi di una quota di minoranza entro cinque anni dall’ultima donazione[8].
3) Perché la regola conta ancora
La ragione originaria è venuta meno. Nel 2001 le plusvalenze su partecipazioni qualificate e non qualificate avevano aliquote diverse.
Oggi, per le partecipazioni l’imposta sostitutiva è del 26 per cento in entrambi i casi[9].
Anche l’imposta sulle donazioni è di nuovo in vigore. Per questo parte della dottrina riteneva la norma implicitamente abrogata[10]. Le risposte del 2026 vanno nella direzione opposta.
Gli effetti pratici emergono in situazioni particolari. La prima riguarda donante e donatario con residenza fiscale diversa, come nella risposta n. 17. La seconda è un’ipotesi: il donatario con minusvalenze proprie[11].
Se la vendita si considera fatta dal donante, resta da capire se il donatario possa compensarle. Nei documenti esaminati l’Agenzia non si è pronunciata.
C’è poi il caso dei fondi comuni e degli ETF. Per le quote di fondi il provento positivo è reddito di capitale, mentre le perdite sono redditi diversi.
La norma rinvia all’imposta sostitutiva sui redditi diversi: se e in che misura riguardi le quote non risulta chiarito nei documenti esaminati.
4) Dal 2027 nel nuovo Tuir
Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, si applica dal 1° gennaio 2027.
La regola passa all’art. 305, intitolato «Disposizioni antielusive». Si trova nel capo dedicato all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi[12].
Il testo riproduce l’art. 16, comma 1, con due differenze. Il campo di applicazione si legge ora attraverso il rinvio all’imposta sostitutiva dell’art. 304 del nuovo testo unico. Inoltre scompare il diritto allo scomputo delle imposte pagate sull’atto ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 383/2001.
Il legislatore della riforma ha quindi conservato la regola, eliminando il riferimento a un prelievo del 2001 che non è più in vigore.
Non è chiaro comunque se il conferimento in società delle partecipazioni donate valga come cessione ai fini della norma[13].
Restano aperte anche la posizione delle quote di fondi comuni ed ETF e l’uso delle minusvalenze del donatario. Alcuni commentatori hanno chiesto di abrogare la norma[14], ma il testo unico l’ha mantenuta.
Per chi riceve titoli in dono, il termine dei cinque anni resta un elemento da considerare quando si valutano le conseguenze fiscali di una vendita.
L’articolo descrive le norme vigenti alla data indicata. Non costituisce consulenza fiscale né consiglio di investimento.
5) NOTE
[1]F. Ricci, «Disposizione antielusione per le cessioni infra-quinquennali di partecipazioni ricevuta per donazione», EC News, 9 febbraio 2026 (fonte professionale).
[2]D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, comma 6 (testo vigente fino al 31 dicembre 2026).
[3]L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 16, comma 1.
[4]L. 383/2001, art. 13, comma 1.
[5]Circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001 e relazione al disegno di legge AS 373, come richiamate nella risposta n. 17/2026.
[6]Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 17 del 23 gennaio 2026.
[7]Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026.
[8]M. Aicardi, «Partecipazioni donate in esenzione: torna l’art. 16, Legge n. 383/2001», EC News, 7 ottobre 2026 (fonte professionale).
[9]Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 17 del 23 gennaio 2026.
[10]F. Ricci, «Disposizione antielusione per le cessioni infra-quinquennali di partecipazioni ricevuta per donazione», EC News, 9 febbraio 2026 (fonte professionale).
[11]M. Aicardi, «Partecipazioni donate in esenzione: torna l’art. 16, Legge n. 383/2001», EC News, 7 ottobre 2026 (fonte professionale).
[12]D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 305 (fonte: art. 16, comma 1, L. 383/2001), in G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26/L.
[13]M. Aicardi, «Partecipazioni donate in esenzione: torna l’art. 16, Legge n. 383/2001», EC News, 7 ottobre 2026 (fonte professionale).
[14]M. Aicardi, «Partecipazioni donate in esenzione: torna l’art. 16, Legge n. 383/2001», EC News, 7 ottobre 2026 (fonte professionale).
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