Il fornitore che ha versato l’IVA a seguito di accertamento, ma non è riuscito a recuperarla dal cliente mediante la rivalsa e le successive azioni giudiziali, può chiederne il rimborso all’Erario. La Cassazione esclude invece la nota di variazione quando l’insoluto riguarda la sola imposta e non il corrispettivo. Restano necessarie l’estraneità del cedente alla frode e l’assenza di rischi per il gettito.
Rivalsa IVA da accertamento: il fornitore che ha versato l’IVA accertata, ma non è riuscito a recuperarla dal cliente mediante la rivalsa e le successive azioni giudiziali, può chiederne il rimborso all’Erario. Occorre, però, che sia estraneo alla frode e che non sussista alcun rischio di perdita di gettito.
Nel contributo odierno diamo notizia di una recentissima ordinanza della Cassazione, che è intervenuta sul tema delle modalità di recupero dell’Iva addebitata in rivalsa dal cedente al cessionario. Con l’ordinanza n. 26724 del 12 ottobre 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sulle modalità di recupero dell’IVA versata dal cedente a seguito di accertamento e successivamente addebitata in rivalsa al cessionario.
Rivalsa IVA da accertamento: il caso esaminato
Il caso è quello di una società che aveva effettuato cessioni in regime di non imponibilità IVA, nei confronti di una società che aveva presentato false dichiarazioni d’intento per effettuare i propri acquisti.
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IVA accertata
Il fornitore aveva versato integralmente l’IVA dovuta dopo l’accertamento fondato su false dichiarazioni d’intento.
Rivalsa non riscossa
L’imposta addebitata al cliente ai sensi dell’articolo 60 non era stata pagata.
Niente nota di credito
Il mancato incasso della sola IVA non determina una riduzione della base imponibile dell’operazione.
Azioni di recupero
Il fornitore deve dimostrare di aver esercitato la rivalsa e intrapreso le conseguenti azioni giudiziali.
Rimborso possibile
Se il recupero risulta infruttuoso, il fornitore estraneo alla frode può chiedere il rimborso all’Erario.
Gettito tutelato
Il rimborso è riconoscibile soltanto se non comporta una duplicazione o una perdita di gettito fiscale.
Le false dichiarazioni d’intento del cessionario
La società cedente era risultata, però, estranea alla frode realizzata dal cessionario e, per regolarizzare la propria posizione, aveva aderito alla procedura di definizione agevolata degli avvisi di accertamento (articolo 2 del D.L. n. 119/2018) e, conseguentemente, aveva pagato, in forma ridotta, sanzioni e interessi, ed assolto l’IVA in misura integrale.
Avvalendosi poi dell’istituto della rivalsa a seguito di accertamento (art. 60 comma 7 del decreto Iva), l’imposta assolta era stata, quindi, addebitata alla società cessionaria, la quale però non aveva provveduto a corrisponderla al fornitore.
A seguito di ciò, la società cedente aveva emesso una nota credito per sola IVA e presentato una domanda di rimborso all’Erario.
Il diniego di rimborso dell’Agenzia delle Entrate
L’Ufficio aveva però negato il rimborso, non soltanto a motivo dell’avvenuta definizione agevolata, ma anche ritenendo che l’imposta dovesse essere recuperata mediante l’istituto della rivalsa di cui al detto art. 60 comma 7.
In opposizione del diniego del rimborso, scaturiva il contenzioso che arriva appunto in Cassazione.
La nota di variazione non può riguardare la sola IVA
Secondo la Suprema Corte, il cedente non aveva il diritto di emettere una nota di credito, poiché la variazione è legittimata esclusivamente da una riduzione della base imponibile (conseguente, ad esempio, al mancato pagamento del corrispettivo) e non dal mancato recupero della sola imposta. In altre parole, la legge (iva) consente la variazione in diminuzione nella sola ipotesi in cui l’operazione “viene meno in tutto o in parte” o se la base imponibile viene ridotta in conseguenza di una delle fattispecie ivi disciplinate ovvero nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario in una delle ipotesi commentate dal successivo comma 4.
Non è contemplata invece la possibilità di procedere alla variazione nel caso di mancato versamento della sola Iva (in assenza del corrispettivo): la riduzione della base imponibile è possibile solo se, a seguito dell’operazione, “il soggetto passivo non percepisce una parte o la totalità del corrispettivo”.
Quando il fornitore può chiedere il rimborso all’Erario
La pronuncia distingue quindi due rimedi. La nota di variazione prevista dall’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 non è utilizzabile, perché il corrispettivo dell’operazione è stato pagato e l’insoluto riguarda esclusivamente l’IVA successivamente addebitata. Resta invece possibile, in presenza delle condizioni indicate dalla Corte, chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta rimasta definitivamente a carico del cedente.
Il principio interessante è quindi che iI cedente può ottenere il rimborso dell’IVA quando, pur avendo esercitato la rivalsa e intrapreso le conseguenti azioni giudiziali, non sia riuscito a recuperare l’imposta dal cessionario, purché sia rimasto estraneo alla frode e risulti escluso il rischio di perdita di gettito. La Cassazione richiede non una semplice richiesta di pagamento, ma l’esercizio della rivalsa e delle conseguenti azioni giudiziali.
La definizione agevolata non impedisce il rimborso
Al riguardo, e per inciso, la Corte ha chiarito che il diritto al rimborso non è ostacolato dalla scelta del soggetto passivo di assolvere l’Iva mediante adesione alla definizione agevolata, poiché in tale procedura l’imposta è dovuta in via integrale.
Neutralità dell’IVA e assenza di perdita di gettito
Mediante il rimborso, è garantito il principio di neutralità del tributo, poiché esso non può gravare sul fornitore in via definitiva. Se l’Iva rimanesse a carico del fornitore, sarebbe violato anche il principio secondo cui l’Erario non può riscuotere a titolo di Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo, come sostenuto dalla giurisprudenza unionale.
In conclusione, sulla rivalsa IVA da accertamento
La rivalsa resta il primo rimedio a disposizione del fornitore, ma quando il recupero dell’imposta diventa concretamente impossibile, il principio di neutralità impedisce che l’IVA definitivamente versata rimanga a carico dell’operatore estraneo alla frode.
Danilo Sciuto
Martedì 3 novembre 2026
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📌 BOX OPERATIVO – Le condizioni per chiedere il rimborso per rivalsa IVA da accertamento
Il fornitore può valutare la domanda di rimborso quando:
- ha versato definitivamente l’IVA accertata;
- ha esercitato la rivalsa nei confronti del cliente;
- ha intrapreso le conseguenti azioni giudiziali di recupero;
- le iniziative sono risultate infruttuose;
- è rimasto estraneo alla frode;
- non sussiste alcun rischio di perdita di gettito per l’Erario.
Il semplice mancato pagamento della fattura di rivalsa non rende automaticamente rimborsabile l’imposta.
🔎 FOCUS TECNICO – Perché non si può emettere la nota di variazione
La variazione in diminuzione prevista dall’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 presuppone che venga meno, in tutto o in parte, l’operazione o il relativo corrispettivo.
Nel caso esaminato, il corrispettivo originario era stato incassato. L’insoluto riguardava soltanto l’IVA successivamente addebitata in rivalsa. Non essendosi ridotta la base imponibile, la nota di variazione non poteva essere emessa.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE – Prima la rivalsa, poi il rimborso
Il fornitore deve innanzitutto esercitare la rivalsa prevista dall’articolo 60 del decreto IVA e documentare le azioni intraprese per recuperare l’imposta.
Soltanto dopo l’esito infruttuoso di tali iniziative può essere valutata la domanda di rimborso all’Amministrazione finanziaria, allegando la documentazione che dimostri l’impossibilità del recupero e l’assenza di duplicazioni o perdite di gettito.
❓ FAQ rivalsa IVA da accertamento
Il mancato pagamento dell’IVA da parte del cliente consente sempre il rimborso?
No. Occorre dimostrare l’esercizio della rivalsa, l’infruttuosità delle conseguenti azioni giudiziali, l’estraneità del cedente alla frode e l’assenza di perdita di gettito.
Il fornitore può emettere una nota di variazione per la sola IVA non riscossa?
No. Se il corrispettivo originario è stato pagato e l’insoluto riguarda soltanto l’imposta addebitata successivamente, manca una riduzione della base imponibile.
La definizione agevolata dell’accertamento impedisce il rimborso?
No. La definizione prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 119/2018 non impedisce il rimborso, perché l’IVA oggetto dell’accertamento è stata versata integralmente.
È sufficiente inviare un sollecito di pagamento al cliente?
Di regola no. Il principio affermato dalla Cassazione fa riferimento all’esercizio della rivalsa e alle conseguenti azioni giudiziali risultate infruttuose.
Perché il rimborso tutela la neutralità dell’IVA?
Perché l’IVA non deve gravare definitivamente sul fornitore, che opera come collettore dell’imposta per conto dello Stato.
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