Responsabilità solidale della società di sharing per il danno causato dal monopattino


Il caso

La società di noleggio di monopattini elettrici proprietaria del veicolo noleggiato, condotto su una pista ciclabile, viene convenuta in giudizio ex art. 2054 c.c. nella propria veste di soggetto proprietario del veicolo in questione, in solido e congiuntamente con il conducente del suddetto veicolo a seguito delle lesioni provocate al conducente di una bicicletta a pedalata assistita per effetto dell’accertata responsabilità nell’occorso sinistro.

La questione

La fattispecie sottoposta all’esame del giudice adito verte sulla circostanza se in caso di sinistro stradale, la responsabilità dell’evento debba stabilirsi sulla base di quanto previsto dall’art. 2054 c.c. e, se dunque il proprietario del monopattino elettrico noleggiato a terzi diviene responsabile dell’evento dannoso e, per l’effetto, conseguentemente tenuto al risarcimento in favore del terzo conducente di altro veicolo danneggiato in occasione dello stesso sinistro, in solido con il conducente del monopattino elettrico.

La soluzione

Il giudice di pace di Rimini, sentenza 24 agosto 2026, n. 937, ritiene che la responsabilità della causazione e degli effetti del sinistro in esame deve essere attribuita esclusivamente in capo al conducente del monopattino elettrico noleggiato, che, percorrendo la pista ciclabile a doppio senso di marcia presente sul lungomare della strada dove erano presenti numerosi attraversamenti pedonali – a limitato intervallo di distanza l’uno dall’altro – intraprendeva una manovra di affiancamento e sorpasso, all’interno del perimetro della suddetta pista ciclabile, di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, condotta e di proprietà dell’attrice che stava percorrendo la medesima pista ciclabile in sella alla bicicletta nella stessa direzione di marcia.

Ciò in quanto, il monopattino nell’effettuare tale manovra di sorpasso attingeva ed urtava, con la parte anteriore laterale destra del monopattino, la parte sinistra della bicicletta elettrica, provocando la caduta a terra dell’attrice e le lesioni fisiche conseguenti in capo alla medesima, senza che nessuna corresponsabilità dell’accaduto potesse essere, viceversa, ascritta all’attrice-investita, che ha colliso con la parte anteriore sinistra del proprio velocipede a pedalata assistita contro la parte anteriore del monopattino elettrico.

Sul piano della risarcibilità delle lesioni, il giudicante adito precisa che in ordine al danno morale va rilevato come il medesimo, considerato come dolore interiore, provocato dal sinistro e dalle relative lesioni fisiche patite in esso, debba essere ritenuto risarcibile e, nel contempo come la sua liquidazione debba essere posta in relazione con l’entità del danno biologico riconosciuto, consistendo in una percentuale predeterminata e standardizzata dello stesso danno biologico, riconosciuto e liquidato su base tabellare, attraverso l’utilizzo del metodo equitativo, correlato ad una frazione del danno biologico riconosciuto e liquidato, successivamente poi personalizzato in considerazione del caso specifico, con liquidazione che non abbia caratteristiche puramente simboliche, che sia unica ma comprensiva di tutte le voci e tipologie di danno non patrimoniale, ove sussistenti.

Quanto alle spese legali di assistenza stragiudiziale prestata all’attrice secondo il giudice di pace le stesse devono essere riconosciute a titolo risarcitorio di danno emergente e, quindi, liquidate a favore della parte richiedente ove non già esposte e riconosciute nella nota relativa all’attività professionale svolta dal difensore della parte istante in sede giudiziale dovendo riconoscersi, quanto meno astrattamente, un’utilità per l’assistito.

Osservazioni e precedenti giurisprudenziali

Nella sentenza che si annota, il giudice di pace perviene alla conclusione che il monopattino elettrico debba essere trattato come un veicolo a tutti gli effetti ragione per cui chi lo guida deve rispettare le regole di circolazione, limiti e precedenze stabilite dal vigente Codice della Strada (R. Lanzo, Monopattini: conferma per l’obbligo di regole, responsabilità civile e assicurazione, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com).

Nella nozione di veicolo di cui all’art. 46, comma 1, C.d.S. rientrano infatti tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo motivo per cui sono considerati veicoli anche i velocipedi ex art. 47C.d.S., a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini elettrici sulla base della previsione di cui all’art. 1, comma 75-quinquies, L. n.160/2019.

Sulla scorta di tale quadro normativo è quindi stato affermato dalla giurisprudenza che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, proprio in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue anche sul piano dell’operatività della norma penale l’applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli (Cass. Pen., Sez. IV, 11 novembre 2025, n. 37391).

Pertanto, in caso di sinistro, guidare un monopattino elettrico dopo avere superato il tasso alcolemico è una condotta che espone il conducente anche alla responsabilità penale, esattamente come se si trovasse al volante di un’automobile od in sella ad una motocicletta.

Sul piano squisitamente civilistico riguardante la risarcibilità del danno derivante dall’affermata responsabilità un valido procedente giurisprudenziale si ravvisa in Giud. pace Napoli Nord, 11 giugno 2026, n.3132 in cui si è affermata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del monopattino elettrico per non avere rispettato le norme sulla circolazione stradale (Sulla prova liberatoria ed i connessi profili di responsabilità nel sinistro in cui è coinvolto un monopattino elettrico cfr. Trib. Milano, 27 dicembre 2023, n. 10493).

Inoltre, premesso che la L. n. 145/2018 aveva inserito i monopattini elettrici nella categoria dei veicoli, ampliando l’elenco previsto dagli artt. 46 e 47, Codice della Strada, successivamente, per effetto dell’art. 14, L. 25 novembre 2024, n. 177 – recante modifiche alla L. 27 dicembre 2019, n. 160 – in materia di monopattini ed altri dispositivi, si è prevista l’introduzione all’art. 1, L. n. 160/2019 del comma 75-vicies quinquies in base al quale, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c. Si applicano le disposizioni del titolo X, codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

In precedenza, il legislatore aveva individuato le caratteristiche tecniche richieste per la circolazione di tali veicoli, definite con precisione nel D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 156/2021.

Con la Circolare 24 aprile 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è altresì prevista l’offerta delle polizze per la responsabilità civile dei mezzi elettrici ai sensi dell’art. 132, D.Lgs. n. 209/2005.

Pertanto, in caso di sinistro tra auto o moto e monopattino elettrico, la responsabilità è ascritta a colui che è incorso in violazione della correlata disciplina legale, in primis, derivante da un lato dall’applicazione delle norme sul Codice della Strada, e, dall’altro lato, delle norme civilistiche tra cui l’art. 2054, comma 1 e 2, c.c.

Ciò comporta che verificatosi un sinistro stradale, la ricostruzione della responsabilità segue l’impianto generale previsto dall’art. 2054 c.c. concernente le responsabilità derivanti dalla circolazione dei veicoli la cui applicazione ai monopattini non subisce alcuna deroga rispetto ai sinistri in cui sono coinvolti autoveicoli, motoveicoli o motocicli.

Conseguentemente, il conducente del monopattino deve rispettare il Codice della Strada e, può essere ritenuto responsabile del sinistro occorso se:

– procede a velocità eccessiva

– attraversa una strada od un incrocio senza rispettare la precedenza o con semaforo rosso

– utilizza il mezzo in modo imprudente o non conforme alla disciplina del C.d.S. in tema di circolazione

– investe un pedone.

Ad analoga conclusione si perviene nella fattispecie scrutinata dal giudice riminese in cui il sinistro ha interessato un monopattino elettrico ed una bicicletta a pedalata assistita.

Un altro punto importante affermato dalla sentenza che qui si annota, è quello della responsabilità solidale – con il conducente a cui è ascritta la causazione del sinistro – della società che gestisce il servizio di sharing che può riguardare sia il monopattino elettrico sia la bicicletta a pedalata assistita.

A riguardo, nella sentenza in commento si è affermato il principio che quando un monopattino viene noleggiato, la società che gestisce il servizio di sharing può essere chiamata a risarcire in solido con il conducente il danno causato ad un terzo, sia esso pedone o conducente di un qualunque altro veicolo.

Pertanto, il danneggiato non è costretto a rivolgersi esclusivamente a chi guidava il monopattino al momento dell’evento dannoso potendo agire anche nei confronti della società di sharing che gestisce il servizio di noleggio.

In questo caso però quid juris se la società di sharing si limita unicamente a gestire il noleggio dei monopattini per proprio conto pur senza essere proprietaria dei singoli veicoli?

A ben vedere, quest’ultima fattispecie è quella che si verifica quando si apre in Città un’attività autorizzata di sharing di monopattini elettrici in franchising su proposta di affiliazione allo sharing in cui esiste una terza società proprietaria che fornisce i veicoli – monopattini elettrici, e-bike brandizzati, a norma ed in perfetto stato comprensivi anche di app per la registrazione degli utenti – al fine di abbattere gli investimenti iniziali per gli affiliati.

In ordine a tale questione, ed in assenza di specifici riferimenti giurisprudenziali su quest’ultimo tema, va comunque detto che, in Germania è entrata in vigore una legge che introduce una forma di responsabilità oggettiva (Gefährdungshaftung) per le società di sharing nel caso di danni causati dai veicoli noleggiati.

Ciò significa che in caso di noleggio di monopattino elettrico mentre la normativa tedesca si fonda sulla responsabilità oggettiva del gestore anche quando l’utente non è individuato oppure il mezzo non è assicurato, in Italia la disciplina vigente prevede che:

– se il conducente è identificato l’assicurazione dello sharing è chiamata a risarcire il danneggiato e successivamente, se il conducente ha violato i termini del servizio può vedersi applicare il diritto di rivalsa;

– nel caso di veicolo non identificato per i veicoli tradizionali interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada la cui possibilità di estensione ai monopattini elettrici od alle e-bike dovrebbe però prudentemente verificarsi sulla scorta dell’interpretazione giurisprudenziale dell’attuale dettato normativo.

Nella sentenza del giudice riminese invero si afferma unicamente che sul piano dell’affermazione di responsabilità a nulla rileva la circostanza che la circolazione del monopattino elettrico fosse avvenuta contro la volontà della società di sharing, atteso che tale circostanza da un lato difetta di qualsiasi prova, e dall’altro lato è palesemente inverosimile perché l’oggetto dell’attività è appunto quello di noleggio dei monopattini elettrici a terzi a fronte di un esborso economico, in modo da consentire a costoro la possibilità di utilizzarli per circolare liberamente su strada.

Ciò premesso, il giudice di pace perviene all’affermazione di responsabilità del conducente del monopattino elettrico dopo avere accertato che quest’ultimo effettuando la circolazione sulla carreggiata ciclabile del viale percorso, non ottemperava al divieto di circolazione imposto ai veicoli con propulsione elettrica mediante acceleratore d’andatura denominati anche “monopattini” ed incorreva dunque nella violazione dell’art. 190, comma 8 e 10, C.d.S.

Infatti il conducente del velocipede elettrico a pedalata assistita rimasto danneggiato per effetto dell’occorso sinistro, circolava dentro la pista ciclabile del viale allorquando, giunto in corrispondenza dell’attraversamento pedonale posto all’interno della pista ciclabile ed in corrispondenza all’ingresso pedonale di fronte alla spiaggia entrava in collisione con il monopattino elettrico il cui urto di lieve entità, interessava la parte anteriore del primo veicolo e la parte anteriore sinistra del secondo veicolo.

In ultima sintesi, a seguito della espletata c.t.u. emergeva che il ciclista, una volta giunto nei pressi del varco di accesso posto sulla sinistra, iniziava a convergere verso quella parte entrando in immediato contatto con la parte destra del monopattino elettrico e del suo conducente, che in quel momento lo stava sopravanzando mantenendosi lateralmente a breve distanza.

Il contatto faceva perdere l’equilibrio al ciclista che cadeva a terra verso sinistra sbattendo la testa sul selciato.

Il conducente del monopattino, invece, riusciva a non cadere.

Secondo il c.t.u. qualora il conducente del monopattino elettrico non avesse circolato sulla pista ciclabile, a lui inibita ai sensi dell’art. 190, comma 8, C.d.S., e ove si fosse mantenuto ad una adeguata distanza laterale dalla bicicletta a pedalata assistita che stava superando ex art. 148, comma 3, C.d.S., il sinistro sarebbe stato evitato, in assenza di riscontri riferiti a comportamenti imperiti e/o negligenti del ciclista.

Esito della domanda:

Accoglimento.

Riferimenti normativi:

Art. 2054 c.c.

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