Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, l’amministrazione finanziaria può ricorrere al metodo sintetico nei confronti del coltivatore diretto che dichiari solo reddito agrario e dominicale solo quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere l’esistenza di ulteriori fonti di reddito. Gli acquisti di beni funzionali all’attività di coltivazione e di allevamento, pacificamente svolta, nonché la restituzione del finanziamento fondiario per l’acquisto del terreno agricolo, non costituiscono elementi estranei a tale configurazione. I beni strumentali all’esercizio dell’impresa non rilevano ai fini dell’accertamento sintetico.
Il Fatto
Con avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno di imposta 2003, l’Agenzia delle entrate recuperava a imposizione maggior Irpef nei confronti di un contribuente, imprenditore agricolo, sulla base di investimenti patrimoniali realizzati negli anni dal 2001 al 2005. La Commissione tributaria provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva invece l’appello erariale e rigettava l’originario ricorso.
La CTR rilevava che nell’avviso si dava atto di investimenti patrimoniali in compartecipazione con il coniuge per euro 607.216,81, di un contratto di finanziamento fondiario, di acquisti di beni per l’attività di agricoltore e allevatore e di un autoveicolo, senza che il contribuente avesse fornito prova della capacità economica giustificativa. Contro tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la decisione della CTR per aver dato rilevanza, ai fini dell’accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, ad acquisti di beni funzionali all’attività di coltivazione e allevamento, e quindi non estranei alla configurazione reddituale prospettata, con riguardo agli acquisti di materie prime e alla restituzione del finanziamento fondiario per l’acquisto del terreno agricolo.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando Cass. n. 12192/2002, si afferma che l’amministrazione può procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione del coltivatore diretto solo quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata — disponibilità di autoveicoli non inerenti all’attività agricola, tenore di vita — si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile. Si richiama altresì la portata della Corte costituzionale n. 377 del 1995, secondo cui il tenore di vita sproporzionato rispetto al dichiarato non legittima ulteriori accertamenti ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario correttamente quantificato.
Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 6952/2006, Cass. n. 22426/2016, Cass. n. 10385/2009, Cass. n. 23497/2016, nonché Cass. n. 7005/2003 e Cass. n. 7008/2003. Da tali arresti si ricava che, a fronte dell’accertamento dell’Ufficio, il contribuente può sempre dimostrare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, che il maggior reddito determinato sinteticamente deriva dallo sfruttamento del fondo. Ne consegue che i beni strumentali all’esercizio dell’impresa non rilevano ai fini dell’accertamento sintetico.
La CTR non ha tenuto conto di tali principi, indicando con motivazione apodittica il testo dell’art. 38 e la ricorrenza dei relativi presupposti, pur dando atto che gli elementi presuntivi erano costituiti dalle spese per il finanziamento fondiario e dagli acquisti effettuati per l’attività di agricoltore e allevatore.
Il terzo motivo, esaminato preventivamente e fondato, assorbe il secondo. La CTR, pur dando atto che la CTP aveva ritenuto rilevante la circostanza che l’autovettura non era stata oggetto di compravendita ma di leasing, con costo diverso da quello indicato nell’avviso, ha del tutto omesso di esaminare tale circostanza potenzialmente decisiva. Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo e terzo motivo, con assorbimento del secondo, e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.
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