#Finsubito news – Ravvedimento speciale CPB 2020-2023: scadenze e rate


Il ravvedimento CPB 2020-2023 è riservato ai contribuenti ISA che rinnovano il concordato preventivo biennale per il 2026-2027. Il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026 disciplina opzione, versamenti e rateazione: la prima o unica rata dovrà essere pagata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. La scelta può riguardare una o più annualità e richiede un’attenta valutazione dei costi, degli atti ostativi e dei termini di accertamento.

Terminato il periodo dei dichiarativi, negli studi professionali si è chiamati ad esaminare il cosiddetto “ravvedimento per le annualità pregresse”. l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative del ravvedimento CPB per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023. La misura è riservata ai contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027. L’opzione potrà essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, anche con pagamento in un massimo di 10 rate mensili.

Ravvedimento speciale CPBChi può accedere al ravvedimento speciale CPB 2020-2023

Si tratta di un istituto sostanzialmente condonistico, che viene riproposto dal Legislatore, sebbene per i soli contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l’adesione per il 2026-2027. L’opzione dunque non ha rilevanza per chi ha aderito al concordato per la prima volta nel 2026-2027. Più in particolare, e a meno di chiarimenti contrari, la possibilità di accedere al regime del ravvedimento 2020-2023 è limitata ai soggetti che abbiano concluso “fisiologicamente” il biennio concordato 2024-2025 (in assenza di cause di cessazione e di decadenza) e che rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo.

Recentemente è stato pubblicato il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre, che ha definito modalità e termini per l’esercizio dell’opzione.

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Solo per chi rinnova
Il ravvedimento è riservato ai soggetti ISA che rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027.

Annualità selezionabili
È possibile scegliere separatamente una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023.

Scadenza
La prima o unica rata deve essere versata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Fino a 10 rate
Il pagamento può essere suddiviso in un massimo di 10 rate mensili di pari importo.

Atti ostativi
PVC, schemi di accertamento e atti di recupero notificati prima del pagamento possono impedire il perfezionamento.

Conti separati
Costo e convenienza devono essere verificati per ogni annualità, considerando anche la proroga dei termini di accertamento.

Quali annualità possono essere definite con il Ravvedimento speciale CPB

In relazione al CPB 2024-2025, il regime del ravvedimento interessava i periodi dal 2018 al 2022, mentre, in relazione al CPB 2025-2026, il regime del ravvedimento ha interessato i periodi dal 2019 al 2023. Per i soggetti legittimati, gli anni definibili sono adesso i periodi d’imposta dal 2020 al 2023, annualità nelle quali i contribuenti devono aver applicato gli ISA oppure aver dichiarato una causa di esclusione quale la diffusione del COVID-19, le condizioni di non normale svolgimento dell’attività, e l’esercizio di multiattività, con ricavi delle attività non considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente superiori al 30% dei ricavi complessivi dichiarati.

Schematicamente:

  • applicazione ordinaria degli ISA;
  • esclusione dovuta alla diffusione del Covid-19;
  • periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  • esercizio di più attività, con ricavi delle attività non considerate dall’ISA dell’attività prevalente superiori al 30% dei ricavi complessivi.

Perché la definizione del 2023 assume particolare rilievo

In merito agli anni di imposta, si noti come il 2023 sia l’anno sul quale è stata calibrata la proposta del CPB 2024-2025; il rischio, per quell’anno, era dunque che un accertamento fosse capace di far emergere un reddito superiore di oltre il 30% rispetto a quello dichiarato, travolgendo il CPB e soprattutto i suoi effetti. Una importante opportunità, dunque, per chi può mettere al riparo il 2023 dall’accertamento.

Come si calcolano le imposte sostitutive

Invariate sia le percentuali di incremento utilizzate per determinare la base imponibile e aliquote applicabili all’imposta sostitutiva, sia le riduzioni previste per i periodi di imposta 2020 e 2021.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva non coincide con l’intero reddito dichiarato, ma con il maggior reddito determinato applicando al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato una percentuale di incremento collegata al punteggio ISA conseguito nella singola annualità.

Sul maggior reddito così determinato si applicano le aliquote sostitutive del 10, 12 o 15%. Per il 2020 e il 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, l’imposta risultante è ridotta del 30%.

Tabella riepilogativa

Punteggio ISA della singola annualità Incremento del reddito o del valore della produzione dichiarato Aliquota sostitutiva redditi 2022-2023 Aliquota effettiva redditi 2020-2021 dopo la riduzione del 30%
Pari a 10 5% 10% 7%
Pari o superiore a 8 e inferiore a 10 10% 10% 7%
Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 20% 12% 8,4%
Pari o superiore a 4 e inferiore a 6 30% 15% 10,5%
Pari o superiore a 3 e inferiore a 4 40% 15% 10,5%
Inferiore a 3 50% 15% 10,5%

Ai fini IRAP, la percentuale di incremento è la stessa prevista in funzione del punteggio ISA. Sul maggior valore della produzione netta si applica l’aliquota sostitutiva del 3,9%, ridotta al 2,73% per il 2020 e il 2021.

Imposta sostitutiva IRAP Annualità 2022-2023 Annualità 2020-2021
Aliquota applicata al maggior valore della produzione netta 3,9% 2,73%

Il calcolo del Ravvedimento speciale CPB in formula

La base imponibile può essere determinata con la seguente formula: Reddito dichiarato × percentuale di incremento prevista per il punteggio ISA

L’imposta dovuta è quindi pari a: Base imponibile incrementale × aliquota sostitutiva

Ad esempio, con un reddito dichiarato di 100.000 euro e un punteggio ISA pari a 7:

  • incremento applicabile: 20%;
  • base imponibile dell’imposta sostitutiva: 20.000 euro;
  • imposta sostitutiva per il 2022 o il 2023: 2.400 euro, pari al 12% di 20.000 euro;
  • imposta sostitutiva per il 2020 o il 2021: 1.680 euro, dopo la riduzione del 30%.

Annualità con una causa di esclusione dagli ISA

Subito dopo l’esempio precedente inserire anche questa tabella, perché l’articolo comprende tra i beneficiari alcuni contribuenti che, nelle annualità interessate, non disponevano di un punteggio ISA.

Situazione dichiarata nell’annualità Incremento del reddito e del valore della produzione Aliquota sostitutiva redditi Aliquota sostitutiva IRAP
Causa di esclusione collegata alla pandemia – 2022 e 2023 25% 12,5% 3,9%
Non normale svolgimento dell’attività – 2022 e 2023 25% 12,5% 3,9%
Multiattività oltre il 30% – 2022 e 2023 25% 12,5% 3,9%
Causa di esclusione collegata alla pandemia – 2020 e 2021 25% 8,75% 2,73%
Non normale svolgimento dell’attività – 2020 e 2021 25% 8,75% 2,73%
Multiattività oltre il 30% – 2020 e 2021 25% 12,5% 3,9%

Per il 2020 e il 2021, la riduzione del 30% prevista per le cause di esclusione connesse alla pandemia o al non normale svolgimento dell’attività non si applica alla causa di esclusione relativa alla multiattività.

Come esercitare l’opzione con il modello F24

L’opzione si esercita distintamente per ciascuna annualità, presentando il modello F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.

Il modello deve riportare: l’annualità cui si riferisce il versamento; il numero complessivo delle rate; i codici tributo, che verranno istituiti con successiva risoluzione.

La scadenza del 15 marzo 2027

La presentazione del modello F24 relativo alla prima o unica rata deve avvenire dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Redditi d’impresa e di lavoro autonomo

I contribuenti che, nell’annualità interessata, hanno conseguito sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo possono accedere al regime soltanto esercitando l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

I dati disponibili nel Cassetto fiscale

Per determinare la base imponibile delle imposte sostitutive si considerano i dati delle dichiarazioni presentate, anche ai fini ISA, alla data del 12 agosto 2026, ossia quella dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 148/2026.

Ravvedimento speciale CPB e termini di accertamento

Per agevolare i conteggi, l’Agenzia mette a disposizione, per ciascuna annualità, gli elementi e le informazioni in proprio possesso. Il contribuente e gli intermediari delegati possono consultarli, quando disponibili, nel Cassetto fiscale. Si rileva come il prospetto messo a disposizione dall’Agenzia non tiene conto di particolari condizioni del contribuente che potrebbero far sì che il 2020 e il 2021 non siano di fatto “ravvedibili”, essendo già spirati i termini di decadenza per l’accertamento (si pensi ad esempio al punteggio ISA, o a chi, ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/15, abbia comunicato all’Agenzia delle entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli incassi sia i pagamenti di importi superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciati). Tra l’altro, tale scadenze si intrecciano con la proroga disposta per chi ha fruito del CPB: si tratta insomma di far bene i conti per evitare di sanare annualità già decadute il 31/12/2025.

Pagamento in unica soluzione o a rate

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in un massimo di 10 rate mensili di pari importo. In caso di rateazione, sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.

Quando il ravvedimento si perfeziona

Per ciascuna annualità, l’opzione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Il ritardo nel pagamento delle rate successive

Il versamento tardivo di una rata diversa dalla prima non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione se effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva.

Gli atti che impediscono il perfezionamento del ravvedimento speciale CPB

Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento della prima o unica rata interviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento, oppure atti di recupero di crediti inesistenti.

In conclusione

Prima di esercitare l’opzione è quindi indispensabile confrontare il costo della definizione con il rischio concreto di accertamento per ciascuna annualità, verificando anche l’esistenza di atti già notificati e la sostenibilità dell’eventuale piano rateale. Attenzione anche ai tempi: coem sopra indicato l’opzione potrà essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 ma l’eventuale notifica di atti (qui sopra menzionalti) da parte Agenzia entrate impedisce il perfezionamento… quindi un atto notificato ad esempio entro il 31/12/2026 non permette di avvalersi del ravvedimento speciale, la cui opzione decorre da 1/1/2027.

 

Danilo Sciuto

Giovedì 5 novembre 2026

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📌 BOX OPERATIVO – Le verifiche prima del pagamento del Ravvedimento speciale CPB

Prima di presentare il modello F24 occorre verificare:

  • il rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027;
  • l’applicazione degli ISA o la presenza di una causa di esclusione ammessa;
  • le annualità che si intende definire;
  • la correttezza dei dati dichiarativi disponibili al 12 agosto 2026;
  • l’eventuale produzione congiunta di reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • la presenza di PVC, schemi di atto o atti di recupero;
  • la convenienza tra pagamento immediato e rateazione.

🔎 FOCUS TECNICO – La proroga dei termini di accertamento

Il rinnovo del CPB 2026-2027 comporta la proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di accertamento. Per le annualità 2020-2023 effettivamente definite attraverso il ravvedimento speciale CPB, i termini sono invece prorogati al 31 dicembre 2029. La valutazione di convenienza non può quindi basarsi esclusivamente sui termini ordinari di decadenza.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE

Il ravvedimento speciale CPB non deve essere valutato come un’opzione indistinta per tutte le annualità. Il contribuente può selezionare i singoli periodi d’imposta, ma deve verificare separatamente il costo della definizione, il rischio fiscale residuo, l’esistenza di atti ostativi e la capacità di completare il piano rateale. Il mancato perfezionamento espone nuovamente l’annualità all’accertamento e non consente di recuperare quanto già versato.

❓ FAQ – Ravvedimento speciale CPB 2020-2023

Da inserire dopo le conclusioni operative.

Chi può accedere al ravvedimento CPB 2020-2023?
I soggetti ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026.

Può accedere chi aderisce al CPB per la prima volta nel 2026-2027?
No. La norma richiede il rinnovo dell’adesione e non la prima applicazione del concordato.

È obbligatorio definire tutti gli anni dal 2020 al 2023?
No. L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna annualità.

Quando deve essere presentato il modello F24?
Il pagamento della prima o unica rata deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027.

Quante rate sono ammesse?
Il pagamento può essere suddiviso in un massimo di 10 rate mensili di pari importo.

Che cosa accade se una rata successiva è pagata in ritardo?
Il ritardo non determina la decadenza se la rata viene versata entro la scadenza di quella immediatamente successiva.

Quali atti impediscono il perfezionamento?
Tra gli atti rilevanti figurano i processi verbali di constatazione, gli schemi di atto di accertamento e gli atti di recupero di crediti inesistenti notificati prima del pagamento della prima o unica rata.

Le annualità definite possono ancora essere accertate?
La definizione limita l’attività di accertamento, ma non attribuisce una protezione assoluta in presenza delle cause espressamente previste dalla legge.

 

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