#Finsubito news – l’inchiesta della Procura di Roma e i profili penali internazionali


Le due missioni della Global Sumud Flottilla, entrambe interrotte dall’intervento della Marina militare israeliana, si sono svolte nell’autunno 2025 e nella primavera del 2026 e, nonostante nessuna delle due sia riuscita a consegnare materialmente i beni di prima necessità a Gaza, i promotori e gli analisti ne sottolineano il valore politico e simbolico, capace di riaccendere i riflettori dei media internazionali sulla crisi umanitaria della Striscia. In particolare, ci si è anche chiesto, a seguito di numerose denunce pervenute, se tale comportamento dello Stato ebraico potesse configurare i reati di sequestro di persona, di danneggiamento, di tortura, lesioni personali aggravate, di competenza della Procura della Repubblica di Roma per le imbarcazioni battenti bandiera italiana, ai sensi dell’art. 8 del codice penale (delitto politico commesso all’estero), il cui comma 3 prevede che “agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino”.

Secondo i magistrati romani, le imbarcazioni hanno subito degli “abbordaggi navali avvenuti in violazione del diritto internazionale”, a seguito dei quali i membri dell’equipaggio e gli attivisti sono stati sottoposti a trattamenti degradanti e violenze. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati figurano anche i ministri pro-tempore della Difesa Israel Katz e della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir.

Diritto penale e processo, Direzione scientifica: Spangher Giorgio, Palazzo Francesco, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina – La Rivista segue l’evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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1. Le due missioni della Global Sumud Flottilla

La Global Sumud Flotilla (“Flottiglia del Ṣumūd globale”) è un’iniziativa umanitaria internazionale dalle forti connotazioni politiche portata avanti da alcuni settori della società civile  con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza, rifornire di viveri e medicinali la popolazione palestinese affetta dalla carestia come conseguenza dei combattimenti nella Striscia e cercare di stabilire un corridoio umanitario.

Tra la fine di agosto e settembre 2025, circa 40 imbarcazioni sono salpate da diversi porti del Mediterraneo, tra cui Barcellona, Genova, Otranto, Catania, Augusta, Tunisi e Syros.

A bordo viaggiavano più di 500 attivisti provenienti da 44 delegazioni nazionali, inclusi medici, giornalisti e figure di rilievo internazionale (come l’ambientalista Greta Thunberg). La missione trasportava centinaia di tonnellate di aiuti umanitari essenziali, tra cui cibo, acqua e medicinali.

Come riportato dalle testimonianze dirette dei partecipanti, la marina militare israeliana ha intercettato e bloccato la flotta in acque internazionali nei giorni 1 e 2 ottobre. Durante le operazioni, le forze israeliane hanno preso il controllo delle imbarcazioni e requisito le attrezzature di bordo e, successivamente, attivisti, politici e giornalisti che erano imbarcati sono stati condotti al porto di Ashdod, una città israeliana a sud di Tel Aviv a circa 40 chilometri dalla Striscia di Gaza, dove sono stati identificati dalle autorità israeliane. Da qui sono stati trasferiti in una prigione ad alta sicurezza, quella di Ketziot, nel deserto del Negev nel sud di Israele, che è nota per le condizioni di detenzione particolarmente dure.

Nonostante il blocco del 2025, l’iniziativa è proseguita anche nel maggio 2026, arrivando a mobilitare una flotta ancora più ampia (circa 71 imbarcazioni). Nel giugno 2026, una delle navi della Flotilla è persino riuscita a forzare il blocco navale e a raggiungere le coste di Gaza.

Durante le operazioni le forze navali israeliane non hanno atteso l’avvicinamento alla Striscia, ma hanno intercettato la flotta a oltre 960 chilometri da Gaza abbordando circa 22 imbarcazioni al largo di Creta (in piena zona SAR della Grecia) e nei pressi di Cipro. L’intervento in acque internazionali è stato definito dagli attivisti e da diversi parlamentari europei come un “atto di pirateria internazionale”. Gli attivisti fermati (più di 400 civili di circa 40 nazionalità) hanno denunciato di essere stati sottoposti a pestaggi, insulti, umiliazioni sistemiche e privazioni. Una volta trasferiti coattivamente in territorio israeliano, sono stati trattenuti prima del definitivo rilascio e rimpatrio.

2. I provvedimenti della Procura della Repubblica di Roma

La Procura della Repubblica di Roma ha iniziato a iscrivere formalmente le autorità israeliane nel registro degli indagati a partire dal 7 e 8 giugno 2026, per poi allargare l’inchiesta all’intera catena di comando il 16 ottobre 2026.

Secondo gli elementi raccolti a seguito degli esposti presentati da circa 50 cittadini italiani rimpatriati, la condotta delle forze israeliane avrebbe violato i diritti fondamentali e il diritto internazionale.

Durante la fase di abbordaggio, i militari avrebbero preso il controllo dei mezzi con la forza, provocando il danneggiamento e l’inagibilità di diverse imbarcazioni, sequestrando le apparecchiature di comunicazione e le telecamere di bordo.

I magistrati di Piazzale Clodio hanno formalmente iscritto nel registro degli indagati ben 14 esponenti di spicco delle autorità israeliane, ricostruendo l’intera catena di comando politica, militare e penitenziaria.

Il fascicolo d’indagine, aperto in seguito agli esposti presentati, ipotizza reati di estrema gravità:

  • tortura e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (art. 613-bis del c.p.);
  • sequestro di persona (art. 605 c.p.) con le circostanze aggravanti previste dagli articoli 112 c.p. (numero di persone concorse nel reato superiore a cinque) e 585 c.p. (uso delle armi);
  • lesioni personali aggravate (art. 582 c.p., in combinato disposto con l’art. 583 c.p. -lesioni gravi o gravissime) e l’art. 585 c.p. (aggravanti speciali);
  • rapina (art. 628 c.p.), la confisca delle barche e dei viveri potrebbe configurare il reato in relazione al sequestro di beni personali e attrezzature giornalistiche. Nell’evento di cui si discute potrebbe configurarsi una rapina propria (art. 628, comma 1, c.p.) perché la violenza o la minaccia sono stati contestuali alla sottrazione della cosa. Le aggravanti sono consistite nell’uso di armi da guerra (rapina a mano armata, art. 628, terzo comma, n. 1);
  • danneggiamento con pericolo di naufragio per le modalità violente con cui sono stati condotti gli abbordaggi in acque internazionali (art. 429 c.p.).

L’aspetto più rilevante a livello internazionale dell’iniziativa della magistratura romana è il coinvolgimento diretto dei massimi vertici del governo e della sicurezza di Israele. Tra i 14 indagati figurano, infatti, Israel Katz, in qualità di Ministro della Difesa e Itamar Ben-Gvir, Ministro della Sicurezza Nazionale (nei suoi confronti pesa anche l’accusa specifica di aver rivolto parole di scherno e umiliazione agli attivisti nel porto di Ashdod mentre si trovavano immobilizzati, inginocchiati e con le mani legate), i massimi vertici dell’IDF (le Forze di Difesa Israeliane), inclusi i comandanti della Marina Militare e i responsabili della Polizia israeliana e dell’Amministrazione Penitenziaria (il servizio carcerario incaricato della detenzione temporanea degli attivisti prima del rimpatrio).

L’indagine ha superato i confini italiani assumendo una dimensione europea. Infatti, l’agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria, Eurojust, ha istituito e coordinato un tavolo di incontro formale tra le autorità giudiziarie di diversi Paesi membri. Durante questi vertici è stato sancito che le violenze denunciate dagli attivisti si configurano come violazioni del diritto internazionale e reati perseguibili all’interno della cornice giuridica comunitaria.

Trattandosi della fase delle indagini preliminari, la magistratura sta continuando a raccogliere materiale probatorio, file video e testimonianze per accertare le singole responsabilità individuali, fermo restando il principio di presunta innocenza per tutti gli indagati fino a un eventuale giudizio definitivo.

I magistrati hanno disposto l’acquisizione di tutti i supporti video dell’arrembaggio e della detenzione (compresi i filmati propagandistici diffusi dalle autorità israeliane) e hanno avviato una massiccia serie di audizioni protette per ascoltare le testimonianze dirette dei cittadini italiani rientrati. Per raccogliere prove all’estero e interloquire ufficialmente con le autorità coinvolte, la Procura ha ottenuto il via libera per l’invio di rogatorie internazionali

Va sottolineato che, pur trattandosi di eventuali delitti commessi all’estero, nel caso specifico potrebbe sussistere il criterio di collegamento sancito dall’art. 8 del codice penale (delitto politico commesso all’estero). La norma precisa al terzo comma che “agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.

Si sottolinea che la definizione di delitto politico data dall’art. 8 del codice penale. va letta alla luce dell’art. 10 della Costituzione secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. E tra tali norme va ricordata la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge n. 848/1955, che obbliga gli Stati contraenti al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto ad un processo equo, il diritto a non essere sottoposto a tortura.

In base ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione (ex multis, cfr. sentenza n. 23181 del 17 maggio 2004), la privazione della libertà dei cittadini italiani imbarcati sulla Flotilla e la confisca dei loro beni potrebbe offendere un interesse politico dello Stato e i diritti fondamentali degli stessi cittadini, garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico.

Tuttavia, per consentire l’intervento dei giudici italiani non è indispensabile la presenza dei responsabili sul nostro territorio, ma è necessaria la richiesta del Ministro della giustizia ai sensi del citato l’art. 8 c.p. e si applica sia ai delitti politici che ai delitti comuni, rispettando le eccezioni stabilite dalla legge. 

A tale proposito, è probabile che l’attuale ministro della Giustizia non effettuerà la prescritta richiesta considerato il giudizio negativo del governo sull’intera vicenda e il rapporto di sostanziale alleanza con lo Stato di Israele.

3. Conclusioni

Alcuni autori hanno sostenuto la tesi secondo la quale i membri italiani dell’equipaggio della Flotilla avrebbero violato il codice penale italiano, in particolare l’articolo 244, che prevede la reclusione per chi commette il reato di “atti ostili verso uno Stato estero” (V. Azzolini, L’equipaggio della Flotilla ha violato il codice penale italiano?, in Pagella Politica del 1° ottobre 2025).

Tale norma stabilisce che “chiunque, senza l’approvazione del governo, compie atti ostili contro uno Stato estero, esponendo l’Italia al pericolo di guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra inizia davvero, la condanna può arrivare fino all’ergastolo.

Se invece gli atti ostili “turbano solo le relazioni con un governo estero” o mettono lo Stato italiano e i suoi cittadini “al pericolo di rappresaglie o ritorsioni”, la pena varia da tre a dodici anni, che diventano da cinque a quindici in caso di rottura diplomatica o di effettive ritorsioni.

Escludendo l’ipotesi dell’arruolamento definito dal codice penale come “un atto di ingaggio di soggetti armati, che ponga in essere un rapporto di subordinazione o di servizio, gratuito o retribuito” che in questo caso non sembra configurarsi, l’analisi va indirizzata sulla nozione di “atti ostili”.

Si tratta di un reato di pericolo in quanto non è necessario che i rischi indicati dalla norma si verifichino realmente, ma è sufficiente che non siano remoti o ipotetici. In altre parole, la condotta deve avere una concreta idoneità a generare almeno uno degli eventi considerati dalla legge, cioè esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra, a una grave crisi diplomatica o a rappresaglie e ritorsioni.

Perché si configuri il reato di “atti ostili” è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di compiere l’atto ostile, sapendo di non avere l’approvazione del governo e accettando la possibilità di esporre l’Italia ai rischi elencati dalla norma.

In passato, alcune sentenze (ex plurimis Cassazione Penale, sentenza n. 36776 del 1° luglio 2003) hanno chiarito che non bastano iniziative civili non armate, cioè forme di ostilità soltanto “politiche” o simboliche. Gli atti ostili non coincidono dunque con la disobbedienza civile non violenta, ma richiedono una ostilità qualificata, fatta di condotte concrete e operative, capaci di esporre l’Italia ai pericoli previsti dalla legge.

Pertanto, perché possa applicarsi l’articolo 244 del codice penale all’equipaggio della Flotilla dovrebbero ricorrere alcune condizioni, ossia la mancata approvazione del governo, il carattere ostile dell’atto, la sua destinazione contro uno Stato estero e il rischio di compromettere i rapporti bilaterali tra l’Italia e quello Stato, in questo caso Israele.

Innanzitutto, va dato per certo che non vi sia l’approvazione del governo italiano all’iniziativa in quanto il presidente del Consiglio, tra gli altri, ha criticato più volte l’operazione di cui trattasi.

In secondo luogo, è difficile sostenere che una condotta di disobbedienza civile non violenta, volta ad affrontare il blocco navale con una partecipazione umanitaria, possa essere considerata un “atto ostile” nel senso richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza. Se l’azione dei membri della flottiglia è stata civile, disarmata e non violenta – con una navigazione dichiaratamente umanitaria, nessuna resistenza alle unità navali e nessun coordinamento operativo con una parte belligerante – potrebbero mancare gli elementi per qualificarla come “atto ostile” sul piano penale.

Quanto alla possibilità che l’Italia sia esposta ai rischi indicati dalla legge, e quindi a un deterioramento dei rapporti bilaterali con Israele, finora nessuno dei due Stati ha minacciato di interrompere gli accordi esistenti o sono state annunciate ritorsioni contro l’Italia. Non sembra quindi esserci un rischio concreto di peggioramento delle relazioni diplomatiche.

La valutazione sarebbe diversa se le persone imbarcate sulla Flottilla avessero opposto resistenza violenta durante l’abbordaggio; in quel caso l’articolo 244 del codice penale potrebbe astrattamente trovare applicazione, perché si tratterebbe di veri e propri atti ostili, con la possibilità effettiva di provocare rappresaglie o una grave crisi diplomatica per l’Italia.

Si può quindi ritenere che, tentare di rompere il blocco navale imposto da Israele è comunque un atto legittimo, perché illegittimo sarebbe il blocco stesso e dunque non vi sarebbe alcuna violazione di norme.

Va però sottolineato che la valutazione di legittimità sul piano internazionale non esclude l’applicabilità dell’articolo 244 del codice penale, qualora ne ricorrano le condizioni. In altre parole, anche se nel diritto internazionale “forzare” il blocco fosse ritenuto legittimo perché il blocco stesso è considerato illegittimo, ciò non eliminerebbe di per sé l’eventuale rilevanza penale.

La norma interna si applica infatti quando vi sia un atto oggettivamente ostile, non autorizzato dalle autorità italiane, idoneo a esporre lo Stato italiano a un pericolo di guerra, a gravi ritorsioni o a complicazioni internazionali. La valutazione di liceità internazionale di un comportamento non coincide con quella penale interna; l’articolo 244 non richiede, infatti, che l’atto sia vietato dal diritto internazionale, ma che sia “ostile” e pericoloso per i rapporti esterni dell’Italia. Tuttavia, tale interpretazione potrebbe considerarsi esclusa dall’esito delle indagini della Procura di Roma.

Resta, tuttavia, da affrontare la questione della legittimità del blocco navale imposto da Israele. Il Manuale di San Remo sul diritto internazionale del mare del 1994 lo definisce come una misura di guerra con cui una potenza belligerante impedisce, con la forza navale, l’accesso o l’uscita da porti e coste nemiche. Per essere lecito il blocco navale deve essere dichiarato e notificato, effettivo, imparziale, proporzionato, non può affamare i civili né negare beni essenziali e deve consentire l’accesso di aiuti umanitari.

Sulla legalità del blocco israeliano, i giudizi sono stati contrastanti. La Commissione delle Nazioni Unite sull’assalto alla nave “Mavi Marmara” del 31 maggio 2010, che causò la morte di dieci attivisti turchi, lo riconobbe come misura di sicurezza, valutazione confluita nel “Rapporto Palmer” del 2011. Diversamente, il Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite concluse che fosse illegale, per il suo impatto sproporzionato sui civili e per le violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze israeliane.

Negli ultimi anni altri organismi delle Nazioni Unite, tra cui l’Alto commissario per i Diritti umani, la Corte internazionale di giustizia e le Commissioni internazionali indipendenti d’inchiesta delle Nazioni Unite del settembre 2025 e del giugno 2026, hanno ribadito che le restrizioni israeliane agli aiuti, incluso il blocco navale, violano il diritto internazionale umanitario, in base a cui si deve comunque garantire alla popolazione civile dei territori occupati l’accesso a beni e viveri essenziali.

Infatti, lo Stato di Israele ha ratificato le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 nel 1951 e l’articolo 59 della Quarta Convenzione di Ginevra prevede espressamente l’obbligo di consentire azioni di soccorso umanitario verso le popolazioni occupate. Ciò nonostante, dal 2008 le autorità israeliane hanno impedito quasi tutti i tentativi di portare gli aiuti via mare alla popolazione di Gaza.

I provvedimenti adottati dalla Procura di Roma sul caso della “Global Sumud Flotilla” offrono diversi spunti di riflessione di natura giuridica, geopolitica e umanitaria.

In primo luogo l’intervento dei magistrati romani riafferma il principio della “giurisdizione universale” e della tutela dei propri cittadini. Quando reati gravi come il sequestro di persona o la tortura vengono commessi ai danni di cittadini italiani (o su navi che battono bandiera italiana), la Procura ha il dovere e il diritto di indagare, a prescindere dal luogo geografico in cui i fatti sono avvenuti o dalla nazionalità degli autori.

Inoltre, l’allargamento delle indagini al reato di tortura, introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n. 110/2017 che ha aggiunto gli articoli 613-bis e 613-ter al codice penale. rappresenta un passaggio formale e simbolico rilevante. Questa fattispecie di reato non è soggetta a prescrizione in molti contesti internazionali e certifica la gravità delle violenze e delle privazioni denunciate dagli attivisti durante lo stato di fermo.

Tuttavia, non si può negare che l’iscrizione nel registro degli indagati di figure di primo piano come i ministri israeliani della Difesa e della Sicurezza Nazionale sollevi interrogativi sulla reale efficacia pratica dei provvedimenti. Da un lato, dimostra l’indipendenza della magistratura italiana rispetto alle logiche della diplomazia politica; dall’altro, si scontra con il tema delle immunità funzionali e con la quasi totale certezza che le autorità israeliane respingeranno le rogatorie, rendendo difficile un futuro processo in presenza.

L’architettura dell’inchiesta si basa, quindi, sulla combinazione tra testimonianze dirette e prove digitali (video dei cellulari, dirette streaming, filmati ufficiali). In un’epoca di forte polarizzazione dell’informazione, la Procura sta provando a cristallizzare una verità giudiziaria oggettiva basata su riscontri concreti, sottraendo il caso alla propaganda politica di entrambe le parti.

In conclusione, l’azione della Procura di Roma si muove sul delicato confine tra l’obbligatorietà dell’azione penale per la difesa dei diritti umani e i limiti oggettivi che il diritto internazionale e la geopolitica impongono quando si indagano esponenti di Stati sovrani.

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