Titoli e fondi in successione: costo fiscale dell’erede, minusvalenze e ritenuta su OICR


Il dossier del defunto contiene azioni con una forte plusvalenza latente, un BTP e un ETF in perdita. 

Il defunto aveva accumulato anche minusvalenze, il classico zainetto fiscale. 

Gli eredi fanno tre domande: 

  1. si paga qualcosa quando i titoli passano ai loro dossier, 
  2. da quale costo partono se vendono, 
  3. e le perdite del defunto servono a compensare i loro guadagni?

Le risposte cambiano con lo strumento. 

Per azioni e obbligazioni il passaggio agli eredi è neutro ai fini delle imposte sui redditi. 

Per fondi ed ETF armonizzati no: il trasferimento è trattato come una cessione ai fini della ritenuta. 

Su un punto la regola è uguale per tutti: le minusvalenze del defunto non si ereditano.

Ecco come funziona, con i riferimenti da citare e i punti che restano aperti.

1) Azioni e obbligazioni: il passaggio agli eredi non è una cessione

I redditi diversi di natura finanziaria si realizzano con la cessione a titolo oneroso, con il rimborso o con la chiusura dei rapporti[1]. 

La successione non rientra in nessuno di questi casi. Gli eredi acquistano i titoli a titolo gratuito, quindi la plusvalenza maturata dal defunto non viene realizzata e non viene tassata.

Non c’è dunque imposta sostitutiva quando i titoli passano dal dossier del defunto a quelli degli eredi. 

Vale per azioni, obbligazioni e per gli altri strumenti i cui guadagni sono redditi diversi. 

Per fondi ed ETF, come si vedrà, la regola è un’altra.

Resta da capire da quale costo l’erede partirà quando venderà. È il punto che conta di più.

2) Il costo fiscale dell’erede: il valore dichiarato in successione

Nella successione di un residente in Italia, in caso di vendita successiva l’erede non eredita il costo storico del defunto. 

Assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione[2]. Per i titoli esenti da quell’imposta, come i titoli del debito pubblico[3], vale il valore normale alla data di apertura della successione. 

A questo costo si aggiunge l’imposta di successione, tra gli oneri inerenti alla produzione della plusvalenza.

L’effetto è un riallineamento ai valori rilevanti per la successione, in un senso o nell’altro. 

Per i titoli quotati la base dell’imposta è la media dei prezzi dell’ultimo trimestre anteriore all’apertura; per i titoli esenti vale il valore normale, che per quelli negoziati è la media aritmetica dei prezzi dell’ultimo mese[4]. 

Se il titolo valeva più del costo storico, la plusvalenza maturata in vita non sarà mai tassata come plusvalenza. Se valeva meno, sparisce allo stesso modo la perdita latente: l’erede parte dal valore più basso.

Per i titoli soggetti all’imposta, il valore dichiarato in successione, o quello definito se l’Ufficio lo rettifica, diventa quindi il costo fiscale dell’erede. 

Un errore nella dichiarazione si trascina fino alla vendita futura, anche a distanza di anni.

Sul perimetro dell’attivo ereditario è intervenuta di recente l’Agenzia delle Entrate. 

I titoli di Stato restano fuori, ma per il saldo del conto corrente da dichiarare, quando l’acquisto di un BOT precede il decesso, conta la data di esecuzione dell’operazione e non la valuta dell’addebito[5]. 

Gli eredi possono quindi sottrarre l’importo dal saldo comunicato dalla banca.

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3) Fondi ed ETF: la ritenuta sul maturato del defunto

Per le quote di OICR il quadro cambia, perché i guadagni sono redditi di capitale. 

La norma considera cessione anche il trasferimento delle quote a rapporti intestati a soggetti diversi da quelli di provenienza[6]. 

Dal 2012 non esiste più l’eccezione per successione e donazione[7].

La regola vale per gli organismi italiani e, per effetto dell’art. 10-ter della legge 77/1983, anche per gli OICVM di diritto estero, compresi gli ETF armonizzati. 

La base è la differenza, se positiva, tra il valore delle quote alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato del defunto. 

Su questa differenza si applica la ritenuta del 26%[8], calcolata al netto di una quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici e assimilati. La provvista è a carico del contribuente.

Un esempio. Il defunto ha quote con costo medio ponderato di 100 e valore di 160 alla data del decesso.

Il reddito di capitale è 60 e la ritenuta, senza considerare la quota riferibile ai titoli pubblici, è 15,60. L’erede assume 160 come costo. Se vende a 170, il suo reddito di capitale è 10 e la ritenuta 2,60.

Se la differenza è negativa non c’è ritenuta, ma non c’è neppure minusvalenza. Con un costo medio di 150 e un valore di 100, la perdita di 50 non è riconosciuta a nessuno. L’erede parte comunque da 100.

Per redditi di capitale e redditi diversi l’erede usa così un costo sostanzialmente coincidente: secondo l’Agenzia, la modifica del 2012 ha eliminato il cosiddetto doppio binario.

Nella donazione il quadro è diverso[9]. Per il reddito di capitale conta il valore delle quote alla data del trasferimento. Per i redditi diversi il donatario assume invece il costo del donante, rettificato dei redditi di capitale già tassati.

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4) Le minusvalenze del defunto non passano agli eredi

La minusvalenza maturata in capo al defunto non può essere oggetto di successione. Non è un diritto patrimoniale, cioè un credito, un debito o un cespite[10]. L’Agenzia lo afferma dal 2001 e lo ribadisce nella circolare del 2013. Vale anche per le minusvalenze accumulate in regime amministrato.

La conseguenza è una doppia asimmetria.

In successione i guadagni sui fondi vengono tassati come reddito di capitale, mentre le perdite non sono riconosciute a nessuno. Per azioni e obbligazioni le plusvalenze latenti non vengono tassate, ma anche le perdite latenti e le minusvalenze già maturate cessano di avere rilievo.

Lo zainetto fiscale, già soggetto al limite dei quattro anni per il riporto[11], si esaurisce così con la persona che lo ha costruito. Una perdita realizzata prima del decesso resta del defunto. Una perdita realizzata dopo è dell’erede, calcolata sul costo fiscale riconosciuto in successione.

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5) Numerazione e punti ancora aperti

Due aggiornamenti normativi vanno tenuti presenti.

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi si applica dal 1° gennaio 2027[12]. 

La regola sul costo in caso di successione, compresa la clausola sui titoli esenti, passa al comma 7 dell’articolo 77 del nuovo testo, che prende il posto dell’articolo 68. Cambiano anche le lettere: quelle dell’attuale articolo 67, dalla c) alla c-quinquies), diventano le lettere da d) a h) dell’articolo 76. Le norme sull’imposta di successione sono raccolte, dal 1° gennaio 2026, nella Parte III del testo unico dei tributi indiretti, con una nuova numerazione[13]. Nelle risposte su successioni aperte prima, come la n. 131/2026, l’Agenzia richiama ancora il D.Lgs. 346/1990.

Cambia sede anche la ritenuta: dal 1° gennaio 2027 l’articolo 26-quinquies del D.P.R. 600/1973 e l’articolo 10-ter della legge 77/1983 confluiscono negli articoli 58 e 59 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione[14].

Restano due punti da chiarire. La circolare è del 2013 e indicava l’aliquota del 20%, poi salita al 26%: va letta con le norme attuali. 

Inoltre, per le quote di OICVM esteri detenute senza un intermediario residente, richiama in generale l’imposizione sostitutiva a cura del contribuente (articolo 18 TUIR, dal 2027 articolo 20 del nuovo testo) senza esaminare il caso della successione.

Chi assiste gli eredi dovrà ricostruire, strumento per strumento, il valore alla data di apertura e il costo medio del defunto. 

La scelta di cosa conservare o vendere dipende da valutazioni che vanno oltre l’aspetto fiscale e competono a chi è abilitato alla consulenza in materia di investimenti.

note

[1]D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2026.

[2]Art. 68, comma 6, TUIR; Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 4 giugno 2013, par. 2.4.

[3]D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 12, comma 1, lettere h) e i), che escludono dall’attivo ereditario i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato o equiparati.

[4]D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16, comma 1, lettera a); per il valore normale dei titoli negoziati, art. 9, comma 4, lettera a), TUIR.

[5]Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 131/2026, relativa a una successione aperta nel 2025. Il testo richiama l’art. 12 del D.Lgs. 346/1990 e applica alla data di esecuzione dell’acquisto il criterio già espresso dalla risposta n. 318 del 23 dicembre 2025.

[6]D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-quinquies, comma 6, per gli OICR italiani e i fondi lussemburghesi storici; legge 23 marzo 1983, n. 77, art. 10-ter, comma 3, per gli OICVM di diritto estero.

[7]D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47, che ha soppresso l’eccezione per i trasferimenti a causa di successione o donazione, efficace per i trasferimenti dal 13 maggio 2012. Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 4 giugno 2013, parr. 2.4 e 3.

[8]D.P.R. 600/1973, art. 26-quinquies, commi 1 e 3. L’aliquota del 26% discende dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 3, commi 1 e 12, con effetto dal 1° luglio 2014 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 27 giugno 2014): nel testo dell’art. 26-quinquies, comma 1, l’aliquota risulta ancora indicata al 20%, misura che richiamava anche la circolare n. 19/E del 2013. Sui proventi realizzati dal 1° luglio 2014 ma riferibili a importi maturati fino al 30 giugno 2014 continua ad applicarsi il 20% (art. 3, comma 12, D.L. 66/2014): il caso riguarda le quote che il defunto possedeva già a quella data.

[9]Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 4 giugno 2013, par. 2.4; art. 68, comma 6, TUIR.

[10]Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001, richiamata dalla circolare n. 19/E del 4 giugno 2013, par. 2.4.

[11]Art. 68, comma 5, TUIR, che diventa l’art. 77, comma 6, del nuovo testo. Sul tema, dello stesso autore, “Minusvalenze su fondi ed ETF: perché i guadagni non svuotano lo zainetto fiscale”, FISCOeTASSE.com, 29 settembre 2026.

[12]D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo Testo unico delle imposte sui redditi), artt. 76 e 77, in particolare art. 77, comma 7, già art. 68, comma 6, del D.P.R. 917/1986. Testo aggiornato ai D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, e 7 agosto 2026, n. 148.

[13]D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, applicabile dal 1° gennaio 2026.

[14]D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, artt. 58 e 59, con applicazione dal 1° gennaio 2027 secondo la banca dati DEF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


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